3° Contenuto Riservato: Indennità di disoccupazione agricola 2025

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 9 DICEMBRE 2025

La Circolare INPS n. 149/2025 introduce criteri operativi per la liquidazione della disoccupazione agricola 2025, includendo l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche. La misura incide su platea, requisiti e modalità di calcolo della prestazione.

Premessa

La recente Circolare INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 rappresenta un importante intervento per il settore agricolo che, negli ultimi anni, è stato costretto a fronteggiare con frequenza crescente situazioni climatiche eccezionali e sempre meno prevedibili. Il documento recepisce e fornisce dettagli in merito alle indicazioni contenute nell’articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113, introducendo una disciplina innovativa per il trattamento dei periodi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti nel secondo semestre 2025.

Il fulcro della normativa risiede nell’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA utilizzati dagli operai agricoli – sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato – per sospensioni dell’attività dovute a emergenze climatiche tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale equiparazione produce effetti diretti sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025 e, in un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche sul perfezionamento del requisito contributivo delle 102 giornate, elemento tradizionalmente cruciale per l’accesso alla prestazione.

La Circolare, nel delineare i confini applicativi della norma, si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a mitigare l’impatto delle trasformazioni climatiche sull’occupazione agricola. Gli strumenti di sostegno al reddito risultano infatti sempre più strategici per garantire continuità ai lavoratori e sostenibilità economica alle aziende colpite da eventi atmosferici estremi.

Cornice normativa

La Legge n. 113/2025, nel processo di conversione del D.L. n. 92/2025, ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina della CISOA per intemperie stagionali, ampliandone la portata sia soggettiva sia oggettiva. La novità principale consiste nel riconoscimento del trattamento non solo agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), ma anche agli operai a tempo determinato (OTD), categoria storicamente esclusa nella maggior parte delle circostanze, fatta eccezione per particolari situazioni emergenziali.

Il legislatore ha, inoltre, previsto che la CISOA possa essere concessa anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattuale, introducendo una flessibilità che si adegua maggiormente alla variabilità con cui gli eventi climatici impattano sulle attività agricole. Tuttavia, come puntualizza la circolare, l’equiparazione al lavoro ai fini della disoccupazione agricola opera solo nei casi di sospensione dell’attività per l’intera giornata.

Si tratta di un dettaglio tecnico molto importante dal punto di vista operativo; difatti, nelle riduzioni orarie, a differenza di quanto accade per le sospensioni totali, le giornate risultano già conteggiate come lavorate e quindi non richiedono equiparazioni ulteriori.

Ambito di applicazione e specificità operative

La misura riguarda esclusivamente periodi di CISOA fruiti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 per emergenze climatiche. La finestra temporale copre il semestre in cui si sono registrate le situazioni meteorologiche più critiche dell’anno, con conseguenze significative sulla produttività del comparto agricolo.

L’equiparazione al lavoro dei giorni di CISOA fruiti non è generalizzata, ma limitata, come esplicitato dalla circolare, ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Questa distinzione nasce dalla natura diversa delle due tipologie di evento:

  • nelle riduzioni orarie, i lavoratori agricoli – siano essi OTI o OTD – risultano comunque aver prestato attività lavorativa, e le giornate vengono rispettivamente:
    • registrate negli elenchi nominativi annuali nel caso degli OTD;
    • accreditate nella posizione assicurativa per gli OTI;
  • nelle sospensioni giornaliere, invece, la totale assenza di lavoro avrebbe come effetto la mancanza di giornate utili per il calcolo delle prestazioni, se non intervenisse l’equiparazione prevista dalla nuova normativa.

La Circolare chiarisce dunque che l’equiparazione al lavoro è ammessa solo in presenza di una sospensione completa dell’attività, evitando sovrapposizioni con giornate già considerabili ai fini della prestazione.

La platea dei beneficiari

L’intervento normativo produce effetti su un bacino di lavoratori articolato, includendo operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Sono beneficiari tutti gli OTI assunti o licenziati nel 2025 che abbiano prestato almeno 1 giorno di effettivo lavoro nel corso dell’anno. La necessità di almeno 1 giornata effettiva è ribadita dalla Circolare a garanzia della connessione sostanziale con il mercato del lavoro.

Restano invece esclusi gli OTI dipendenti da cooperative e loro consorzi che trasformano o commercializzano prodotti agricoli propri o conferiti dai soci, in base alla Legge n. 240/1984. Per questi lavoratori, infatti, già dal 1° gennaio 2022 è prevista la tutela mediante NASpI, come ricorda l’INPS richiamando la Circolare n. 2/2022.

L’inclusione degli OTD tra i destinatari della CISOA costituisce uno dei punti qualificanti della normativa. La condizione necessaria, come per gli OTI, è la presenza negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno una giornata effettivamente lavorata.

Questa estensione riconosce l’elevato impatto delle emergenze climatiche proprio su questa categoria, tradizionalmente più esposta alla intermittenza dell’attività lavorativa.

Il requisito contributivo

La Circolare dedica particolare attenzione al tema del requisito contributivo delle 102 giornate nel biennio, elemento decisivo per l’accesso alla disoccupazione agricola.

Il testo normativo menziona espressamente l’efficacia dell’equiparazione “ai fini del calcolo delle prestazioni”, senza riferimenti diretti al requisito contributivo. Tuttavia, l’INPS, supportato dal parere del Ministero del Lavoro, adotta un’interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata, ritenendo applicabile la misura anche ai fini delle 102 giornate utili nel biennio 2024-2025.

Senza tale interpretazione, infatti, molti lavoratori che proprio a causa delle emergenze climatiche hanno avuto una drastica riduzione delle giornate lavorate resterebbero esclusi dalla prestazione, nonostante la ratio della norma sia quella di tutelarli in maniera rafforzata.

Va, però, sottolineato che anche qui l’equiparazione è circoscritta ai soli periodi di CISOA relativi a sospensioni giornaliere e non alle riduzioni di orario.

Modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola 2025

Il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per i periodi di competenza 2025 si basa sulla somma delle giornate di lavoro effettivamente svolte e delle giornate equiparate tramite CISOA nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025.

Tuttavia, l’integrazione delle giornate di CISOA non produce effetti illimitati. La Circolare chiarisce che il beneficio rileva solo fino al raggiungimento della soglia delle 182 giornate nel 2025. Oltre tale limite, l’ulteriore incremento non sarebbe utile ai fini della prestazione, poiché la disoccupazione agricola può essere erogata esclusivamente per le giornate dell’anno non coperte da contributi o da altre tutele indennizzabili (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio), entro il tetto complessivo di 365 giornate (366 in caso di anno bisestile).

Dunque, laddove la somma tra giorni lavorati e giorni equiparati tramite CISOA superasse le 182 giornate, l’effetto della misura si neutralizzerebbe, preservando l’impianto generale della normativa sulla capienza annuale.

La retribuzione di riferimento

L’ultimo ambito analizzato dalla circolare riguarda la retribuzione da utilizzare per determinare l’importo dell’indennità.

Le aliquote rimangono quelle tradizionali:

  • 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD, con applicazione del contributo di solidarietà del 9% fino a un massimo di 150 giornate indennizzate;
  • 30% della retribuzione effettiva per gli OTI, senza contribuzione di solidarietà.

La novità consiste nel criterio per la definizione della retribuzione di riferimento nei casi di CISOA equiparata al lavoro: l’INPS utilizzerà l’importo giornaliero del trattamento percepito durante la CISOA.

La retribuzione media di riferimento sarà quindi una media ponderata tra la retribuzione effettiva dei giorni lavorati e la retribuzione percepitaper i periodi di CISOA equiparati.

Questa scelta appare coerente con la finalità della norma di creare continuità nella valutazione economica dei periodi lavorati o “equiparati al lavoro”, evitando sperequazioni tra giornate effettive e giornate coperte da ammortizzatori sociali.

Riferimenti normativi:

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