3° Contenuto riservato: La sanzione penale può essere meno afflittiva


L’OPINIONE

DI DANIELE CIRIOLI | 16 LUGLIO 2025


In tema di omesso versamento all’INPS delle trattenute operate ai dipendenti, la Corte costituzionale non vede irragionevolezza nel fatto che la sanzione penale possa essere d’importo più basso di quella amministrativa.

Con Sentenza n. 103/2025 depositata l’8 luglio 2025, la Corte costituzionale ha promosso la disciplina sanzionatoria per la violazione (omissione) del versamento all’INPS delle trattenute contributive operate nelle buste paghe dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti. La sentenza è stata pronunciata a seguito di ricorso del Tribunale di Brescia (ordinanza del 14 agosto 2024).

La violazione dell’omesso versamento all’INPS delle trattenute contributive, fino al 5 febbraio 2016, è stata soggetta a un’unica sanzione di tipo penale. Dal 6 febbraio 2016 è soggetta a un doppio regime sanzionatorio:

  1. penale per la violazione superiore a 10.000 euro annui (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro);
  2. amministrativo per le omissioni fino a 10.000 euro annui: sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro fino al 4 maggio 2023; sanzione pecuniaria d’importo pari dal 150 al 400% dell’omissione dal 5 maggio 2023 (riforma del D.L. n. 48/2023).

Per entrambi i regimi (amministrativo e penale) opera un ravvedimento: non si è puniti se si versa l’omesso entro tre mesi dalla notifica della violazione.

L’ordinanza-ricorso del Tribunale di Brescia si basa su un caso concreto. Un datore di lavoro, per tre anni, non ha versato parte delle trattenute contributive operate ai lavoratori: 3.810 euro nell’anno 2013; 714 euro nell’anno 2014 e 2.629 euro nell’anno 2015 (in totale 7.153 euro). Applicando la disciplina previgente al D.L. n. 48/2023 , l’INPS aveva chiesto 73mila euro di sanzioni (21.500 euro per l’anno 2013; 22.500 euro per l’anno 2014 e 29.000 per l’anno 2015), pari al 1.201% dell’omissione. Il Tribunale ricorre alla Corte costituzionale, ma ottiene la restituzione degli atti, perché intanto è arrivata la riforma (D.L. n. 48/2023 ), in conseguenza alla quale l’INPS ricalcola le sanzioni che scendono all’importo complessivo di 13.714 euro (cioè 5.714 euro per l’anno 2013; 1.428 euro per l’anno 2014 e 6.572 per l’anno 2015), pari quindi al 192% dell’omissione.

Il Tribunale fa di nuovo ricorso e pone la questione di legittimità sulla disparità di trattamento tra trasgressori di omissioni sotto-soglia (fino a 10mila euro) e quelli sopra-soglia (oltre 10mila euro), in quanto finisce per privilegiare chi fa le omissioni più rilevanti (prossime o superiori a 10mila euro).

La Corte costituzionale non è dello stesso parere del Tribunale e spiega i perché: il Legislatore gode di un’ampia discrezionalità nel determinare le pene e la congruità deve essere verificata in relazione al grado di disvalore dell’illecito. Nel caso in esame, la misura della sanzione amministrativa, per quanto significativa, “non è tale da connotare la scelta del Legislatore come irragionevole o arbitraria“.

Per il Tribunale, inoltre, la disciplina privilegerebbe chi fa omissioni più rilevanti (prossime o superiori a 10mila euro). Infatti, convertendo la pena della reclusione in pena pecuniaria (75 euro a giorno), deriva un minimo di pena pecuniaria per omissioni sopra-soglia pari a 1.125 euro (75 euro per 15 giorni, il minimo di reclusione), inferiore rispetto alla sanzione più bassa di 1.428 euro per l’anno 2014 (che corrispondono a circa 19 giorni di reclusione). Ciò senza considerare che il giudice, per le pene brevi, può irrogare anche la sanzione da 5 e 2.500 euro (D.Lgs. n. 150/2022 ). Per la Corte costituzionale neppure in questo caso c’è irragionevolezza “poiché tale comparazione, puramente aritmetica, non tiene conto delle diversità strutturali e di contenuto che sussistono fra responsabilità amministrativa e responsabilità penale, che si connota sempre come maggiormente afflittiva“.

In conclusione, la Corte costituzionale promuove il vigente regime sanzionatorio. La sentenza, evidentemente, è inappellabile. Sia concessa, però, una postilla: non promette bene il doversi augurare (quindi ricercare?) un illecito maggiore per poter pagare una pena inferiore.

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