MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 11474 del 1° maggio 2025
La nullità della notifica dell’atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell’atto presupposto.
Fonte: Massima Redazionale
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