PRIMA LETTURA
DI MARCO BOMBEN | 7 LUGLIO 2026
Con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 , l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) riferite al periodo d’imposta 2025, analizzando nel dettaglio gli ultimi interventi normativi e la modulistica aggiornata.
| Circolare 6 luglio 2026, n. 4/E/2026 | |
| Ambito | Chiarimento |
| Par. 1 – Gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2025 | Per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 85 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.Il documento di prassi offre quindi una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2026 e che hanno riguardato l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025. |
| Par. 1.1 – La revisione biennale degli ISA | Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.Si tratta dell’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con Decreto 18.3.2024 e dell’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto 31.3.2025 dei seguenti n. 3 ISA:EM01A – Commercio al dettaglio alimentare;EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare. |
| Par. 1.2 – La revisione straordinaria degli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2025 | Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 sono stati previsti i seguenti interventi:introduzione di correttivi in relazione al periodo d’imposta 2025, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale;individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;modifiche all’ISA FM05U;modifiche agli ISA approvati con D.M. 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025 , riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche con riferimento agli ISA DG72U e DG90U. |
| Par. 1.3 – Gli ulteriori interventi normativi sugli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2025 | Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entraten. 123160 del 22 aprile 2026 sono state definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali, a partire dal periodo d’imposta 2025, sono riconosciuti i benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA confermando di fatto le condizioni già previste per le precedenti annualità. |
| Par. 2 – La modulistica | Per i modelli ISA2026 risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:Istruzioni Parte generale;Istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo,utili per la compilazione di tutti gli ISA. |
| Par. 2.1 – Parte generale – Cause di esclusione | Rispetto allo scorso anno sono state eliminate alcune cause di esclusione:8 – ETS non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;9 – OdV e APS che applicano il regime forfetario ex art. 86 D.Lgs. n. 117/2017;10 – imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.Pertanto, nei modelli REDDITI 2026, il riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA individuate dai codici 8, 9 e 10 sono state eliminate dalle relative istruzioni, non essendo operative per il periodo di imposta 2025. |
| Par. 2.2 – Quadro F – Dati contabili impresa | La struttura del quadro F non presenta particolari novità rispetto a quella prevista per il periodo d’imposta 2024, tuttavia, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti riguardanti le istruzioni alla compilazione dei righi F13 – Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), F15 – Ammortamenti ed F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative:primo intervento, comune ai citati righi, riguarda l’inserimento del riferimento alla norma sul nuovo iperammortamento 2026-2028;il secondo e ultimo intervento riguarda l’inserimento di uno specifico box “ATTENZIONE” nella compilazione del rigo F17 ed è riferito esclusivamente ai contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. Per tale tipologia di soggetti, è stato specificato che il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, non deve essere indicato nel rigo F17, campo 1 e campo 4, in coerenza con le modalità di compilazione previste per il modello REDDITI PF. |
| Par. 2.3 – Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo | Sostanzialmente confermata, invece, la struttura del quadro H per i professionisti che si presenta in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi. |
| Par. 2.4 – Società tra professionisti e società tra avvocati | Per le società tra professionisti e le società tra avvocati resta confermata la compilazione dei modelli ISA relativi all’attività esercitata, con mantenimento:anche per il periodo d’imposta 2025,negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U,il quadro E – Dati per la revisione,introdotto lo scorso anno, con le informazioni relative alla “Modalità organizzativa” e alla “Ripartizione dei ricavi” per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o di STA. |
| Par. 2.5 – Applicazione ISA e CPB | Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato al concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, i dati del periodo d’imposta 2025, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia e dell’esito ISA, assumono rilievo diretto nella costruzione della nuova proposta. La circolare chiarisce inoltre che, in tale ipotesi, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA del 2025. |
| Par. 3 – La semplificazione | Con riferimento agli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2025, sono state eliminate:dai modelli per la comunicazione dei dati di 135 ISA, l’informazione relativa alla condizione di “Pensionato”;dai modelli per la comunicazione dei dati di 28 ISA, l’informazione relativa alla condizione di “Lavoratore dipendente”;dai modelli per la comunicazione dei dati di 50 ISA, l’informazione relativa all’esercizio dell’attività in forma di “Cooperativa”.Tali informazioni, infatti, poiché risultano nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, sono presenti tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel set di “ulteriori dati” rilevanti ai fini del calcolo degli ISA e possono essere sempre modificate in sede di compilazione del software applicativo degli ISA. |
| Par. 4 – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate – modalità di acquisizione e delega unica | Alla luce delle novità operative introdotte dalla delega unica la circolare chiarisce le modalità di acquisizione dei dati con riferimento al periodo d’imposta in corso e a quelli successivi distinguendo in base:al soggetto che effettua la richiesta (intermediario o singolo contribuente);alla tipologia di delega conferita (delega al cassetto fiscale oppure delega allo specifico servizio di acquisizione dei dati ISA e CPB). |
| Par. 5 – Società mutualistiche e consortili | Tra le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, l’Agenzia ricorda che sono previste ipotesi relative alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Tali cause di esclusione, quindi, riguardano le cooperative che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato, svolgendo la propria attività esclusivamente a favore dei soci, associati e utenti. |
| Par. 6 – Importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA | L’affidabilità ISA e il relativo regime premiale presuppongono la fedeltà dichiarativa. Dati non veritieri, incompleti o inesatti non possono legittimare benefici né sul fronte ISA né sul fronte CPB.Come evidenziato dall’Agenzia, infatti, la proposta al contribuente di un reddito concordato viene elaborata, da parte dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base dei dati in suo possesso, dei dati provenienti da fonti esterne, ma anche dei dati forniti dallo stesso contribuente, nonché delle risultanze derivanti dall’applicazione degli ISA; sulla base di tali dati sarà effettuata la valutazione economica che porta all’individuazione del reddito e del valore della produzione oggetto del CPB. Affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti è quindi necessario che i dati forniti dagli stessi risultino fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica (attività d’impresa o professionale) rappresentata. |
Riferimenti normativi:
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 luglio 2026, n. 4/E
- D.M. 31 marzo 2026
- D.M. 15 aprile 2026
- Provvedimento 22 aprile 2026, prot. n. 123160
- Legge 15 marzo 2024, n. 36, art. 4, comma 1
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