3° Contenuto riservato: IVA non dovuta per la reimportazione di beni anche in caso di violazione della normativa doganale

COMMENTO

Di Marco Peirolo | 11 Luglio 2025


Con sentenza relativa alla causa C-125/24 del 12 giugno 2025 , la Corte di giustizia UE ha affermato che la violazione degli obblighi formali previsti dalla normativa doganale ai fini della reimportazione dei beni nel territorio dell’Unione non esclude, salvo l’esistenza di un tentativo di frode, l’applicazione, per l’operazione di reintroduzione, dell’esenzione dall’IVA.

Descrizione del caso

Un soggetto svedese, proprietario di cavalli che partecipano a competizioni organizzate in diversi Paesi, dopo avere trasportato due cavalli in Norvegia in occasione di alcune competizioni, li ha reintrodotti nell’Unione attraversando la frontiera tra la Norvegia e la Svezia, senza però presentarli in dogana.

Tenuto conto dell’art. 203 del Codice doganale, le Autorità doganali non hanno richiesto i dazi all’importazione per l’operazione di reimportazione, ma hanno ritenuto dovuta l’IVA, in quanto l’esenzione prevista dall’art. 143, par. 1, lett. e), della Direttiva n. 2006/112/CE in caso di reimportazione di beni non può essere concessa in caso di omessa dichiarazione dei cavalli per l’immissione in libera pratica e di omessa richiesta dell’esenzione dai dazi all’importazione.

I giudici svedesi hanno, pertanto, chiesto alla Corte europea se l’inosservanza degli obblighi formali, quali la presentazione dei beni in dogana e la dichiarazione di immissione in libera pratica, determini l’inapplicabilità dell’esenzione IVA prevista per le reimportazioni nel territorio dell’Unione di beni nello stato in cui sono stati esportati.

Orientamento della Corte

Nell’analizzare la questione, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 143, par. 1, lett. e), della Direttiva n. 2067112/CE, gli Stati membri esentano dall’IVA le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale.

Dalla formulazione di tale disposizione si evince che l’esenzione dall’IVA per le operazioni di reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati è subordinata, in particolare, alla condizione che tali beni beneficino di una franchigia doganale.

Il legislatore dell’Unione ha, quindi, espressamente scelto di allineare le condizioni di applicazione per l’esenzione dall’IVA prevista da detta disposizione alle condizioni, tanto sostanziali quanto formali, alle quali il Codice doganale subordina il beneficio dell’esenzione dai dazi all’importazione applicabile alle merci in reintroduzione.

Riguardo alle predette condizioni, l’art. 203 del Codice doganale, relativo alle merci in reintroduzione, dispone che i beni esportati fuori del territorio doganale dell’Unione che, entro il termine di tre anni, sono reintrodotti in tale territorio nello stesso stato in cui sono stati esportati e che sono dichiarati per l’immissione in libera pratica sono esentati dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata.

Nel caso di specie, è pacifico che le condizioni sostanziali previste da tale disposizione sono soddisfatte, ma non altrettanto può dirsi per le condizioni formali.

Infatti, i cavalli sono stati reintrodotti nel territorio dell’Unione in assenza della dichiarazione per la loro immissione in libera pratica. Inoltre, contrariamente al requisito di cui all’art. 139, par. 1, lett. a), del Codice doganale, i cavalli non sono stati neppure presentati in dogana.

A tal riguardo, la Corte ha osservato che è vero che, a norma dell’art. 79, par. 1, lett. a), del Codice doganale, un’obbligazione doganale può sorgere dall’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio.

Tuttavia, l’art. 86, par. 6, del Codice doganale estende l’esenzione prevista dall’art. 203 ai casi in cui l’obbligazione doganale sia sorta a norma, in particolare, del citato art. 79purché l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.

Come sottolineato dai giudici UE, l’art. 86, par. 6, del Codice doganale sarebbe in gran parte privato di effetto utile se non dovesse applicarsi in una situazione come quella di cui trattasi, per il motivo che non sono soddisfatte le condizioni formali richieste per beneficiare della franchigia doganale. Infatti, l’applicazione dell’art. 79, par. 1, lett. a), dello stesso Codice e, pertanto, quella dell’art. 86, par. 6, presuppongono proprio l’inosservanza di tali condizioni.

Ne consegue che, salvo che essa costituisca un tentativo di frode, la circostanza che merci in reintroduzione non siano state oggetto della presentazione in dogana, né della dichiarazione di immissione in libera pratica, non preclude, in virtù dell’art. 86, par. 6, del Codice doganale, che tali merci beneficino, per la loro reintroduzione nel territorio dell’Unione, della franchigia doganale prevista dall’art. 203

Tale interpretazione è giustificata dal considerando 38 del Codice doganale, secondo cui è opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui l’obbligazione doganale sorge in seguito all’inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore.

Dato che l’inosservanza, per negligenza, da parte dell’operatore in buona fede, di obblighi formali quali la presentazione in dogana delle merci e la dichiarazione di immissione in libera pratica non preclude di avvalersi della franchigia doganale, essa non preclude neppure, alla luce dell’art. 143, par. 1, lett. e), della Direttiva n. 2006/112/CE, l’applicazione dell’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione.

In definitiva, ha concluso la Corte, la violazione degli obblighi formali previsti dalla normativa doganale ai fini della reimportazione dei beni nel territorio dell’Unione non esclude, salvo l’esistenza di un tentativo di frode, l’applicazione, per l’operazione di reintroduzione, dell’esenzione dall’IVA.

Riferimenti normativi:

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