3° Contenuto riservato: La liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014.

DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 3840 del 15 febbraio 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, che il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (cfr. Cass. 14198/2022, 2386/2017 e 26608/2017).

È stato altresì precisato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (cfr. Cass. 19989/2021).

Avv. Mariangela Di Biase

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