3° Contenuto riservato: IVA in edilizia: principali casistiche

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

6ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2025” – Le risposte alle domande dei professionisti

DI STEFANO SETTI | 21 LUGLIO 2025

Nel corso della 6ª Giornata del Percorso Specialistico IVA 2025 dal titolo “IVA in edilizia: principali casistiche”, dopo un focus iniziale sull’aggiornamento normativo, con particolare attenzione alle tematiche che presentano maggiore impatto per le imprese e i professionisti, viene proposto un approfondimento tecnico sull’IVA applicata al comparto edilizio, ambito complesso e caratterizzato da regole peculiari. Sono esaminati i profili generali delle imposte indirette sugli immobili, le regole di rettifica della detrazione IVA per i fabbricati e le dinamiche legate all’applicazione del reverse charge e dell’autofattura nel settore. Si affrontano inoltre i risvolti sanzionatori in caso di errori nell’applicazione dell’inversione contabile, così come la gestione delle note di variazione IVA nel contesto di contratti per persona da nominare. Si propone la trattazione dei quesiti posti dai partecipanti nel corso della diretta.

Quesito n. 1 – Variazione dati corrispettivi inviati con codice natura errato

Domanda

In caso di errata trasmissione dei corrispettivi telematici mediante registratore telematico, qual è la procedura corretta da adottare per rettificare i dati già inviati all’Agenzia delle Entrate? Nel caso specifico, un contribuente operante nel settore della ristorazione (bar) ha configurato sul proprio RT un tasto con codice natura IVA errato relativamente alla vendita di tabacchi, attribuendo il codice “N4 – operazioni esenti” anziché il corretto “N2.2 – operazioni non soggette ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. f), D.P.R. n. 633/1972”. Tale errata imputazione è stata reiterata su più giornate, con la conseguenza che gli incassi per la rivendita di tabacchi risultano impropriamente contabilizzati come ricavi anziché come proventi da attività accessoria soggetti ad aggi.

Risposta

In caso di errata trasmissione dei corrispettivi telematici – come nel caso in esame, in cui un barista ha erroneamente impostato sul registratore telematico (RT) la vendita dei tabacchi con codice natura N4 (operazioni esenti) anziché N2.2 (operazioni non soggette ex art. 2, comma 3, lett. f, D.P.R. n. 633/1972) – la procedura consigliabile da seguire è duplice e dipende anche dalla frequenza e rilevanza dell’errore.

La modalità operativa più corretta prevede che, per ciascun documento commerciale errato, venga emesso un documento commerciale di reso (di segno contrario) con il medesimo importo e con identico codice natura N4, in modo da annullare contabilmente l’errore. Successivamente, si procederà a emettere un nuovo documento commerciale corretto, riportando il codice natura N2.2 riferito alle vendite di generi di monopolio (come i tabacchi), che non costituiscono ricavi ma incassi per conto dello Stato e devono essere indicati come fuori campo IVA.

In alternativa – o a integrazione della correzione manuale sopra descritta – è fortemente consigliabile inviare una comunicazione tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente, specificando:

  • la descrizione dell’errore commesso;
  • la modalità con cui si intende rimediare (storni + nuova emissione corretta);
  • il periodo interessato e gli importi coinvolti.

L’Agenzia delle Entrate non fornirà risposta, ma la PEC costituirà una prova utile in caso di verifica, dimostrando la buona fede e l’iniziativa autonoma del contribuente nel correggere l’errore.

Quesito n. 2 – Documento commerciale emesso e memorizzato sbagliato

Domanda

In caso di emissione di un documento commerciale errato relativo a un reso merce non soggetto a IVA, già memorizzato e trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite registratore telematico, qual è la procedura corretta da adottare per regolarizzare l’operazione e rettificare l’errato invio?

Risposta

In caso di errata emissione di un documento commerciale per reso merce, già memorizzato e trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la procedura consigliabile per sistemare correttamente la situazione può essere così articolata, tenendo conto del Principio di diritto n. 21/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo il Principio di diritto n. 21/2019, nel caso in cui venga erroneamente emesso un documento commerciale – ad esempio un reso merce senza IVA che avrebbe dovuto essere emesso in modo diverso – è possibile rettificare l’errore tramite un documento commerciale di reso (o rettifica), di segno negativo, contenente tutte le informazioni utili a:

  • annullare l’effetto del documento errato;
  • ripristinare correttamente i corrispettivi giornalieri.

Il documento negativo deve riportare:

  • gli estremi del documento originario errato;
  • l’importo del rimborso o dell’annullamento;
  • le generalità del cliente (se disponibili);
  • il numero identificativo della pratica di reso.

Questa procedura consente di correggere il dato senza intervenire manualmente sulla trasmissione effettuata all’Agenzia, ma garantendo comunque coerenza e tracciabilità.

Se l’errore non viene corretto tramite storno e nuova emissione, è fortemente consigliato inviare una PEC all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando:

  • la data e il numero del documento errato;
  • la tipologia dell’errore commesso (es. errata classificazione come reso senza IVA);
  • la modalità adottata per rimediare (storno con documento negativo e successiva corretta emissione);
  • il periodo interessato e l’entità economica coinvolta.

La PEC non riceverà risposta dall’Agenzia, ma costituisce prova documentale di buona fede e trasparenza, utile in caso di controlli futuri.

Quesito n. 3 – Corrispettivi forfetario senza RT

Domanda

Un contribuente in regime forfetario, operante come artigiano nel settore della riparazione di elettrodomestici, utilizza un’applicazione mobile che consente l’emissione di documenti commerciali (scontrini) inviati direttamente al cliente e contestualmente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In fase di contabilizzazione, i corrispettivi giornalieri vengono stampati dal portale dell’Agenzia e successivamente caricati manualmente nel software contabile. Tale procedura può ritenersi corretta anche in assenza di un registratore telematico fisico (c.d. registratore di cassa)?

Risposta

Sì, la procedura descritta dal cliente forfetario artigiano sembra corretta, anche in assenza di un registratore di cassa fisico, a condizione che:
• il software utilizzato sul cellulare sia certificato e conforme ai requisiti previsti dall’Agenzia delle Entrate per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;
• i documenti commerciali siano regolarmente trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 4 – Locazioni brevi UE e obblighi IVA

Domanda

Nel caso di locazione breve di un immobile a uso abitativo, situato in Italia e di proprietà di una società estera con sede in un Paese dell’Unione Europea, effettuata nei confronti di conduttori privati (persone fisiche non esercenti attività d’impresa), la società estera è tenuta ad aprire una posizione IVA in Italia e ad emettere fattura non imponibile ex art. 10, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972?
In alternativa, può avvalersi della dispensa dagli obblighi IVA di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, evitando così l’apertura della partita IVA italiana? In tal caso, quali adempimenti residui restano in capo alla società estera?

Risposta

In caso di locazione breve di immobile abitativo situato in Italia, effettuata da una società estera residente in uno Stato membro UE nei confronti di soggetti privati, si applicano le regole dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce la territorialità IVA per i servizi relativi a beni immobili.

Conseguenze operative:

Poiché l’immobile è situato in Italia, l’operazione è rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto, la società estera dovrà identificarsi ai fini IVA nel territorio italiano, scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. Identificazione diretta IVA in Italia (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972), oppure
  2. Nomina di un rappresentante fiscale IVA (art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

La locazione di immobili abitativi rientra tra le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, la società estera emetterà fattura senza applicazione dell’IVA, ma con indicazione dell’esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 8.

Se la società estera effettua in Italia soltanto operazioni esenti da IVA, come in questo caso, può optare per la dispensa dagli adempimenti IVA, secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso:

  • non sarà obbligata a tenere registri IVA;
  • non dovrà presentare dichiarazioni IVA periodiche o annuali;
  • dovrà comunque conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate.

Quesito n. 5 – Reverse charge interno – Fornitore UE

Domanda

È corretta l’applicazione del meccanismo del reverse charge interno (autofattura ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) in relazione a una fattura ricevuta da una società rumena per un’operazione territorialmente rilevante in Italia? Quali sono le condizioni per poter procedere legittimamente con l’integrazione IVA o l’autofatturazione, tenuto conto della natura dell’operazione e della qualifica del cedente/prestatore?

Risposta

Sì, è corretto procedere al reverse charge interno sulla fattura emessa dalla ditta rumena, a condizione che:

  • il committente italiano sia un soggetto passivo IVA stabilito in Italia;
  • e che l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) sia territorialmente rilevante in Italia.

In base all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge soggettivo) si applica quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione sono assoggettate ad imposta da parte del cessionario o committente soggetto passivo stabilito in Italia.

Pertanto, il soggetto italiano che riceve la fattura da un fornitore comunitario (in questo caso rumeno) dovrà:

  • integrare la fattura con l’IVA italiana;
  • registrarla secondo il meccanismo del reverse charge.

In base alla normativa e alla prassi vigente, è corretto che il committente italiano applichi il meccanismo del reverse charge soggettivo (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) per la fattura ricevuta dalla ditta rumena non stabilita in Italia. L’eventuale mancata identificazione IVA da parte del fornitore estero, che doveva applicare il reverse charge interno, comporta solo responsabilità a carico dello stesso, ma non pregiudica la correttezza dell’autofatturazione da parte del cliente italiano.

Quesito n. 6 – Separazione attività IVA nel settore edile

Domanda

Un’impresa edile operante in regime di pro-rata ha esercitato l’opzione per la separazione delle attività ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, distinguendo le operazioni di vendita di immobili abitativi da quelle relative a immobili a destinazione commerciale. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la legittimità di tale separazione. Esistono riferimenti normativi o prassi amministrative a supporto della correttezza di tale scelta, al fine di difendere la separazione ai fini IVA delle due attività?

Risposta

Nel caso dell’impresa edile che ha optato per la separazione dell’attività ai fini IVA tra cessioni di immobili abitativi e immobili strumentali (commerciali), occorre chiarire che, pur essendo la separazione facoltativamente ammessa in alcuni casi specifici, non è sempre giustificabile sulla sola base della diversa destinazione d’uso (abitativo o commerciale) degli immobili oggetto di cessione.

Il riferimento normativo fondamentale è l’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Nel contesto del settore immobiliare, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 22/E/2013 (si vedano anche: Risposta a interpello n. 608/2020Risposta a interpello n. 471/2021 e Risposta a interpello n. 23/2023), ha chiarito che la separazione è ammessa se riguarda attività effettivamente e oggettivamente distinte, come ad esempio:

  • locazioni di fabbricati abitativi (in genere esenti) versus locazioni di fabbricati strumentali (in genere imponibili);
  • cessioni di immobili abitativi versus cessioni di immobili strumentali.

Tuttavia, la separazione non può fondarsi unicamente sulla scelta del regime fiscale (esente/imponibile) applicato alle cessioni. In particolare, non è ammessa una separazione tra immobili abitativi e immobili commerciali, se entrambi rientrano nell’ambito delle medesime attività di cessione immobiliare svolte dall’impresa.

Quesito n. 7 – Ristrutturazione immobile Italia: IVA applicabile per residente AIRE

Domanda

Un cittadino italiano, fiscalmente residente a Londra da diversi anni e regolarmente iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), intende effettuare una ristrutturazione straordinaria su un immobile di sua proprietà situato in Italia. Si richiede di chiarire quale aliquota IVA (10% o 22%) debba essere applicata dalla società italiana esecutrice dei lavori sulla fattura emessa per tale intervento.

Risposta

L’IVA applicabile alla ristrutturazione edilizia straordinaria di un immobile abitativo in Italia effettuata da un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (come nel caso dell’interessato residente a Londra) sarà quella agevolata al 10%, non quella ordinaria al 22%, a condizione che i lavori siano effettivamente qualificati come “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001.

Quesito n. 8 – Visto di conformità: anomalia riferimento normativo fatture

Domanda

In sede di apposizione del visto di conformità, è stata rilevata la presenza di fatture che presentano un riferimento normativo (es. “a-ter” anziché “a”) non corretto, con implicazioni potenziali sulla validità o sulla corretta applicazione delle detrazioni/deduzioni dichiarate. Si richiede di delineare la procedura correttiva appropriata per gestire tale discordanza, specificando se sia sufficiente mantenere lo status quo a livello dichiarativo (es. nel quadro VJ), o se sia necessario intervenire con rettifiche. Si evidenzia la necessità di valutare il rischio di contestazione e l’impatto sulla diligenza professionale.

Risposta

Nel caso in cui, durante l’attività di controllo per il rilascio del visto di conformità, ti accorga che alcune fatture elettroniche riportano un riferimento normativo errato – ad esempio, riportano “art. 17, comma 6, lett. a” invece di “lett. a-ter” per operazioni in reverse charge – non è necessario apportare modifiche né alla dichiarazione IVA (quadro VJ), né sospendere il rilascio del visto.

Secondo quanto chiarito nella circolare n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, errori del genere – ossia errata indicazione del “codice natura” o della norma di riferimento nella fattura elettronica via SdI – rientrano tra le violazioni meramente formali, non sanzionabili e senza riflessi sulla corretta liquidazione dell’IVA.

In particolare:

  • Il codice natura non è un elemento obbligatorio ex art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
  • Se l’IVA è stata correttamente assolta (es. reverse charge) e i dati sono correttamente inclusi nel quadro VJ, non è compromessa l’attendibilità della dichiarazione né la correttezza del credito IVA compensato.
  • L’errore non incide sulla determinazione dell’imposta dovuta o detraibile, né sul corretto funzionamento del meccanismo dell’inversione contabile.

Nel quadro VJ della dichiarazione IVA devono essere indicati gli importi delle operazioni soggette a reverse charge e, se l’importo è stato correttamente inserito a prescindere dalla lettera esatta dell’articolo indicata in fattura, non è necessario alcun intervento correttivo.

Analogamente, il visto di conformità può essere validamente rilasciato, poiché l’errore risulta essere di tipo formale e non sostanziale, e non incide sulla regolarità sostanziale dei dati contabili e fiscali richiesti ai fini del rilascio.

Quesito n. 9 – Manutenzione caldaia extra-UE: trattamento IVA condominio estero

Domanda

Un condominio situato in Svizzera, privo di codice fiscale italiano o partita IVA, ha richiesto un intervento di manutenzione alla caldaia. Ai fini della fatturazione da parte dell’operatore italiano, si chiede conferma della corretta qualificazione dell’operazione come B2C (Business to Consumer), pur trattandosi di un’entità condominiale. Conseguentemente, si vorrebbe validare l’applicazione dell’art. 7-septies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, è corretto?

Risposta

Nel caso in esame si ritiene che essendo un servizio riferito ad un immobile (caldaia situata in immobile in Svizzera) l’operazione sia fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972 (in quanto immobile in Svizzera). Quindi, con codice natura N2.1.

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.