DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 4186 del 18 febbraio 2025
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l’accettazione della controparte, pur sempre possiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto.
Ove, dunque, sia effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso.
Avv. Mariangela Di Biase
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