COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 29 OTTOBRE 2025
L’INPS con Messaggio n. 3166/2025 fornisce le indicazioni sulla corretta compilazione di UniEmens per la gestione della contribuzione figurativa correlata, con riferimento ai lavoratori che superano il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (120.607 euro per il 2025); sono fornite, inoltre, le modalità operative per rappresentare correttamente le quote eccedenti e i relativi codici da utilizzare nel flusso UniEmens stesso.
Premessa
L’INPS, con il Messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, fornisce precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo; vediamo di analizzare anche gli aspetti tecnici dell’interessante Messaggio dell’Istituto previdenziale.
Cosa prevede la norma
La normativa di riferimento contenuta nell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter , della Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I lavoratori coinvolti nel programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito della validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
A seguito dell’accettazione dell’accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
In caso di mancato versamento l’INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento l’INPS procede alla escussione della fideiussione.
Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede, contestualmente, all’accredito della relativa contribuzione figurativa. Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della Legge n. 223/1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all’articolo 8, comma 1, della Legge n. 223/1991.
Il chiarimento dell’INPS
L’INPS con il Messaggio in commento evidenzia che il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
L’INPS ricorda che per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l’anno 2025 è pari a 120.607,00 euro.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
L’INPS ricorda che, come indicato nel Messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 Legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015″.
Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso UniEmens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.
Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.
Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22
- INPS, Messaggio 10 luglio 2015, n. 4704
- INPS, Messaggio 23 ottobre 2025, n. 3166
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