3° Contenuto riservato: Il concordato in appello

DIRITTO PENALE

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 4198 del 31 gennaio 2025

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023) – nonché ai vizi attinenti alladeterminazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1,n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019).

La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen. , è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019). 

Avv. Mariangela Di Biase

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