3° Contenuto Riservato: Ires premiale e nuove assunzioni: il MEF detta le regole

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 20 AGOSTO 2025

L’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha previsto, tra i criteri direttivi, l’introduzione di un regime di riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Il MEF, Dipartimento delle Finanze, ha emanato il Decreto 8 agosto 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025) recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi 436 –444 , della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.


Art. 2 – Riduzione dell’aliquota IRES
Il decreto contiene le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a 444 , della L. n. 207/2024, con il quale è stata introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota di cui all’articolo 77 del TUIR.
Art. 3 – Ambito soggettivoLa riduzione dell’aliquota IRES spetta ai seguenti soggetti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR:le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (la riduzione dell’aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta);le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato). Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;b) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.
Art. 4 – Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utileLa riduzione dell’aliquota IRES spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all’articolo 5. Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’articolo 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio.
Art. 5 – Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevantiLa riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti (beni compresi negli allegati A e B L. n. 232/2016, beni art. 38, c. 4 e 5 D.L. n. 19/2024) nella misura dell’ammontare minimo determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:30 per cento dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;24 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;20.000 euro.  Gli investimenti rilevanti nei beni devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ai fini del primo periodo gli investimenti rilevanti si considerano realizzati ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.
Art. 6 – Condizione di accesso relativa alla base occupazionaleLa riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che: a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; La verifica dell’incremento occupazionale si effettua:
1) confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2) sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024, avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali)
Art. 7 – Cause di decadenza e recupero dell’agevolazioneSi decade dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:qualora la quota di utile accantonato al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;nel caso in cui i beni relativi agli investimenti rilevanti siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. In caso di decadenza dall’agevolazione il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
Art. 9 – Trasparenza fiscaleIn caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Art. 11 – Operazioni di riorganizzazione aziendaleAi fini del decreto, salvo quanto specificatamente indicato, per le operazioni di fusione e scissione effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la società risultante dalla fusione o incorporante nonché la beneficiaria della scissione, dalla data in cui l’operazione ha effetto, subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell’aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell’operazione. Qualora sia effettuata un’operazione di riorganizzazione aziendale nel corso del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 tra uno o più soggetti di cui almeno uno non soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), la fruizione della riduzione dell’aliquota IRES spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 dei soggetti per i quali è soddisfatta tale condizione e la somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio, relativo al medesimo esercizio, di tutti i soggetti partecipanti alla suddetta operazione.
Art. 12 – Cumulo con altre agevolazioniFerma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES:spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto. L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta ai sensi del presente decreto.
Art. 13 – Altre disposizioniL’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi. I soggetti beneficiari hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti. La rideterminazione dell’utile e, conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti sull’utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti. La riduzione dell’aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Riferimenti normativi:

D.M. 8 agosto 2025

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