3° Contenuto Riservato: ISEE e Dichiarazione sostitutiva unica

SCHEDA PRATICA

DI MARCO BOMBEN | 21 GENNAIO 2026

La Legge di bilancio 2026 (Legge 20 dicembre 2025, n. 199) reca importanti modifiche in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ovverosia l’indicatore necessario per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Si tratta di un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare. Per ottenere l’ISEE è necessario prima compilare la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Nel dettaglio, le novità normative riguardano tre aspetti essenziali: franchigia prima casa ai fini dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) (comma 208); computo ai fini del patrimonio mobiliare delle giacenze, anche all’estero, in valute o criptovalute o da rimesse in denaro all’estero (commi 32-34); presentazione DSU (comma 209).

Fonti ufficiali

Art. 1, commi 32-34, 208-209, Legge 20 dicembre 2025, n. 199Messaggio INPS 12 gennaio 2026, n. 102 ; Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 183; INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 165; INPS, messaggio 18 dicembre 2023, n. 4536D.P.C.M. n. 159/2013circolare INPS 171/2014.

Modalità di calcolo

In estrema sintesi, l’ISEE:

  • si calcola con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente (art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013), costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo eccezioni (art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013; circolare INPS n. 171/2014);
  • è determinato mediante il rapporto riportato di seguito:
ISE / SE
ISE (Indicatore della situazione economica) =ISR (Indicatore della situazione reddituale) + 20% ISP (Indicatore della situazione patrimoniale)
SE (Valore della scala di equivalenza) = parametro ottenuto in base al numero e alle caratteristiche specifiche dei componenti e del nucleo familiare

L’ISR viene determinato dalla somma dei redditi di ogni componente il nucleo familiare, al netto di spese e franchigie, dalla quale sono ulteriormente detratte le spese o le franchigie relative al nucleo familiare medesimo.

L’ISP è costituito dalla somma, per ciascun componente del nucleo familiare, del valore del (art. 5 D.P.C.M. n. 159/2013):

  • patrimonio immobiliare,
  • patrimonio mobiliare

detenuto al 31 dicembre del secondo anno precedente (messaggio INPS 20 settembre 2019, n. 3418).

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Componenti nucleo familiareParametro
11
21,57
32,04
42,46
52,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono poi previste anche ulteriori e specifiche maggiorazioni, legate alla composizione del nucleo familiare.

La disciplina ai fini ISEE è contenuta all’interno del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13.

Cos’è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata contiene:

  • dati auto dichiarati dall’utente;
  • dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e INPS.

È possibile acquisire la DSU precompilata attraverso il servizio online “Portale unico ISEE”.

Nella DSU:

  • il nucleo familiare è quello dichiarato alla data di presentazione della dichiarazione;
  • i redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
  • il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per acquisire la DSU precompilata è necessario:

  • compilare i modelli base. È possibile richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel sistema informativo dell’ISEE (dati precaricati);
  • sottoscrivere quanto autodichiarato.

Per completare la DSU e ottenere l’ISEE, infatti, è necessario:

  • inviare i dati autodichiarati al Sistema informativo dell’ISEE;
  • ricevere l’autorizzazione alla precompilazione da tutti i componenti maggiorenni del nucleo attraverso l’accesso al Sistema informativo dell’ISEE con le credenziali d’accesso (SPID, CIE o CNS).

Esclusione dei titoli di Stato

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 183, Legge n. 213/2023) prevede che siano esclusi dal calcolo dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro:

• i titoli di Stato di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 398/2003:

Categorie di titoli di Stato
Buoni ordinari del Tesoro (BOT)
Certificati di credito del Tesoro (CCT EU)
Buoni del Tesoro poliennali (BTP)
Buoni del Tesoro poliennali green (BTP Green)
Buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione (italiana o europea)
Buoni del Tesoro poliennali riservati agli investitori retail (BTP Valore, BTP Italia, BTP Futura)
  • i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (tipicamente, i buoni fruttiferi postali).

In data 18 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. n. 13/2025 nuovo Decreto ISEE che recepisce tra le varie novità anche l’esclusione dei titoli di Stato e dei buoni fruttiferi dall’ISEE.

A tal fine è modificato il precedente D.P.C.M. n. 159/2013. Le novità sono divenute pienamente operative con il Decreto n. 75 del 2 aprile 2025 con il quale è stato approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione. Dal 16 giugno 2025, i quadri del patrimonio mobiliare ai fini ISEE sono precompilati dall’INPS con i valori al netto dell’esclusione dei titoli di Stato prevista dall’art. 5, comma 4-bis, del D.P.C.M. n. 159/2013 (messaggio INPS 16 giugno 2025, n. 1895).

Leggi il Commento: Calcolo dell’ISEE: cosa manca per attuare l’esclusione dei titoli di Stato; e la News: Esclusi dai calcoli dell’ISEE i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale

Franchigia prima casa e scala di equivalenza

L’art. 1, comma 208, della Legge di bilancio 2026 introduce un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione e applicabile esclusivamente ad alcune delle prestazioni a sostegno al reddito.

Con messaggio 12 gennaio 2026, n. 102, l’INPS illustra la nuova disposizione introdotta e fornisce le relative indicazioni operative e amministrative.

PRESTAZIONI INTERESSATE DALLA MODIFICHA
assegno di inclusione (ADI)
supporto per la formazione e il lavoro (SFL)
assegno unico e universale per i figli a carico (AUU)
bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
bonus nuovi nati

La norma modifica in modo più favorevole la franchigia prevista, riducendo il valore dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare ISEE, e prevede delle maggiorazioni della scala di equivalenza più favorevoli in relazione alla presenza di figli nel nucleo familiare.

In particolare, per le suddette prestazioni la franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini ISEE passa da 52.500 euro a:

  • 91.500 euro;
  • 120.000 euro, per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria).

Tali soglie sono aumentate di 2.500 euro per ogni figlio successivo al primo. Per effetto delle modifiche tale maggiorazione dei 2.500 euro si attiva a partire già dal secondo figlio convivente invece che dal terzo (come in precedenza).

La norma prevede altresì la modifica di alcune maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli. Dal 2026 le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’Allegato 1 al D.P.C.M. n. 159/2013 sono rideterminate nei seguenti valori:

  • 0,10 in caso di nuclei familiari con due figli;
  • 0,25 in caso di nuclei familiari con tre figli;
  • 0,40 in caso di nuclei familiari con quattro figli;
  • 0,55 in caso di nuclei familiari con almeno cinque figli.
FattispecieGeneralità prestazioniADI, SFL, AUU, bonus nido e bonus nuovi nati
Generalità delle prestazioni52.500 euro
Maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo
91.500 euro (120.000 per i comuni capoluogo)
maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo
Maggiorazione scala di equivalenzaLa maggiorazione della scala di equivalenza è:
0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli;
0,35 in caso di 4 figli;
0,5 in caso di almeno 5 figli.
La maggiorazione della scala di equivalenza è:
0,10 in caso di nuclei familiari con 2 figli;
0,25 in caso di nuclei familiari con 3 figli;
0,40 in caso di nuclei familiari con 4 figli;
0,55 in caso di nuclei familiari con almeno 5 figli.

A seguito delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio, in attesa dei necessari provvedimenti amministrativi, l’INPS ha provveduto a modificare le procedure per consentire il calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione (messaggio INPS 12 gennaio 2026, n. 102).

In particolare, risultano modificati:

  • il quadro A “Nucleo familiare”, sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale;
  • il Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi “N.__ figli di cui conviventi __” è possibile indicare anche il valore “2”.

Leggi il Prima Lettura: Nuovi indicatori ISEE 2026: l’Inps detta le prime indicazioni

Computo ai fini ISEE delle valute all’estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro

commi da 32 a 34 della Legge di bilancio 2026 introducono una revisione mirata del calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, includendo espressamente nel patrimonio mobiliare: le giacenze in valuta estera, in cripto-valute e le rimesse di denaro all’estero, anche tramite money transfer o invio di contante non accompagnato.

La finalità è ricondurre a maggiore trasparenza e omogeneità il trattamento di queste forme di ricchezza, spesso finora solo indirettamente considerate, garantendo una rappresentazione più aderente della reale capacità economica del nucleo familiare che richiede prestazioni sociali agevolate.

La norma:

  • prevede che la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero deve comprendere le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro;
  • demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, l’attuazione operativa di questa estensione, prevedendo le necessarie modifiche al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento ISEE), previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. In particolare, il decreto dovrà aggiornare l’art. 5 del D.P.C.M. n. 159/2013, inserendo tra le componenti del patrimonio mobiliare le nuove categorie di giacenze e rimesse, assicurando nel contempo l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma chiarisce che, fino alla decorrenza delle nuove determinazioni adottate dagli enti erogatori, le prestazioni sociali agevolate in corso continuano a essere riconosciute secondo le previgenti regole ISEE, evitando effetti retroattivi o interruzioni improvvise. Ciò consente una transizione graduale, in cui i nuovi criteri di computo del patrimonio mobiliare – inclusi valute estere, criptovalute e rimesse – si applicheranno solo alle domande e alle situazioni valutate dopo l’adeguamento degli enti, preservando la certezza del diritto per i benefici già in erogazione. 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata

Il comma 209 della Legge n.  199/2025 modifica l’art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevedendo semplificazioni relativamente alla presentazione e alla precompilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Nel dettaglio, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

AMBITONOVITÀ
Precompilazione DSUai fini della precompilazione della DSU l’INPS coopera con il Ministero dell’interno e con l’Automobile Club d’Italia (ACI);
a tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico.
Presentazione DSUla presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata;
la norma demanda ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di aggiornare le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

Leggi il cap. 9 della Guida Manovra 2026 – Le novità della Legge di Bilancio

Le tipologie ISEE

Da evidenziate che sono attualmente disciplinati diversi ISEE, calcolati diversamente in funzione della specifica prestazione che si deve richiedere (D.P.C.M. n. 159/2013circolare INPS n. 171/2014).

TIPOLOGIA DI ISEE
ISEE standard o ordinarioL’ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.
Questo tipo di indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni.
ISEE universitàLo studente che vuole accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario deve identificare il proprio nucleo familiare e se non “autonomo” (per essere considerati autonomi bisogna soddisfare entrambi i requisiti: residenza fuori dalla casa di abitazione da almeno due anni e presenza di adeguata capacità di reddito) viene “attratto”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza.
ISEE socio-sanitarioL’ISEE socio-sanitario è utile per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi-residenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.
Le persone disabili maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario.
Per esempio, una persona maggiorenne disabile non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, in sede di calcolo ISEE può dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni.
ISEE socio-sanitario residenzeTra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali come i ricoveri presso Residenze socio sanitarie assistenziali (RSA, RSSA).
Si ricorda che in tal caso l’ospitalità alberghiera non è a carico del Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso è possibile optare per la dichiarazione del nucleo più ristretto. Per il calcolo dell’ISEE si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio.
Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero.
ISEE minorenniQuesta tipologia di indicatore è utile per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
ISEE correnteL’ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi, in tal caso i redditi saranno moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all’intero anno, se il lavoratore è dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.

Validità

L’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.

L’ISEE corrente ha validità:

  • di 6 mesi dalla data di presentazione della DSU ISEE corrente, se vengono aggiornati solo i redditi, a meno che non avvengano variazioni:
    • nella situazione occupazionale;
    • nella fruizione dei trattamenti. In entrambi i casi l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione;
  • fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU corrente, se vengono aggiornati solo i patrimoni;
  • fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU corrente, se vengono aggiornati i patrimoni e i redditi, a meno che non avvengano variazioni:
    • nella situazione occupazionale;
    • nella fruizione dei trattamenti. In entrambi i casi l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

L’attestazione è disponibile per qualunque componente del nucleo familiare ed entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, attraverso:

  • l’accesso al servizio online dedicato;
  • le sedi territoriali competenti.

Il dichiarante può richiedere l’attestazione allo stesso ente a cui ha presentato la dichiarazione, se ha concesso uno specifico mandato.

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