COMMENTO
DI MATTEO RIZZARDI | 16 GENNAIO 2026
Le indagini finanziarie rappresentano, nell’architrave dell’accertamento tributario, una delle forme di controllo più penetranti e incisive a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. Si tratta di uno strumento che consente al Fisco di formulare richieste di dati e notizie sui rapporti di conto che i contribuenti intrattengono con gli intermediari, ribaltando interamente l’onere della prova sul soggetto accertato. Tuttavia, questa “arma atomica” nelle mani dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza ha subito negli ultimi anni una serie di scossoni giurisprudenziali, culminati in una storica pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 2026 che mette sotto accusa il sistema italiano di accesso ai dati bancari.
L’evoluzione normativa e l’onnipotenza delle presunzioni legali
Il cuore pulsante delle indagini finanziarie risiede negli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (imposte sui redditi) e 51 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA). Queste norme, pressoché identiche, permettono agli Uffici di acquisire dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto o operazione effettuata dal contribuente attraverso banche, poste, società fiduciarie o intermediari finanziari.
Il vero “capestro” per il contribuente non è però l’accesso ai dati in sé, ma la presunzione legale relativa che ne scaturisce. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ogni versamento non giustificato è considerato reddito, mentre per le imprese anche i prelevamenti (oltre soglia) possono essere trasformati in ricavi se non ne viene indicato il beneficiario.
L’excursus legislativo mostra un progressivo ampliamento della platea dei soggetti controllabili: dalle sole imposte sui redditi e IVA, lo strumento è stato esteso all’imposta di registro e alle ipo-catastali. Nemmeno la sfera privata è rimasta indenne, dato che la Cassazione ha ribadito la legittimità delle indagini anche verso soggetti che non svolgono attività commerciale o professionale.
Unico timido segnale di ragionevolezza è giunto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014, che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione sui prelevamenti per i soli professionisti, ritenendo illogico che un prelievo dal conto possa corrispondere automaticamente a un costo produttivo di ricavi.
L’estensione ai terzi e il dogma della riferibilità
Un capitolo particolarmente pungente riguarda l’estensione delle indagini a soggetti terzi (soci, parenti, coniugi). La prassi dell’Amministrazione, spesso avallata da una giurisprudenza di manica larga, ha operato una sorta di automatica imputazione alla società dei movimenti rinvenuti sui conti dei soci.
Recentemente, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10364 del 19 aprile 2025, ha ribadito che l’Amministrazione può estendere le indagini ai conti personali dei soci di una s.r.l. se fornisce la prova, anche indiziaria, che tali rapporti sono riferibili alla società. Una volta assolta questa dimostrazione di “riferibilità”, scatta l’inversione dell’onere probatorio: spetta al contribuente l’onere della prova analitica per ogni singolo movimento, compito spesso impossibile da assolvere a distanza di anni, specialmente quando le banche si mostrano sorde alle richieste di documentazione del cliente.
Il monito europeo: la sentenza Italgomme e l’inefficacia dell’art. 13-bis
Il sistema ha iniziato a mostrare le prime crepe sotto il profilo dei diritti fondamentali con la sentenza “Italgomme” della Corte EDU (maggio 2025). In quella sede, i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto del domicilio), rilevando che la legislazione italiana non indicava in modo chiaro e prevedibile le condizioni per autorizzare accessi e ispezioni, lasciando agli Uffici un potere discrezionale“unfettered” (senza limiti).
Il legislatore italiano ha tentato di correre ai ripari con l’introduzione dell’art. 13-bis del D.L. n. 84/2025, che ha imposto l’obbligo di motivare adeguatamente le circostanze che giustificano l’accesso. Tuttavia, come evidenziato dalla dottrina più attenta, tale norma appare come un pallido palliativo. Essa non definisce legislativamente le condizioni che permettono lo svolgimento dell’attività istruttoria, limitandosi a un onere formale che non impedisce l’esercizio arbitrario del potere.
L’ultimo capitolo: la sentenza Ferrieri e Bonassisa del 2026
Il colpo di grazia alla prassi italiana è arrivato l’8 gennaio 2026 con la sentenza Ferrieri e Bonassisa contro Italia. La Corte EDU, con una pronuncia che ha valore di “misura generale” ex art. 46 CEDU, ha condannato duramente l’Italia per la gestione dell’accesso ai dati bancari.
Secondo Strasburgo, il quadro normativo italiano viola tre principi cardine:
- Legalità sostanziale: la legge non delimita chiaramente né le condizioni né l’estensione del potere ispettivo sui conti.
- Proporzionalità: l’accesso ai dati può essere disposto senza una verifica concreta della necessità della misura rispetto allo scopo.
- Ricorso effettivo: il contribuente non dispone di strumenti tempestivi per contestare l’ingerenza prima che il procedimento sia concluso.
I giudici europei sono stati particolarmente severi sul sistema delle autorizzazioni: qualificare l’autorizzazione all’accesso come atto puramente “endoprocedimentale” e quindi non impugnabile autonomamente rende la tutela del contribuente incerta e differita. In sostanza, il cittadino scopre che la sua privacy finanziaria è stata violata solo quando riceve un avviso di accertamento, spesso anni dopo, quando ormai il danno alla riservatezza è irreversibile e la difesa è compromessa.
Conclusioni e spunti critici
La vicenda delle indagini finanziarie in Italia descrive un ordinamento che, per anni, ha sacrificato i diritti fondamentali sull’altare di una presunta efficienza nel recupero dell’evasione. Il Fisco si è mosso come un pescatore con una rete a maglie talmente strette da catturare non solo l’evasore, ma anche ogni frammento della vita quotidiana del cittadino, trasformando spese universitarie o regali familiari in “ricavi in nero” per l’impossibilità di produrre una prova contraria “analitica”.
La sentenza del 2026 impone una rivoluzione: non basta più una motivazione di stile su un’autorizzazione interna. Serve un controllo giurisdizionale indipendente ed effettivo sull’accesso ai dati bancari, che non sia subordinato all’emissione dell’accertamento finale. Finché il legislatore non accetterà che il potere di indagine non può essere un “potere libero”, l’Italia rimarrà in una condizione di illegittimità costituzionale ed europea, esponendo l’Erario a una pioggia di ricorsi pronti a far crollare castelli accusatori basati solo su presunzioni voraci e discrezionalità illimitata.
Il Fisco deve imparare che la lotta all’evasione non giustifica lo scardinamento dello Stato di diritto: un accertamento che per vincere deve negare la difesa non è un atto di giustizia, ma una confessione di debolezza investigativa.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
- CEDU, sentenza 8 gennaio 2026.
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