PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 20 AGOSTO 2025
Il D.M. 8 agosto 2025, emanato dal MEF e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, introduce una riduzione selettiva dell’aliquota IRES per stimolare investimenti in beni strumentali innovativi e favorire la crescita occupazionale delle imprese italiane. Attraverso l’individuazione di precisi requisiti e condizioni, la misura intende premiare le aziende più dinamiche e innovative, incentivando il reinvestimento degli utili in attività produttive, tecnologie avanzate e sostenibilità, in linea con gli obiettivi di rafforzamento della competitività industriale e della crescita economica del Paese. Vediamo in sintesi il contenuto del decreto.
DECRETO ATTUATIVO DELL’IRES PREMIALE (D.M. 8 AGOSTO 2025) | ||
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Art. | Descrizione | Sintesi |
1 | Definizioni | L’articolo stabilisce i termini fondamentali usati dal decreto.Definisce cosa si intende per investimenti rilevanti (beni materiali e immateriali nuovi secondo Industria 4.0 e Transizione 5.0), condizioni di accesso alla riduzione (accantonamento dell’utile, realizzazione di investimenti, incremento occupazionale, assenza dell’uso della cassa integrazione), cause specifiche che portano alla perdita del beneficio, durata del periodo di sorveglianza (5 anni dagli investimenti) e cosa si intenda per operazioni di riorganizzazione aziendale come fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda. |
2 | Riduzione dell’aliquota IRES | Stabilisce che, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, l’aliquota IRES è ridotta di 4 punti percentuali rispetto a quella prevista dall’art. 77 del TUIR e definisce che questo decreto contiene le istruzioni attuative. |
3 | Ambito soggettivo | Precisa chi può usufruire della riduzione IRES:società di capitali,enti commerciali residenti,stabili organizzazioni in Italia, anche enti non commerciali (solo per attività commerciale).Esclude aziende in liquidazione, in procedure concorsuali, con regimi forfetari o contabilità semplificata nel 2024. Questa delimitazione è finalizzata a concentrare il vantaggio sulle imprese strutturate e solide. |
4 | Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile | Fissa le condizioni essenziali:almeno l’80% dell’utile 2024 deve andare a una riserva,e almeno il 30% di tale utile (comunque non meno del 24% dell’utile 2023) va destinato a investimenti qualificati;la riserva deve essere non distribuibile e destinata a finalità di crescita aziendale. Questa condizione mira a favorire la patrimonializzazione delle imprese e reinvestimenti produttivi. |
5 | Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti | Definisce quali investimenti sono ammessi:beni materiali e immateriali Industria 4.0, materiali e immateriali nuovi indicati nelle tabelle di Industry 4.0 (allegati A e B della L. n. 232/2016) ,nonché beni energetici secondo il piano Transizione 5.0 (D.L.n. 19/2024 e L. n. 56/2024 ),a condizione che portino a una riduzione documentabile dei consumi energetici (minimo 3% a livello impresa o 5% sui processi coinvolti).Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il termine della dichiarazione dei redditi relativa al periodo agevolato.È fissato un importo minimo pari al maggiore tra il 30% dell’utile accantonato, 24% dell’utile 2023 o 20.000 euro.Le regole sono estese anche agli investimenti sostitutivi e ai soggetti a doppia attività (commerciale e istituzionale).Il rispetto di questi requisiti garantisce che la riduzione IRES sia effettivamente legata a un rafforzamento strutturale e innovativo dell’azienda. |
6 | Condizione di accesso relativa alla base occupazionale | Prevede che il beneficio fiscale spetti solo alle aziende che mantengono stabile la base occupazionale rispetto alla media degli ultimi 3 anni e realizzano un aumento di almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato (almeno 1 persona), senza ricorso alla CIG, salvo casi specifici. |
7 | Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione | Elenca i casi in cui si perde l’agevolazione:distribuzione della riserva di utili,cessione o delocalizzazione degli investimenti rilevanti entro il periodo di sorveglianza (5 anni).Discipina le procedure di recupero dell’IRES e il versamento delle imposte dovute. |
8 | Consolidato fiscale | Regola l’applicazione della riduzione IRES nei gruppi che adottano il consolidato fiscale nazionale o mondiale, illustrando come si determina la quota agevolabile, la priorità nelle compensazioni e le conseguenze in caso di decadenza di soggetti del gruppo. |
9 | Trasparenza fiscale | Illustra le modalità di attribuzione del beneficio alle società “trasparenti” (art. 115 TUIR): la quota ridotta è imputata pro-quota ai soci in base alla partecipazione agli utili; elenca regole per il riporto di perdite fiscali e la gestione della decadenza dal beneficio. |
10 | Coordinamento con la disciplina CFC e con quella degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati | Dettaglia che, ai fini del confronto con le aliquote straniere nei regimi CFC e utili da regimi fiscali privilegiati, si deve sempre fare riferimento all’aliquota piena IRES. |
11 | Operazioni di riorganizzazione aziendale | Spiega le regole per il mantenimento del beneficio IRES in caso di fusioni, scissioni, conferimenti: la società o ente subentrante può continuare a fruire dell’agevolazione, a condizioni precise sulla ricostituzione delle riserve e sul controllo degli investimenti oggetto di beneficio. |
12 | Cumulo con altre agevolazioni | Permette il cumulo della riduzione IRES con altre agevolazioni (ad esempio crediti d’imposta), entro i limiti del costo effettivamente sostenuto dall’azienda. Stabiliscono procedure di monitoraggio per l’Agenzia delle Entrate e le regole per i pagamenti con codici tributo dedicati. |
13 | Altre disposizioni | Fornisce ulteriori regole di coordinamento: possibilità di riporto delle perdite fiscali per abbattere il reddito soggetto ad aliquota ridotta, chiarimenti sulle rettifiche di controllo fiscale, applicazione di sanzioni e procedimento contenzioso secondo le norme generali delle imposte sui redditi. |
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