3° Contenuto riservato: I caratteri distintivi del contratto di agenzia

CONTRATTUALISTICA DI DIRITTO PRIVATO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1263 del 19 gennaio 2025

I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Invece il rapporto del procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

Mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa; in conseguenza, il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono soltanto per il carattere stabile del primo e precario del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d’affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’attività promozionale stabile di conclusione di contratti (Cass. Sez. L, n. 2828 del 2016).

Avv. Mariangela Di Biase

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