COMMENTO
DI ENNIO VIAL | 3 SETTEMBRE 2025
Lo scorso 6 agosto, in occasione del diciottesimo compleanno della storica circolare n. 48/E/2007 che ha per la prima volta sdoganato fiscalmente il trust nel nostro sistema, è stata diramata una interessante Risposta ad interpello avente ad oggetto l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni (nel caso di specie si tratta della Convenzione Italia-Giappone) ad un trust giapponese trasparente.
Introduzione
La Risposta ad interpello n. 203/2025 risulta di sicuro interesse in quanto, oltre ad essere favorevole al contribuente, risulta anche in linea con i dettami Ocse in tema di entità trasparenti.
Dalla Risposta non sappiamo se si tratta effettivamente di un trust o di un istituto analogo come lo intendiamo noi.
Si legge, infatti, che alcune società che gestiscono prestazioni pensionistiche in base a diversi piani, selezionano trust di diritto giapponese (a seguire, “trust Gamma”), nel quale investire, tramite la sottoscrizione da parte del fondo pensione controllato dalla singola società Beta di una quota del trust Gamma.
Si legge, inoltre, che le società Beta, in forza del contratto di trust concluso con la società Alfa, investono tramite trust account o, alternativamente, delegano l’attività a soggetti terzi.
Nell’oggetto della Risposta pubblicata, infatti, si parla di entità trasparenti e non di trust. Le conclusioni, ad ogni buon conto, potrebbero essere estese ai trust trasparenti come li intendiamo noi.
Il caso
La Risposta ad interpello n. 203 affronta il caso di alcune società Beta, fiscalmente residenti in Giappone, che dovendo gestire e fornire prestazioni pensionistiche, assegnano una parte della loro liquidità a dei trust Gamma che gestiscono esclusivamente investimenti in fondi pensione. Le società Beta sono sostanzialmente dei disponenti.
Dalla lettura si apprende che, in base alla normativa giapponese, i trust Gamma non sono considerati soggetti passivi d’imposta e sono qualificati come entità trasparenti ai fini fiscali. La trasparenza, ossia il non assoggettamento a tassazione, esclude l’applicabilità della Convenzione.
La Convenzione tra Italia e Giappone, infatti, in modo conforme al Modello Ocse 2017, all’art. 1 prevede che il trattato si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Nella definizione di “persone” il successivo art. 3 comprende le società e ogni altra associazione di persone.
Nonostante il citato art. 3 definisca le società come gli “enti con personalità giuridica”, è abbastanza pacifico che la Convenzione si applichi anche alle società di persone e ai trust che possono essere ricondotti nella definizione di “altre associazioni di persone”.
L’impossibilità di applicare la Convenzione ai trust Gamma, invero, discende dal successivo art. 4, secondo cui «l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga».
Ebbene, il fatto che il trust giapponese non sia assoggettato a tassazione per normativa interna fa sì che lo stesso non sia considerato residente ai fini convenzionali.
Si legge, infatti, che i trust Gamma sono considerati entità “pass-through” per cui i ricavi e i costi sono direttamente imputati alla società disponenti Beta.
I trust Gamma investono, tra l’altro, in società italiane traendo da queste dei dividendi; questi dividendi sono versati a favore delle società Beta (disponenti) o della persona fisica beneficiaria.
I redditi percepiti dalla persona fisica beneficiaria del fondo pensione sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche giapponese. Diversamente, per normativa interna giapponese, le società come Beta che erogano prestazioni pensionistiche pur essendo considerate soggetti passivi d’imposta, non sono soggette all’imposta sul reddito delle società giapponesi.
Dall’istanza si apprende, altresì, che i trust Gamma sono obbligati a versare i dividendi entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura dell’esercizio del medesimo trust.
Il contribuente, ovvero Alfa in qualità di trustee, sottopone 4 quesiti che illustreremo di seguito:
- applicazione della convenzione in capo alla società beta (disponente);
- la possibilità di utilizzare certificati emessi in forma cumulativa;
- la possibilità di presentare un’unica istanza di rimborso;
- la possibilità di applicazione della ritenuta convenzionale da parte del sostituto (società che paga i dividendi).
Applicazione della Convenzione in capo alla società Beta
L’Agenzia delle Entrate, in linea con le indicazioni contenute nel Partnership Report del 1999, conferma come, nel caso di specie, possano trovare applicazione i benefici del Trattato in capo ai beneficiari effettivi dell’investimento, che, da quanto dichiarato dall’Istante, risultano essere le società Beta e le persone fisiche beneficiarie del fondo pensione.
Poiché i soggetti che riceveranno i redditi del trust (i disponenti e i beneficiari dei fondi pensioni) sono fiscalmente residenti in Giappone e sono soggetti a tassazione, la Convenzione può trovare applicazione.
La Risposta precisa che il chiarimento vale anche per le società disponenti Beta che sono soggette a tassazione in modo solo potenziale.
Le stesse, infatti, sono soggetti passivi di imposta che, tuttavia, non sono soggette a tassazione nello schema di investimento in esame in relazione all’esenzione accordata dal Giappone ai redditi pensionistici.
La possibilità di utilizzare certificati emessi in forma cumulativa
Come noto, per poter beneficiare delle Convenzioni e chiedere, quindi, l’applicazione di una ritenuta ridotta è necessario che l’istante fornisca un certificato di residenza fiscale. L’Agenzia ammette anche un certificato cumulativo a condizione, tuttavia, che si possano evincere con chiarezza e precisione i dati identificativi e caratterizzanti il singolo contribuente, come, a titolo esemplificativo, la forma giuridica, l’indirizzo di residenza e la ragione sociale.
L’attestazione deve contenere anche il Tax Identification Number o altro numero identificativo di ciascun beneficiario e la specifica dell’anno di riferimento della residenza ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni.
L’Ufficio, inoltre, mette in guardia l’istante segnalando che qualora, i nominativi dei soggetti elencati nei certificati di residenza non coincidessero con quelli dei percettori dei dividendi risultanti dalla documentazione bancaria non si potrebbe applicare la Convenzione.
Vengono, tuttavia, forniti anche dei chiarimenti in relazione alla documentazione bancaria necessaria.
Le contabili di pagamento, infatti, devono:
- essere intestate al soggetto istante (trustee);
- consentire di certificare i seguenti elementi:
- i soggetti coinvolti nel trasferimento patrimoniale;
- i relativi Stati di residenza;
- data effettuazione operazione;
- le ritenute applicate;
- la causale del trasferimento finanziario;
- gli importi oggetto di trasferimento.
Non risulta chiaro se queste ultime indicazioni relative alla documentazione bancaria riguardino solamente il flusso dalla società italiana che paga i dividendi al trustee Alfa o se debbano aver ad oggetto anche il flusso dal trustee alle società Beta beneficiarie.
La possibilità di presentare un’unica istanza di rimborso
L’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di presentare una unica istanza di rimborso in quanto la procedura da seguire è quella prevista dal Provvedimento consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/convenzioni-contro-le-doppie-imposizioni/normativa-e-prassi.
L’istanza da compilare è quella di cui al “Modello A – dividendi” il quale prevede la presentazione della richiesta da parte di un singolo soggetto.
La possibilità di applicazione della ritenuta convenzionale da parte del sostituto (società che paga i dividendi)
L’Agenzia delle Entrate conferma che il sostituto di imposta italiano può applicare la ritenuta convenzionale ma non può essere obbligato in tal senso in base a consolidato orientamento di prassi. La Risposta cita le risoluzioni 24 settembre 2003, n. 183/E, 24 maggio 2000, n. 68, e 10 giugno 1999, n. 95. Chi scrive ricorda, in tal senso, anche la risoluzione n. 56 del 3 maggio 2005.
Riferimenti normativi:
- Convenzione Italia-Giappone 20 marzo 1969, artt. 1, 3 e 4;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 agosto 2025, n. 203;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.
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