COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 28 LUGLIO 2025
Il conferimento dell’incarico organico di Consigliere di amministrazione non può escludere l’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato soprattutto qualora in esecuzione del predetto incarico dovessero emergere comprovati indici di subordinazione.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Massa nella sentenza n. 177/2025 di cui si illustrano i contenuti.
Natura giuridica dell’incarico “organico”
L’incarico di Consigliere di Amministrazione trova la propria disciplina principale negli articoli 2380-bis e ss. c.c., per le società per azioni, e negli articoli 2475 e ss. c.c. per le società a responsabilità limitata.
La funzione di Consigliere ha natura organica: l’amministratore agisce in nome e per conto della società, e le sue manifestazioni di volontà si imputano direttamente all’ente, non essendo necessaria alcuna procura.
L’incarico del Consigliere non configura un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., in quanto manca l’elemento fondamentale della subordinazione, ossia il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Si tratta piuttosto di un rapporto di natura:
- autonoma, perché l’amministratore svolge la propria attività in modo indipendente, senza vincoli di orario o subordinazione gerarchica;
- organica, perché l’amministratore è parte dell’organizzazione societaria e agisce come organo dell’ente, con immedesimazione organica.
L’incarico può coesistere con:
- un rapprto di lavoro subordinato, solo se compatibile con l’effettivo esercizio di poteri direttivi e nel rispetto delle norme sulla prevenzione dei conflitti di interesse;
- un rapporto di collaborazione autonoma, solo se le mansioni sono nettamente distinte da quelle tipiche dell’incarico consiliare.
Fermo quanto sopra, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro autonomo in oggetto, affinché lo stesso possa ritenersi “genuino”, è necessario che sia caratterizzato dall’assenza degli indici di subordinazione riportati di seguito, fra quelli più significativi individuati dalla giurisprudenza:
– svolgimento dell’attività lavorativa presso i locali aziendali del Committente;
– presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza);
– previsione di periodi feriali di sospensione dell’attività;
– utilizzo, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
– ricevimento costante da parte del Committente di ordini e disposizioni;
– la mancanza, in capo al lavoratore autonomo, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.
Nessuno degli elementi sopra indicati è, di per sé, determinante ma, laddove sia riscontrabile la contemporanea presenza di più indici tra quelli esemplificativamente sopra indicati, ciò potrà costituire una prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo, con recente Ordinanza n. 1095 del 16 gennaio 2023 , la Corte di Cassazione ha affermato che, in relazione ai rapporti di lavoro autonomo rispetto ai quali non si riesce a stabilire la etero-direzione, la natura subordinata del rapporto può trarsi da alcuni indici:
- oggetto generico della collaborazione indicato nel contratto;
- compenso commisurato alle giornate lavorative;
- assenza di rischio economico per il lavoratore;
- controllo orario e giornaliero della prestazione del collaboratore da parte del committente;
- disponibilità ad operare nelle fasce orarie richieste.
Analisi della Sentenza n. 177/2025
Il fatto
La vicenda oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Massa riguarda il caso di un soggetto – al quale era stato conferito l’incarico organico di consigliere – che con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l’Autorità Giudiziaria per vedersi sostanzialmente riconosciuta la natura subordinata del rapporto organico intercorso con la Società Committente sulla base dei presupposti e motivazioni di seguito indicate.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto nel relativo ricorso che – benchè il rapporto fosse stato formalizzato sulla base di un incarico organico – di fatto detto rapporto era stato caratterizzato sin da subito dalla sussistenza di diversi indici di subordinazione rappresentati:
– dal riconoscimento di una retribuzione fissa;
– dallo svolgimento di una mansione tipicamente subordinata;
– dall’osservanza di un orario articolato su 8 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana.
Conseguentemente, il ricorrente, oltre all’accertamento della natura subordinata del rapporto organico, ha chiesto al Tribunale:
- il riconoscimento delle differenze retributive calcolate sul livello 2 del relativo CCNL anche in relazione al lavoro straordinario o domenicale;
- di accertare la nullità del licenziamento intimato dalla Società Committente tramite messaggio inviato via whatsapp in quanto intimato in forma orale e comunque illegittimo e inefficace perché non preceduto da una formale contestazione dei fatti ai sensi dell’art. 7 Legge n. 300/1970;
- il conseguente riconoscimento dell’indennità di preavviso.
La difesa del datore di lavoro convenuto
Il datore di lavoro convenuto si costituiva in giudizio depositando specifica memoria difensiva nella quale contestava tutte le allegazioni avversarie:
- evidenziando in primis che l’onere di provare la sussistenza degli indici di subordinazione gravava sulla ricorrente, la quale aveva fondato la sua tesi sulla sussistenza di una prova documentale costituita dai messaggi whatsapp e dalla registrazione di due telefonate, ossia prove del tutto insufficienti a provare lo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato, l’assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro e l’eterodirezione;
- evidenziando il mancato svolgimento da parte della ricorrente dell’incarico di consigliere conferito;
- contestando quanto asserito dalla ricorrente in ordine alla nullità del licenziamento in quanto intimato oralmente, posto che la volontà di cessare il rapporto organico era stata comunque comunicata all’interessata per iscritto.
Le motivazioni contenute nella Sentenza emessa dal Tribunale
Il Tribunale accoglie il ricorso della lavoratrice ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni:
a) in ordine alla natura subordinata del rapporto organico:
il Tribunale, dall’analisi delle prove documentali fornite dalla ricorrente rappresentante sostanzialmente da chat di whatsapp, in primo luogo, ha affermato che il contenuto delle stesse era sufficiente a provare la sussistenza di evidenti indici di subordinazione del tutto incompatibili con la sussistenza di un rapporto organico;
b) rispetto al livello di inquadramento richiesto dalla ricorrente:
il Tribunale, sulla base delle attività svolte dalla ricorrente medesima descritte nel ricorso, ha affermato che dette mansioni erano coincidenti con quelle riferite al 3° livello descritte dall’art. 24 del CCNL Agenzie Immobiliari 2021;
c) sulla nullità o in subordine sulla illegittimità del licenziamento/risoluzione:
il Tribunale esclude la nullità in quanto la Società convenuta ha comunque comunicato per iscritto alla ricorrente l’intenzione di cessare il rapporto di collaborazione, mentre ha confermato l’illegittimità dello stesso per violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 7 Legge n. 300/1970.
d) sulle conseguenze retributive e contributive derivanti dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato:
a seguito di CTU, il Tribunale ha condannato la Società al pagamento delle differenze retributive e di TFR nonché al pagamento dell’indennità di preavviso.
Inoltre, è stata prevista la condanna della Società ricorrente al pagamento all’INPS delle differenze contributive dovute.
Riferimenti normativi:
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