COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 21 LUGLIO 2025
L’aspettativa non retribuita consente al lavoratore di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa mantenendo il posto di lavoro, ma senza retribuzione né contributi. Con il presente approfondimento si esaminano le principali tipologie previste dalla legge, gli obblighi procedurali e le implicazioni per datore e dipendente, evidenziando criticità e tutele.
Premessa
In un mercato del lavoro sempre più esigente in termini di flessibilità, il diritto dei lavoratori a sospendere temporaneamente la propria prestazione lavorativa senza perdere il posto di lavoro, ma rinunciando alla retribuzione si rivela uno strumento di notevole rilevanza. L’aspettativa non retribuita, istituto di origine negoziale e legislativa, risponde a esigenze personali, familiari, formative, sociali o istituzionali, conciliando interessi del lavoratore con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Fonti e struttura
L’aspettativa non retribuita è normata da disposizioni legislative (Legge n. 53/2000, D.P.R. n. 309/1990, Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), Legge n. 125/2001), da circolari interpretative (INPS, INPDAP, Ministero del Lavoro), e soprattutto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), che regolano casistiche, limiti temporali e procedurali.
Ne deriva una morfologia composita dell’istituto: vi sono aspettative riconosciute ex lege (cariche pubbliche, motivi familiari, tossicodipendenza), altre previste da CCNL, altre ancora frutto di accordi individuali. In ogni caso, si tratta di una sospensione consensuale del rapporto, con mantenimento del posto ma assenza di obblighi retributivi o contributivi.
Categorie e finalità dell’aspettativa non retribuita
Gravi motivi personali e familiari
I gravi motivi familiari, contemplati dalla Legge n. 53/2000 e dal D.M. n. 278/2000, comprendono lutti, malattie, disabilità, emergenze assistenziali. La durata massima è di 2 anni, anche non continuativi. La legge consente un uso ampio, ma circoscritto a eventi “gravi e documentabili”, escludendo ragioni ordinarie (ristrutturazioni, viaggi, incombenze domestiche).
I gravi motivi familiari, opportunamente documentati, possono riguardare il lavoratore oppure un membro del suo nucleo familiare anagrafico, altri parenti o familiari, anche non conviventi, come coniuge, figli (naturali, adottivi, legittimi o legittimati), genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali) o parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, purché portatori di handicap.
Il lavoratore può fruire di questa aspettativa in modo continuativo o frazionato, ma sempre per una durata complessiva non superiore a 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa. Ai fini del calcolo, nel periodo complessivo rientrano anche i giorni festivi e quelli non lavorativi.
È importante ricordare che, in base alla Circolare INPS n. 64/2001, i periodi fruiti per questi motivi possono essere riscattati ai fini pensionistici, su domanda del lavoratore e a proprie spese.
Motivi di studio e formazione
I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale possono richiedere fino a 11 mesi, continuativi o frazionati, di aspettativa per completare il proprio percorso formativo, ottenere diplomi o lauree, o partecipare a corsi di aggiornamento. La fruizione può essere frazionata e il datore può rifiutare solo per comprovate ragioni produttive.
Per i dottorati di ricerca, l’aspettativa non retribuita è un diritto riservato ai lavoratori pubblici. L’articolo 7 della Legge n. 240/2010 prevede che professori e ricercatori con contratto a tempo indeterminato possano richiederla per svolgere attività presso enti pubblici o privati, italiani o esteri, per massimo di 5 anni, anche consecutivi. I dipendenti del privato non possono beneficiare dell’aspettativa non retribuita per un dottorato di ricerca, ma possono fruire di permessi studio non retribuiti.
Il periodo non è utile ai fini contributivi, ma il lavoratore può provvedere al versamento volontario dei contributi presso l’INPS (ex art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 184/1997).
Cariche pubbliche e sindacali
Per chi viene eletto in Parlamento nazionale, Parlamento europeo (Legge n. 384/1979), assemblee regionali o altre funzioni elettive, l’articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori riconosce un diritto soggettivo perfetto all’aspettativa, non sindacabile dal datore (Cass. 7 febbraio 1985, n. 953). Analoga garanzia spetta ai lavoratori eletti a cariche sindacali provinciali e nazionali, come ribadito dalla Cassazione con Sentenza n. 16865/2011.
L’art. 38 della Legge n. 488/99 stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e che, in ragione dell’elezione o della nomina, maturino un vitalizio o un incremento di pensione, sono tenuti a versare una contribuzione nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (in via generale 9,19% o 9,49% o diversa aliquota relativa al settore di appartenenza), relativamente al periodo, loro concesso, di aspettativa non retribuita (dette somme sono deducibili dal reddito). La contribuzione deve essere versata all’amministrazione di appartenenza in virtù della nomina, quest’ultima provvederà a riversarla all’ente previdenziale di appartenenza. Sono esclusi i lavoratori che non intendono esercitare la facoltà dell’accredito figurativo dei contributi. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 81 del 20 aprile 2000 , modificata dalla Circolare n. 81/bis del 2 maggio 2000 , e con la Circolare n. 48 del 5 marzo 2002.
Il periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, se non sono previste forme alternative a favore del lavoratore, è utile, a richiesta dell’interessato, per il diritto e la misura della pensione mediante accredito figurativo dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della sospensione del rapporto di lavoro. La copertura figurativa in caso di nomina a una carica politica o sindacale per i periodi di aspettativa non retribuita fruiti per l’assolvimento dell’incarico spetta solo in relazione al rapporto di lavoro in atto al momento dell’assunzione della carica (INPS, Messaggio 14 aprile 2015, n. 2548 ). Per il calcolo della pensione per i lavoratori che hanno goduto di un’aspettativa sindacale è escluso dalla retribuzione figurativa il premio di produzione, difatti, vanno considerati solo emolumenti e incrementi retributivi collegati dal contratto collettivo alla qualifica e alla anzianità di servizio, ma sono esclusi gli istituti retributivi non previsti dal CCNL e quelli retributivi collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa (Cassazione, 6 aprile 2020, n. 7698).
Alcolismo e tossicodipendenza
L’articolo 124 del D.P.R. n. 309/1990 tutela i lavoratori con dipendenze certificate, riconoscendo loro fino a 3 anni di aspettativa per la partecipazione a programmi terapeutici. I familiari di un tossicodipendente o di un alcoldipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo se il SERT ne attesta la necessità (art. 124, D.P.R. n. 309/1990).
Durante l’assenza, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non matura retribuzione, anzianità né contribuzione. Il datore può sostituirlo con contratto a termine, anche oltre i limiti ordinari (MLPS, Circolare 6 dicembre 1991, n. 164 ).
I contratti e gli accordi collettivi possono dettare regole per concedere l’aspettativa che, comunque, sempre fatte salve disposizioni di miglior favore per il lavoratore, non dà diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale.
Per sostituire i dipendenti in aspettativa, è possibile assumere dipendenti a tempo determinato per la durata del programma terapeutico.
Nel periodo di aspettativa non retribuita non vi sono obblighi contributivi e il lavoratore o il familiare non maturano accredito figurativo di contribuzione. Laddove durante l’assenza, per accordi collettivi o individuali, il datore di lavoro riconosca dei trattamenti retributivi, trovano applicazione le disposizioni ordinare in materia contributiva previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Volontariato
Le aspettative non retribuite per volontariato sono disciplinate dai CCNL e, in genere, sono previste sia per i lavoratori pubblici sia per i dipendenti privati. La legge si esprime solo se l’attività di volontariato è svolta presso un’organizzazione presente nell’elenco delle Agenzie della Protezione Civile, caso in cui l’aspettativa dovrà essere concessa per un periodo di 30 giorni continuativi e per un massimo di 90 giorni frazionati nell’anno.
L’aspettativa per volontariato non è retribuita, salvo nel caso in cui il dipendente faccia parte di un’associazione inserita nell’elenco nazionale e il datore di lavoro potrà richiedere un rimborso alla Protezione Civile.
Aspettativa non retribuita per altro lavoro
La legge impedisce che un lavoratore in aspettativa possa stipulare accordi con altri datori di lavoro. Anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9321 del giugno 2022, si è espressa per ribadire l’impossibilità di svolgere un secondo lavoro durante l’aspettativa.
L’unica eccezione riguarda i dipendenti pubblici che possono fruire di aspettative non retribuite per avviare attività imprenditoriali, per massimo 12 mesi e senza decorrenza di anzianità.
Profili procedurali e obblighi formali
Il lavoratore deve presentare una richiesta scritta motivata, con indicazione di durata (nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge o dal CCNL), motivazione e documentazione allegata (certificati, iscrizioni, convocazioni, ecc.). La domanda può essere trasmessa via PEC, consegnata a mano o inviata con raccomandata A/R.
Il datore di lavoro, in presenza di aspettativa obbligatoria ex lege, ha solo l’onere di formalizzare il collocamento in aspettativa. In altri casi, può accogliere, rinviare o rifiutare la richiesta, ma con motivazione documentata, pena il rischio di contenzioso.
Il diniego privo di giustificazione può costituire comportamento antisindacale (per le cariche sindacali), discriminatorio o illegittimo.
Aspetti previdenziali
A differenza dell’aspettativa retribuita, il lavoratore in aspettativa non retribuita non percepisce un compenso e, dunque, il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali. Come conseguenza, il periodo di assenza, in questo caso, non è utile né ai fini pensionistici né per il calcolo dell’anzianità contributiva.
Esistono, però, alcune eccezioni. Ad esempio, come anticipato, i periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari possono essere riscattati ai fini pensionistici. Il lavoratore deve presentare apposita domanda all’INPS e fornire la documentazione necessaria a comprovare i motivi della richiesta. Se l’aspettativa è per esigenze di studio o formazione professionale, il lavoratore può autonomamente versare contribuzione, mentre in caso di esercizio di cariche pubbliche è possibile richiedere il riconoscimento dei contributi figurativi.
Aspetti fiscali
Secondo la Circolare Min. Fin. n. 3/1998, durante l’aspettativa non retribuita il lavoratore non ha diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente. Tuttavia, se percepisce altri redditi (es. da cariche elettive), restano imponibili.
Aspetti gestionali per il datore
L’aspettativa comporta un aggiornamento degli adempimenti amministrativi:
- nel Libro Unico del Lavoro (LUL), l’assenza deve essere registrata con causale specifica;
- nel flusso UniEmens, l’assenza riduce l’imponibile previdenziale e il numero di giornate retribuite;
- l’azienda può attivare sostituzioni a termine, anche senza causale (ex D.Lgs. n. 81/2015, art. 1, comma 1-bis ).
È fondamentale verificare, per ogni tipologia di aspettativa, la disciplina contrattuale e le eventuali prassi aziendali consolidate.
Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n. 300
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- Legge 30 marzo 2001, n. 125
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 1, comma 1-bis
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