3° Contenuto Riservato: Le novità dal 15 al 21 settembre 2025

VIDEOPILLOLA

DI STEFANO ROSSETTI | 22 SETTEMBRE 2025

La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: Trust, Crediti fiscali, Superbonus, detrazioni, IRPEF, codici tributo, regime del ravvedimento.

Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: 

  • trust: l’Agenzia delle Entrate si è occupata della qualificazione ai fini fiscali italiani di un Trust americano. L’Amministrazione finanziaria ritiene che il Trust sia qualificabile come ”trasparente” ai sensi dell’ordinamento fiscale italiano, in quanto sussiste un diritto dei beneficiari a ricevere la distribuzione del fondo residuo in trust dopo il decesso del disponente tale da renderli titolari di ”reddito individuato”, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR, vale a dire soggetti che esprimono, rispetto al reddito del Trust, una capacità contributiva attuale (risp n. 239/E/2025);
  • crediti fiscali: uno studio di consulenti del lavoro che ha accettato come pagamento per prestazioni professionali la cessione di alcuni crediti edilizi maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura, già presenti nel cassetto fiscale, potrà cedere a sua volta i crediti d’imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Il blocco delle cessioni dei bonus edilizi, infatti, riguarda i beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024 che ha modificato le norme che regolano la materia), non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite, mentre non vale per i crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario (risp. n. 240/E/2025);
  • Superbonus: una ONLUS ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica alla luce della vigente normativa ed in particolare del disposto di cui all’art. 1-ter del D.L. n. 39/2024, se per l’anno 2025, è possibile effettuare lo sconto in fattura con cessione del credito con l’aliquota al 100 o del 65%, oppure effettuare l’intervento con le detrazioni fiscali a favore della ONLUS proprietaria, con aliquota del 100 o del 65%. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, nella  fattispecie  in  esame, la ONLUS,  rientrando  tra i soggetti per i quali continua ad applicarsi la deroga di carattere  soggettivo  al  generale divieto di esercizio delle opzioni e avendo presentato la CILAS in data antecedente al 30 marzo 2024, può continuare a  fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici sia per quelli finalizzati al risparmio energetico, che verranno eseguiti nel 2025 nelle modalità alternative di fruizione della detrazione (risp. n. 241/E/2025);
  • detrazioni: l’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso della cumulabilità della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR con la detrazione di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus) trasferita al soggetto acquirente dalla società venditrice. Secondo l’Amministrazione finanziaria la società istante, alla quale è stata trasferita la detrazione ex art. 16 del D.L. n. 63/2013 non utilizzata dall’impresa venditrice, può, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa di 96.000 euro e delle ulteriori condizioni previste dalla norma, fruire della detrazione di cui all’art. 16-­bis, comma 3, del TUIR. Resta fermo che, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, tale ultima detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimati (risp. n. 242/E/2025);
  • IRPEF: il  genitore  che  ha  effettuato delle spese per i figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro come indicato dall’art. 12, comma 2, del TUIR (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite è elevato a 4.000 euro) può fruire delle detrazioni come interessi  passivi,  spese  sanitarie,  spese  di istruzione (art. 15, comma 2, del TUIR) anche  se  non  spettano  più le  detrazioni per carichi di famiglia (indicate nel medesimo art. 12) per superamento della soglia di età fissata, dalla Legge di bilancio 2025, al compimento dei 30 anni (risp. n. 243/E/2025);
  • detrazioni: un contribuente appartenente alle forze dell’ordine che sta ristrutturando una casa che ha acquistato pur non avendovi trasferito la propria residenza, chiede se l’immobile oggetto degli interventi agevolabili può essere considerato ”abitazione principale”, requisito che gli consentirebbe di fruire dell’aliquota del 50%, o se invece deve applicare l’aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’istante potrà fruire, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa, della detrazione pari al 50% delle spese per ristrutturazione, a patto che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, cioè quella in cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale o un suo familiare dimorano abitualmente (risp. n. 244/E/2025);
  • IRPEF: la maggiorazione distribuita nel 2025 dal fondo pensionistico di riferimento ai dipendenti cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006, nonostante la riforma della disciplina delle forme di previdenza complementare operata dal D.Lgs. n. 252/2005, sconta la tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR), perché maturata ante 2007 (risp. n. 245/E/2025);
  • accollo: il modello operativo proposto da una rete di imprese, che prevede il pagamento di debiti tributari di un retista da parte di un altro utilizzando crediti fiscali propri, configura un accollo tributario vietato. Anche se formalmente non si assume l’obbligazione altrui, l’utilizzo in compensazione di crediti per estinguere debiti di soggetti diversi non è ammesso dalla normativa vigente. Pertanto, precisa l’Agenzia, tali versamenti si considerano non avvenuti e sono soggetti a recupero e sanzioni (risp. n. 246/E/2025);
  • lavoro dipendente: il regime di non imponibilità delle somme relative alla rinuncia dell’accredito contributivo (art. 51, comma 2, lettera i­-bis), del TUIR), vale anche per i lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” di Assicurazione generale obbligatoria (Ago), compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito (risp. n. 247/E/2025);
  • IRPEF: l’Amministrazione finanziaria ha analizzato la disciplina fiscale del trattamento fiscale dei rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate sebbene il sottosegretario regionale non consigliere sia nominato, su base fiduciaria, dal Presidente della Giunta per essere coadiuvato “nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell’ambito delle sue funzioni”, lo stesso non rientra tra le cariche elettive tassativamente individuate dall’art. 50, comma 1, lettera g), del TUIR (risp. n. 248/E/2025);
  • IRPEF: il premio assicurativo per la polizza sanitaria versato dall’ente pubblico per i dipendenti che lavorano all’estero non è escluso dalla formazione del reddito complessivo anche se previsto obbligatoriamente dallo statuto dell’ente stesso. Non risponde, infatti, ai requisiti richiesti dalle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività definiti dal TUIR (risp. n. 249/E/2025);TUIR
  • ritenute: l’Amministrazione finanziaria ha analizzato la disciplina fiscale delle ritenute di acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 nei casi di noleggio di un bene. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la ritenuta ex art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 si applica solo alle prestazioni di intermediazione rese alle figure indicate nel medesimo articolo (risp. n. 250/E/2025);
  • codice tributo: vengono soppressi i codici tributo 1632 e 162E utilizzati per la compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito riconosciuto alle famiglie numerose dal sostituto d’imposta, come previsto dall’art. 12, comma 3, del TUIR (ris. n. 49/E/2025);
  • regime del ravvedimento: l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. L’opzione va esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Nel cassetto fiscale è disponibile la “Scheda di sintesi” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, che contiene anche una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento speciale (Provvedimento direttoriale n. 350617/2025). 

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