3° Contenuto Riservato: Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA

PRIMA LETTURA

DI ANDREA AMANTEA | 17 DICEMBRE 2025

L’Agenzia delle entrate, in data 16 dicembre 2025, ha pubblicato la circolare n. 13/E/2025, con la quale si è soffermata sul nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA come da Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.

Circolare n. 13/E/2025 – Nuovo regime transfrontaliero
Ambito di interventoChiarimento 
Verifica volume d’affari La determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in ciascuno Stato membro (In Italia, ad esempio, la soglia di volume d’affari da rispettare per l’accesso al regime di franchigia è stabilita nella misura di 85.000 euro, da verificare sia nell’anno in corso, nel periodo precedente la comunicazione preventiva, sia nell’anno precedente) risulta fondamentale ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di franchigia.
Alla determinazione del volume d’affari imputabile a ciascuno Stato membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato secondo le norme unionali.
A titolo esemplificativo, quindi, rilevano in Italia:
le cessioni nazionali di beni e le prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato;
le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo;
le cessioni intracomunitarie di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro Stato membro.
Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, di cui all’articolo 38-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non abbia superato (sia nell’anno solare precedente sia in quello in corso) 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione nello Stato di destinazione.
In caso contrario, tali operazioni confluiscono nel volume d’affari dello Stato membro (di esenzione o meno) in cui sono territorialmente rilevanti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva IVA. 
È escluso dalla formazione del volume d’affari, altresì, il valore degli acquisti nazionali o intracomunitari di beni e servizi, nel caso in cui il soggetto passivo sia tenuto agli adempimenti contabili in qualità di acquirente e sia debitore d’imposta in forza del meccanismo del reverse charge.
Accesso al regime di franchigia-comunicazione preventivaL’accesso al regime transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia, come già precisato, è subordinato all’inoltro, mediante procedura web, di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, che deve valutare l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare. 
Con Provvedimento del 30 dicembre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 5, del medesimo decreto IVA, sono stati elencati anche ulteriori dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella comunicazione preventiva. 
Il richiamato Provvedimento disciplina altresì: le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva da effettuare mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; i termini di attribuzione del c.d. suffisso EX aggiunto al numero di partita IVA italiana, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia ecc. 
Avvio regime di esenzioneA partire dalla data di tale comunicazione preventiva, il soggetto passivo stabilito in Italia può effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in esenzione IVA negli Stati membri per i quali è stato ammesso al regime di franchigia.
Aggiornamento comunicazione preventivaIl soggetto passivo stabilito in Italia, già ammesso al regime di franchigia transfrontaliero, è tenuto ad aggiornare la comunicazione preventiva quando: sia intervenuta una variazione delle informazioni richieste; intenda avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nella precedente comunicazione preventiva; intenda cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione. Nell’aggiornamento della comunicazione preventiva non è necessario includere informazioni già fornite nelle comunicazioni precedentemente trasmesse. 
Comunicazioni trimestrale I soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia hanno l’obbligo di inviare la comunicazione trimestrale anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
Nel quadro A della comunicazione trimestrale occorre indicare per ciascuno Stato membro dell’Unione europea il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile, anche per gli Stati per i quali non si opera in regime di franchigia (vedi provvedimento 28 marzo 2025, n. 155649 ). 
La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile.
Il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada di sabato o in un giorno festivo.
Sanzione omessa tardiva comunicazione trimestraleSanzione amministrativa da € 250 a 2.000 (art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997).
Doppia comunicazione trimestraleQualora l’ammissione al regime sia avvenuta nel trimestre civile successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, devono essere compilate e presentate, entro il termine relativo al trimestre civile di ammissione, due distinte comunicazioni trimestrali: 
la prima, relativa al trimestre nel corso del quale il soggetto passivo è stato autorizzato ad avvalersi del regime di franchigia; in essa devono confluire tutte le operazioni effettuate nel predetto periodo, ivi incluse quelle effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del trimestre e la data di ammissione al regime;
la seconda, relativa al trimestre precedente rispetto a quello di ammissione. In essa (utilizzando la colonna 3 del modello) devono confluire le sole operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e l’ultimo giorno del trimestre.
Comunicazioni tardive Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo presenti la comunicazione trimestrale con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza prestabilita, oppure nel caso in cui lo stesso inoltri con un ritardo anche pari o inferiore a 30 giorni due comunicazioni trimestrali consecutive, si può arrivare alla sospensione delle semplificazioni previste dal regime in parola da parte degli Stati Membri che hanno ammesso il soggetto passivo all’applicazione del regime.
Comunicazione correttiva entro tre anni dalla scadenza del trimestre di riferimentoAmmessa esclusivamente nei seguenti casi: correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria; venir meno, in tutto o in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile. La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti. Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.
Stato con soglie di franchigia differenziate per settoreIl soggetto passivo è tenuto a indicare, nella comunicazione trimestrale, distinte informazioni (valore delle operazioni) per ciascun settore di attività esercitata. In particolare, il soggetto passivo compila più righi per lo stesso Stato di esenzione, utilizzando più moduli per ciascun settore di attività che presenta una soglia annua diversa. I soggetti passivi possono consultare il sito web della Commissione europea per verifica le soglie di ciascun Stato membro.
Cessazione regime di franchigiaCessazione obbligatoriaTra le ipotesi che comportano la cessazione dal regime di franchigia transfrontaliero in uno Stato membro, l’articolo 70-duovicies, comma 1, lettera b), del decreto IVA individua i casi in cui: 
il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia;
oppure lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.
In entrambi i casi, il soggetto passivo IVA cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato. Anche nelle more della ricezione della comunicazione concernente l’esclusione dal regime di franchigia in detto Stato membro, il soggetto passivo stabilito è tenuto a verificare quali siano le disposizioni in vigore in tale Stato ed eventualmente a identificarsi per adempiere agli obblighi ivi previsti ai fini IVA.
Cessazione volontariaTramite aggiornamento della comunicazione preventiva.
Se il soggetto passivo continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali, indicando anche le operazioni effettuate (in esenzione e successivamente in regime ordinario) nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime.
È ammessa la riattivazione del regime con aggiornamento della comunicazione preventiva con l’obbligo in capo al contribuente di verificare se gli Stati membri di interesse abbiano previsto, per tale ipotesi, un periodo di “quarantena” durante il quale non può accedere al regime transfrontaliero ed eventualmente quale sia la relativa durata.
Superamento soglia per il contribuente in regime forfettarioNel caso in cui il soggetto passivo che applichi sia il regime transfrontaliero di franchigia, sia il regime forfetario, superi la soglia nazionale fissata da uno o più Stati di esenzione, possono ipotizzarsi diverse fattispecie: 
qualora non sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, tale soggetto continua a operare in regime di franchigia negli altri Stati di esenzione per i quali la soglia nazionale non è stata superata;
qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, tale soggetto cessa di applicare il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, potendo, tuttavia, continuare ad applicare il regime forfetario al ricorrere delle condizioni normativamente previste (quali, ad esempio, incassi complessivi non superiori a 100.000 euro);
qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la soglia di 100.000 euro di incassi, tale soggetto cessa di applicare sia il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, sia il regime forfetario L. n. 190/2014.
Il regime di franchigia in Italia applicato da soggetti stabiliti in altri stati UENel caso in cui il soggetto passivo sia già identificato in Italia ai fini dell’adempimento degli obblighi o dell’esercizio dei diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA, il numero di partita IVA: 
ai sensi del citato articolo 70-quinquiesdecies del decreto IVA, viene cessato esclusivamente per quanto concerne le operazioni attive (output) effettuate in Italia, in regime di franchigia;
deve essere utilizzato, al fine di adempiere in Italia ai propri obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, sia debitore d’imposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, quali acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge ecc.). Resta fermo che, qualora non fosse già identificato, per tali operazioni il soggetto non stabilito è tenuto a provvedere in tal senso.
Applicazione regime forfettario “nazionale” da parte di soggetti stabiliti in altro stato membroI soggetti stabiliti in un altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, applicano il regime forfetario ai soli fini delle imposte dirette
Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il regime di franchigia transfrontaliero (di cui al nuovo Titolo V-ter del decreto IVA). 
Verifica doppia soglia nazionale e transfrontalieraI suddetti soggetti sono tenuti a verificare, contemporaneamente:
il superamento della soglia di volume d’affari annuo fissata dallo Stato di esenzione, nonché il superamento della soglia di volume d’affari annuo di 100.000 euro a livello unionale, tenendo in considerazione l’ammontare delle operazioni effettuate;
 il superamento della soglia annua di 85.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce dal regime a partire dall’anno d’imposta successivo) e della soglia annua di 100.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce immediatamente dal regime), come disposto all’articolo 1, commi 54 e 71, della legge di stabilità 2015.
Dal momento che anche gli importi incassati all’estero concorrono al raggiungimento della soglia nazionale posta come limite alla permanenza nel regime forfetario, è necessario monitorare non solo gli importi incassati nello Stato di stabilimento, ma anche quelli derivanti da operazioni effettuate in altri Stati (sia quelli di esenzione, sia in Stati diversi da questi ultimi).
Indetraibilità IVA regime transfrontaliero Per quanto concerne l’imposta gravante sull’acquisto o l’importazione di beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’effettuazione di operazioni assoggettate a imposta e per l’effettuazione di operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la detrazione non è ammessa per la quota percentuale imputabile a tali ultime operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate. L’ammontare indetraibile deve essere individuato secondo criteri oggettivi, come stabilito dall’articolo 19, comma 4, del decreto IVA.

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