COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 10 DICEMBRE 2025
Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è giunto il momento di verificare se sussiste la convenienza, e la possibilità, di esprimere determinate opzioni, o revocarle. Tra gli aspetti da prendere in considerazione vi è il regime dell’IVA per cassa (Cash Accounting) disciplinato dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, di seguito esaminato.
Premessa
La gestione dei flussi finanziari rappresenta spesso un aspetto critico per le imprese; in tale quadro, il regime dell’IVA per cassa (o Cash Accounting) rappresenta un’interessante opportunità, spesso non adeguatamente sfruttata. L’istituto, introdotto dall’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, consente di derogare al principio ordinario di esigibilità IVA, legandolo al verificarsi del relativo movimento di incasso o pagamento; da ciò discende il fatto che l’IVA sulle operazioni attive (ma solo per le operazioni B2B) diviene esigibile solo ad avvenuto incasso; specularmente, l’IVA assolta sugli acquisti è detraibile solo a partire dal momento in cui avviene il pagamento della relativa fattura.
Nell’effettuare le valutazioni del caso occorre considerare ogni aspetto della norma, compresi gli immediati riflessi sull’ultima liquidazione IVA dell’anno 2025 per coloro i quali intendessero revocare l’opzione precedentemente espressa, e quindi rinunciare all’IVA per cassa, a partire dal 2026.
Perimetro soggettivo
Il regime in esame non è accessibile alla totalità dei soggetti passivi.
Ai sensi del citato art. 32-bis D.L. n. 83/2012, comma 1, possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. In caso di inizio attività, l’opzione può essere esercitata sulla base del volume d’affari presunto, senza che sia necessario effettuare alcun ragguaglio ad anno.
Il rispetto del limite di volume d’affari non è una condizione da verificare esclusivamente ex ante, ma deve essere oggetto di un monitoraggio costante. Infatti, qualora la soglia dei due milioni di euro venga superata in corso d’anno, il regime decade immediatamente, con effetto automatico già a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. In tal caso, per le operazioni effettuate antecedentemente al superamento della soglia restano valide le regole dell’IVA per cassa, mentre per quelle successive si applicheranno le regole ordinarie.
Nel rispetto della condizione prevista dalla norma (limite di volume d’affari) è indifferente il regime contabile adottato: contabilità ordinaria piuttosto che semplificata, anche con opzione, ex art. 18, comma 5 D.P.R. n. 633/1972, “cassa virtuale”. È tuttavia evidente che la gestione dell’IVA per cassa richiede un attento monitoraggio dei movimenti finanziari, e quindi può essere più agevolmente gestita in abbinamento con la contabilità ordinaria, oppure contabilità semplificata per cassa effettiva.
Le operazioni che non rientrano nell’IVA per cassa
Non tutte le operazioni poste in essere dal contribuente “optante” ricadono nel differimento dell’imposta.
Sono in ogni caso escluse dal regime IVA per cassa:
- leoperazioni attive effettuate nei confronti di privati consumatori (B2C);
- le operazioni assoggettate a regimi speciali di determinazione dell’IVA, quali ad esempio il regime monofase (art. 74 D.P.R. n. 633/1972), il regime del margine (art. 36 D.L. n. 41/1995) e il regime speciale agenzie di viaggio (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sia interno che esterno.
IVA per cassa: esigibilità e detraibilità
L’opzione per l’IVA per cassa agisce su due fronti: l’esigibilità dell’imposta attiva e la detraibilità dell’imposta passiva:
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta (B2B), l’IVA divieneesigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- specularmente, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori;
- l’IVA diviene infatti comunque esigibile (e detraibile) decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dall’avvenuto incasso o pagamento.
Resta fermo per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell’imposta al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché non abbia ancora provveduto al pagamento, salvo che non abbia anch’egli optato per l’IVA per cassa.
Adempimenti dichiarativi
La gestione dell’IVA per cassa trova il suo momento di sintesi nella Dichiarazione IVA annuale. La logica di compilazione dei quadri VE e VF è costruita per “sterilizzare” l’imposta non incassata/pagata pur includendo, per quanto riguarda le operazioni attive, le operazioni effettuate ma non incassate nel volume d’affari:
• quadro VE, operazioni attive:
- le operazioni effettuate nell’anno ma non incassate (e per le quali non è decorso l’anno) non devono confluire nel calcolo dell’imposta. Devono essere riportate esclusivamente nel rigo dedicato, in modo tale da concorrere al volume d’affari, senza che emerga IVA a debito;
- specularmente, le operazioni effettuate in anni precedenti ma incassate nell’anno corrente (o per le quali è scattato l’anno) devono essere inserite nella sezione relativa alla liquidazione dell’imposta, ma al tempo stesso essere depurate dal volume d’affari, in quanto sono già state considerate negli anni precedenti;
• quadro VF, operazioni passive: il meccanismo è analogo;
- l’IVA a credito è quella che si riferisce a fatture pagate (o per le quali è decorso l’anno);
- gli acquisti registrati nell’anno ma non pagati (la cui IVA non è quindi detraibile) vengono indicati in un apposito rigo;
- specularmente, in altro distinto rigo si indicano gli acquisti registrati in anni precedenti la cui imposta è divenuta detraibile nell’anno corrente per avvenuto pagamento;
• quadro VO, opzione e revoca dell’opzione: il regime IVA per cassa è opzionale;
- l’avvenuta opzione emerge prima per comportamento concludente e poi deve essere segnalata nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno di avvenuta opzione;
- con le medesime modalità deve essere segnalata l’eventuale revoca.
La revoca dell’opzione e gli immediati riflessi in sede di liquidazione periodica
L’opzione per l’IVA per cassa vincola il contribuente per un triennio. Decorso tale termine, è possibile revocare la scelta.
Il passaggio dal regime IVA per cassa al regime ordinario di liquidazione IVA, così come la fuoriuscita dal mondo IVA per adozione del regime forfetario, comporta la necessità di “chiudere i conti” che sono rimasti in sospeso alla luce dell’IVA per cassa.
Le dovute operazioni di conguaglio, ovvero il considerare tutta l’IVA a debito e a credito restata in sospeso in ragione del regime IVA per cassa, devono essere effettuate nell’ultima liquidazione periodica di applicazione del regime, e non in sede di dichiarazione IVA annuale.
Quanto sopra deve essere preso attentamente in considerazione da parte dei contribuenti che nel 2025 hanno adottato l’IVA per cassa ed intendono revocare l’opzione a partire dal 2026. Tali contribuenti dovranno considerare esigibile tutta l’IVA attiva non ancora incassata e detraibile tutta l’IVA passiva non ancora pagata nell’ultima liquidazione dell’anno, ovvero nel mese di dicembre 2025, per i contribuenti a liquidazione IVA mensile, e nel quarto trimestre 2025 per i trimestrali.
Se per i contribuenti trimestrali questa disposizione non cambia il riferimento temporale entro il quale devono essere chiusi i conteggi sotto il profilo di un eventuale versamento (che viene effettuato con le scadenze previste per la dichiarazione IVA annuale), la circostanza che tutte le poste in sospeso debbano essere chiuse nell’ultima liquidazione dell’anno è, invece, estremamente rilevante in termini di tempi di versamento per i mensili e, comunque, per tutti i contribuenti sotto il profilo della corretta compilazione della LIPE.
IVA per cassa e acconto IVA
Per concludere, occorre considerare anche le peculiarità dell’IVA per cassa sotto il profilo dell’acconto IVA. Laddove venga utilizzato il metodo storico, nulla cambia rispetto ai contribuenti che non hanno optato per tale regime.
Se, invece, si sceglie il metodo analitico (ovvero il calcolo dell’IVA dovuta sulla base di una specifica liquidazione alla data del 20 dicembre), si dovrà tenere conto della peculiarità del regime, tenendo quindi in considerazione esclusivamente le operazioni per le quali si è verificato il presupposto finanziario entro tale data (o il decorso di un anno).
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18;
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 32-bis.
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