DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 9 MARZO 2026
Il semplice possesso di titoli non rappresenta automaticamente un indice di maggiore capacità economica se non è dimostrato l’effettivo pagamento del prezzo; di conseguenza l’acquisto di azioni non rappresenta l’elemento che possa fare scattare automaticamente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’accertamento sintetico.
Il caso
Con l’ordinanza n. 3777, del 19 febbraio 2026, la Cassazione accogliendo il ricorso di un contribuente ha sostanzialmente affermato che l’acquisto di azioni non è sufficiente di per sé a far scattare l’accertamento sintetico.
Il caso nasce a seguito della notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, in materia IRPEF e addizionali, con determinazione di un maggiore reddito sintetico di quasi 290mila euro, per la massima parte attribuibile ad un acquisto, con atto del 27 luglio 2009, di azioni di una banca popolare.
Con sentenza del 2015 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente. Il giudice accoglieva l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973 in materia di contraddittorio procedimentale.
L’Agenzia non aveva dimostrato di aver notificato l’invito a comparire nel maggio 2014 al contribuente.
La CTR della Campania a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate rilevava:
- che l’appellante aveva provato la notifica dell’invito a comparire. La notifica era avvenuta con il deposito dell’atto ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale per l’assenza di persone abilitate alla ricezione e al contribuente era stato avvisato con una raccomandata mai ritirata. Il deposito in appello della prova della notifica era consentito ai sensi dell’art. 58, D.Lgs. n. 546/1992;
- che l’atto impositivo era stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva;
- che l’acquisto del pacchetto azionario, a prescindere dal pagamento del prezzo, aveva comunque comportato l’ingresso di valori nel patrimonio del contribuente, determinando così un arricchimento corrispondente al valore delle azioni.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Accertamento sintetico: cenni
L’accertamento sintetico previsto dall’art. 38, del D.P.R. n. 600/1973, permette all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in maniera indiretta, sulla base degli incrementi patrimoniali e degli indici di spesa.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, l’accertamento sintetico può essere effettuato secondo due modalità:
- accertamento sintetico “puro” (spesometro): la determinazione sintetica del reddito complessivo avviene mediante la presunzione che le spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta siano state finanziate con redditi posseduti nello stesso periodo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state effettuate con altri mezzi, come redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o esclusi dalla base imponibile;
- accertamento da redditometro: la determinazione sintetica del reddito complessivo può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con apposito Decreto ministeriale, attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Anche in questo caso resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria.
Il legislatore è recentemente intervenuto con alcune novità, introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024, disponendo che il reddito complessivo accertabiledeve eccedere anche di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato con periodicità biennale in base agli Indici ISTAT.
La simulazione dell’acquisto e il mancato pagamento del prezzo va provato
Relativamente al motivo di ricorso che interessa il presente commento il contribuente ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 38, del D.P.R. n. 600/1973, per l’errata pronuncia su un punto decisivo della controversia, costituito dalla nullità dell’avviso di accertamento per infondatezza della pretesa impositiva. Per il ricorrente il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulle contestazioni riguardanti la duplicazione dei conteggi sui costi di un’automobile e il mancato sostenimento delle spese per la casa di abitazione. Il giudice avrebbe anche dovuto stabilire se vi fosse stata la spesa per l’acquisto delle azioni della Banca popolare e se la spesa concorresse a determinare il reddito sinteticamente attribuito, dato che si discuteva di un atto simulato.
Il giudice aveva erroneamente ritenuto che, in ogni caso, il valore delle azioni aveva comportato un aumento del patrimonio del contribuentementre l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 si riferisce a spese sostenute e non a incrementi patrimoniali.
Osserva la Cassazione che l’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall’art. 22, comma 1, D.L. n. 78/2010, conv. con mod., dalla Legge n. 122/2010 prevede che:
“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.
Ad essere accertabile è dunque il reddito complessivo del contribuente sulla base “delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
Con riferimento all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente tra la Legge n. 413/1991 e il D.L. n. 78/2010, la Cassazione ha già affermato che per un accertamento sintetico non è sufficiente l’acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica così come non è sufficiente l’acquisto di un bene, ove lo stesso sia stato pagato in parte in contanti ed in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la parte del corrispettivo pagata con cambiali, non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva e attuale espressione di capacità economica.
Osservano i giudici di legittimità che tali principi rimangono pienamente validi anche dopo la modifica del comma 4, dell’art. 38, del D.P.R. n. 600/1973, contenente un espresso riferimento alle spese sostenute, e agli stessi non si è attenuta la decisione di appello nel concludere che l’acquisto del pacchetto azionario da parte del contribuente, “a prescindere dall’avvenuto pagamento del prezzo”, aveva comunque comportato un suo arricchimento. Era rilevante stabilire se la spesa vi fosse stata e in particolare se il contribuente avesse dimostrato la simulazione dell’acquisto e il mancato pagamento del prezzo. Provando di non aver pagato i titoli, il contribuente avrebbe fornito la prova contraria rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito.
In conclusione la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo parzialmente accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38;
- D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 22;
- Cass., sez. trib., ord. 19 febbraio 2026, n. 3777.
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