DIRITTO DEL LAVORO
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1730 del 24 gennaio 2025
Il credito può beneficiare della pre deduzione cd. “funzionale” prevista dall’art. 111, comma 2, L.Fall. esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l’interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione della crisi o dell’insolvenza, e quindi risultino – sia pure in forza di un giudizio ex ante (che prescinde cioè dal risultato effettivamente conseguito) – direttamente funzionali alla presentazione della domanda di concordato o alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale e dell’impresa, in modo da consentire, attraverso un’anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare successivamente aperta, una più rapida e proficua liquidazione (da ultimo, Cass. 17248/2024); il tutto sulla base non già di affermazioni astratte, bensì di una specifica indagine di fatto (ex multis Cass. 24791/2016).
Avv. Mariangela Di Biase
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