AGRICOLTURA
DI GIULIO D’IMPERIO | 7 LUGLIO 2025
Le aziende del comparto agricolo devono rispettare il collocamento obbligatorio. A partire dal 1° gennaio 2018 nel conteggio dei dipendenti, per verificare l’esistenza dell’obbligo, si devono includere anche i lavoratori agricoli stagionali.
Premessa
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 43 del 6 marzo 2018 ha fornito precise indicazioni alle aziende agricole in merito all’obbligo del rispetto del collocamento obbligatorio. E’ stato stabilito che nel verificare l’esistenza dell’obbligo è necessario considerare nel conteggio i dipendenti assunti:
- a tempo pieno e indeterminato;
- a tempo parziale ed indeterminato;
- come lavoratori stagionali.
Invece non vanno conteggiati al fine della verifica dell’obbligo del collocamento obbligatorio:
– assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi;
– disabili assunti dall’azienda per rispettare il collocamento obbligatorio;
– soci di cooperative di produzione e lavoro;
– dirigenti;
– assunti con contratto di inserimento e reinserimento;
– lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore, tranne quanto previsto dall’articolo 34 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015;
– assunti per svolgere attività lavorativa all’estero per la durata di tale attività;
– lavoratori socialmente utili assunti dall’azienda;
– lavoratori a domicilio;
– lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
– apprendisti.
Come procedere al calcolo dei dipendenti
Una azienda agricola per verificare se è sottoposta all’obbligo del collocamento obbligatorio deve effettuare il conteggio dei dipendenti considerando le tre differenti tipologie di assunzioni che può effettuare: assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, assunzioni a tempo parziale ed indeterminato, e assunzioni a tempo determinato per gli stagionali.
Un contratto part-time, viene considerato unità intera se l’assunzione è stata effettuata per un numero di ore che risulti almeno pari al 50% di quanto previsto per una assunzione a tempo pieno.
Il caso dei lavoratori stagionali
Il caso del conteggio dei lavoratori stagionali per stabilire se una azienda agricola ha l’obbligo di ottemperare al collocamento obbligatorio è stato esaminato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 43 del 6 marzo 2018.
E’ stato stabilito che le assunzioni stagionali in agricoltura devono essere considerate in base alle giornate di effettivo lavoro svolto, anche se non continuative, nell’anno solare.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto che per gli operai agricoli stagionali il limite semestrale deve essere considerato fino a 180 giornate di lavoro annue.
La motivazione addotta dall’INL è tutta nella distinzione effettuata per le aziende del comparto agricolo tra le assunzioni a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato, che è identificabile nel superamento o meno delle 180 giornate lavorate, così come specificato dall’articolo 23 del CCNL degli Operai agricoli e florovivaisti.
La distinzione tra operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e operai agricoli a tempo determinato (OTD) è rinvenibile esaminando l’articolo 8 della Legge n. 457 dell’8 agosto 1972, con riferimento alla Cassa integrazione salari.
L’opportunità della compensazione territoriale
Un’azienda agricola che deve rispettare il collocamento obbligatorio ha la possibilità di usufruire della compensazione territoriale nel caso in cui ha più sedi in Italia.
Attraverso la compensazione territoriale l’azienda ha la possibilità di rispettare il collocamento obbligatorio assumendo un numero maggiore di disabili in una unità produttiva piuttosto che in un’altra.
Per beneficiare della compensazione territoriale l’azienda agricola deve entrare in possesso di una apposita autorizzazione che permetta di assumere un numero maggiore di lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in una unità produttiva rispetto ad un’altra. In questo modo le assunzioni eccedenti in alcune sedi produttive andranno a compensare il numero di lavoratori in meno assunti in altre unità produttive ubicate nella stessa Regione, in base a quanto previsto dall’art.5 comma 8 Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
La compensazione territoriale avviene in maniera differente a seconda che l’azienda abbia in organico meno o più di 50 dipendenti.
L’azienda agricola che ha un organico costituito da meno di 50 dipendenti ha la possibilità di scegliere in quale unità produttiva applicare la compensazione, così come chiarito dalla Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000.
Invece se l’azienda agricola ha un organico costituito da più di 50 dipendenti, non potrà scegliere autonomamente la sede dove applicare la compensazione, in quanto a scegliere saranno:
- i Servizi competenti Provinciali in caso la compensazione sia richiesta in ambito regionale;
- il Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando l’istituto della compensazione interessa ambiti pluriregionali.
L’azienda agricola potrebbe tessere costretta ad integrare la domanda già presentata per effettuare la compensazione con la documentazione richiesta dagli uffici. In questo caso il provvedimento relativo alla compensazione pluriregionale verrà comunque emanato sulla base delle informazioni disponibili.
L’azienda agricola può richiedere, in qualunque momento, all’organo che ha concesso l’autorizzazione alla compensazione territoriale di modificare il contenuto del provvedimento, poiché la compensazione territoriale è correlata all’assetto organizzativo dell’azienda che è suscettibile di continue modifiche.
Quando è possibile attivare la sospensione dell’obbligo del collocamento obbligatorio
Occorre evidenziare che anche gli imprenditori del comparto agricolo possono essere sospesi, e non esonerati, dall’obbligo del rispetto del collocamento obbligatorio, così come previsto dall’articolo 3 comma 5 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
La sospensione da tale obbligo viene applicata nei casi in cui l’azienda abbia attivato una delle seguenti procedure:
- in Cassa integrazione guadagni straordinaria;
- in amministrazione controllata;
- contratti di solidarietà;
- inizio della procedura di mobilità;
- quando la procedura di mobilità si conclude con almeno 5 licenziamenti;
- apertura della procedura di licenziamento collettivo.
La sospensione dal rispetto del collocamento obbligatorio avviene per l’intera durata dei programmi previsti nella richiesta di intervento in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa, e per ogni ambito provinciale, così come disciplinato dall’art. 3 comma 5 Legge n. 68/1999.
L’azienda agricola che beneficia del procedimento di sospensione del collocamento obbligatorio è tenuta a comunicarlo all’ufficio designato da ogni Provincia, allegando copia del provvedimento amministrativo con il quale viene riconosciuta l’esistenza di una delle condizioni previste per beneficiare dell’esonero.
Il competente servizio provinciale, dopo aver accertato e valutato la reale situazione dell’azienda, può procedere all’autorizzazione della sospensione temporanea.
La sospensione temporanea non deve essere superiore a 3 mesi e può essere rinnovata soltanto una seconda volta.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1972, n. 457, art. 8
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3, comma 5 e art. 5, comma 8
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 34 comma 3
- INL, Nota 6 marzo 2018, n. 43
- MLPS, Circolare 6 giugno 2000, n. 36
- Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti CCNL 23 maggio 2022, art. 23
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