PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 30 MARZO 2026
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2026, comporta numerose novità per contribuenti e pubbliche amministrazioni. Il Capo I concentra le principali novità fiscali: slittamento della decorrenza del nuovo regime IVA sulle permute, ritocchi al regime impatriati, rateizzazione quinquennale dell’avviamento negativo per IAS adopter, incentivi alle imprese tramite credito d’imposta e ampliamento della maggiorazione dell’ammortamento senza vincolo UE/SEE. Si interviene inoltre su ritenute (provvigioni e premi sportivi dilettantistici), imposta di bollo sui conti correnti societari, regime dividendi e PEX, nonché sulla fiscalità dei sistemi di garanzia dei depositanti e sulle procedure di riscossione. Il Capo II contiene misure ulteriori di natura finanziaria e organizzativa: proroghe per fondazioni lirico‑sinfoniche e CONSAP, adeguamenti su crediti contributivi e contratti MAECI, rafforzamento del Comitato per l’educazione finanziaria, continuità della Carta europea della disabilità e copertura delle spese processuali per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato. L’articolo 18 chiude il quadro definendo in modo analitico le coperture e l’impatto pluriennale sulla finanza pubblica, mentre l’articolo 19 fissa l’entrata in vigore al 28 marzo 2026, imponendo un rapido aggiornamento delle prassi professionali.
| ARTICOLO | SINTESI |
|---|---|
| Art. 1 – Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative | L’articolo interviene sulla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) spostando in avanti la decorrenza del nuovo regime IVA applicabile alle operazioni permutative. Le nuove regole si applicano solo alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, chiarendo così il perimetro temporale delle operazioni interessate. Vengono salvaguardati i comportamenti pregressi tenuti fino al 31 dicembre 2025, nonché quelli adottati dal 1° gennaio 2026 in conformità al nuovo comma 138 della legge 199/2025, così da evitare contestazioni su operazioni già effettuate. È espressamente esclusa qualsiasi possibilità di rimborso o rettifica dell’imposta già liquidata, a tutela della certezza dei rapporti fiscali e della stabilità dei conti pubblici. Per i professionisti è rilevante la gestione dei contratti stipulati a cavallo delle date, con attenzione alla corretta imputazione IVA e alla documentazione contrattuale. |
| Art. 2 – Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati | La norma coordina il rinvio al regime dei lavoratori impatriati con il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, inserendolo tra i riferimenti rilevanti insieme all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. L’intervento è di tipo formale ma incide sul quadro sistematico, perché rende esplicita l’applicazione delle nuove regole sul rientro dei soggetti ad alta capacità reddituale e patrimoniale. L’ambito temporale è fissato per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027, consentendo agli operatori di pianificare in anticipo le scelte di relocation. Per i consulenti è importante valutare gli effetti combinati tra il vecchio e il nuovo regime, anche in funzione di eventuali periodi transitori e delle opzioni in corso. La programmazione fiscale dei rientri dovrà quindi considerare con attenzione l’anno di trasferimento e la disciplina applicabile alla tassazione dei redditi esteri. |
| Art. 3 – Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle cessioni d’azienda o di ramo con continuazione attività e mantenimento degli assetti occupazionali | L’articolo introduce, nel TUIR (art. 86, DPR 917/1986), un nuovo comma 5-ter che disciplina fiscalmente l’avviamento negativo nelle operazioni di cessione di azienda o di ramo d’azienda effettuate da soggetti IAS adopter. La differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni/rapporti trasferiti, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, concorre alla formazione del reddito in cinque esercizi (quello di realizzo e i quattro successivi), consentendo una diluizione temporale dell’imponibile. Specularmente, ai fini IRAP, il nuovo comma 4-nonies dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997 prevede la ripartizione su cinque periodi della stessa differenza negativa nella determinazione del valore della produzione. La misura è riservata alle operazioni che rispettano le condizioni dell’art. 1, comma 237, della legge 234/2021 (prosecuzione dell’attività e salvaguardia occupazionale), introducendo così un legame tra trattamento fiscale e finalità industriali/occupazionali. Le disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, con oneri stimati e coperti dall’art. 18, e impongono un’attenta pianificazione contabile-fiscale delle operazioni straordinarie. |
| Art. 4 – Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti | L’articolo stabilisce che gli interessi e altri proventi su obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti ai sensi dell’art. 96 TUB (D.Lgs. 385/1993), sono esenti dall’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996. L’esenzione è temporanea e si applica agli interessi corrisposti dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2028, in considerazione dell’atteso incremento dei rendimenti. La ratio è rafforzare la capacità patrimoniale e la resilienza dei sistemi di garanzia, riducendo l’onere fiscale sugli investimenti da essi effettuati. L’intervento ha un impatto diretto limitato ai soggetti gestori dei fondi di garanzia, ma riflessi indiretti sull’intero sistema bancario e sulla tutela dei depositanti. Gli oneri derivanti dall’agevolazione sono quantificati e coperti mediante le disposizioni finanziarie di cui all’art. 18 del decreto-legge. |
| Art. 5 – Differimento del contributo sulle spedizioni di beni importati (art. 1, comma 126, L. 199/2025) | La disposizione rinvia l’operatività del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, di valore inferiore a 150 euro, introdotto dall’art. 1, comma 126, della legge 199/2025. In concreto, il contributo non si applica alle spedizioni di tali beni effettuate prima del 1° luglio 2026, mantenendo quindi esenti le importazioni minori fino a tale data. Il rinvio è motivato dalla necessità di completare le attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, evitando criticità operative. L’impatto interessa in particolare operatori logistici, corrieri, marketplace e consumatori finali, che potranno continuare a beneficiare dell’assenza del contributo nel primo semestre 2026. I professionisti dovranno considerare la nuova data di decorrenza nei pareri e nella pianificazione dei costi di importazione dei clienti. |
| Art. 6 – Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni | L’articolo modifica l’art. 1, comma 142, della legge 199/2025, spostando dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026 la data di decorrenza delle nuove disposizioni sulla ritenuta sulle provvigioni. Si tratta di un differimento di due mesi, che concede maggior tempo agli operatori (sostituti d’imposta, agenti, intermediari) per adeguare procedure, contratti e sistemi informatici. L’intervento risponde a esigenze tecniche e applicative, evitando l’entrata in vigore in un contesto operativo non pienamente pronto. Gli effetti finanziari del rinvio, quantificati in 14,3 milioni di euro per il 2026, sono coperti tramite le misure di cui all’art. 18. I commercialisti dovranno aggiornare le istruzioni ai clienti in merito ai flussi di provvigioni che ricadono nel periodo transitorio marzo–aprile 2026. |
| Art. 7 – Modifiche alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali | La norma interviene sul comma 427 dell’art. 1 della legge 199/2025, eliminando il vincolo secondo cui la maggiorazione dell’ammortamento (c.d. super/iperammortamento) si applicava solo a beni prodotti in Stati UE o SEE. Con la soppressione del requisito di origine, l’agevolazione diventa neutrale rispetto al luogo di produzione del bene, ampliando la platea dei beni agevolabili acquistati anche da Paesi extra-UE. L’impatto è significativo per le imprese con filiere globali, che potranno scegliere liberamente il fornitore senza rischiare la perdita della maggiorazione. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, richiedendo quindi un’accurata tracciabilità della data di effettuazione dell’investimento ai fini dell’agevolazione. Gli oneri pluriennali per la finanza pubblica sono rilevanti e vengono dettagliati per annualità all’interno del comma 2, con coperture individuate dall’art. 18. |
| Art. 8 – Misure fiscali in favore delle imprese (credito d’imposta) | L’articolo istituisce, per il 2026, un contributo in forma di credito d’imposta a favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni ex art. 38, comma 10, D.L. 19/2024 e hanno ricevuto dal GSE esito tecnico favorevole di ammissibilità. Il beneficio è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto per gli investimenti di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, comprensivo delle spese di certificazione, nel limite complessivo di 537 milioni di euro per il 2026. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai beneficiari il credito riconosciuto e ne dà avviso preventivo all’Agenzia delle entrate, creando un flusso informativo strutturato. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi 5 giorni dalla comunicazione, senza applicazione dei consueti limiti generali di compensazione e senza concorrenza alla base imponibile IRES/IRAP. Per gli aspetti non disciplinati, si rinvia alle regole dell’art. 38 D.L. 19/2024 e al decreto MIMIT 24 luglio 2024, con la conseguenza che restano vigenti obblighi documentali, di certificazione e controlli di merito tecnico. |
| Art. 9 – Soglia di esenzione dalla ritenuta sui premi agli atleti dilettanti | La disposizione arricchisce il quadro fiscale dello sport dilettantistico prevedendo una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui premi erogati agli atleti, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021. Per i premi corrisposti dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applica la ritenuta del 20% ex art. 30 DPR 600/1973 se l’ammontare complessivo dei premi corrisposti dal medesimo sostituto non supera 300 euro nel periodo. In caso di superamento della soglia, l’intero importo è soggetto a ritenuta, senza meccanismo di tassazione “solo sull’eccedenza”. La norma comporta un alleggerimento fiscale sui micro-premi, ma richiede una puntuale gestione anagrafica e contabile per monitorare la soglia per ciascun atleta e sostituto. Gli oneri per l’erario sono stimati in 1,38 milioni di euro per il 2026 e sono coperti secondo le previsioni dell’art. 18. |
| Art. 10 – Modifiche in materia di riscossione coattiva e riconsegna anticipata dei carichi all’Agenzia delle entrate‑Riscossione | L’articolo integra sia il D.Lgs. 110/2024 sia il D.Lgs. 33/2025 introducendo un nuovo comma 3-bis nelle rispettive norme sulla riscossione. Per i carichi indicati nelle lettere b) dei commi di riferimento (ossia specifiche tipologie di crediti), quando siano trascorsi 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo. Si tratta di una disciplina di timing che mira a evitare permanenze prolungate di carichi ormai di difficile esazione presso l’agente della riscossione. La norma attribuisce alle amministrazioni creditrici un termine certo per decidere se mantenere o richiamare il carico, aumentando così la trasparenza nella gestione delle posizioni. Per i consulenti, il nuovo termine può rilevare nelle attività di gestione del contenzioso e di pianificazione delle strategie di definizione dei debiti iscritti a ruolo. |
| Art. 11 – Ripristino regime esclusione dividendi e PEX | L’articolo riscrive in modo esteso le regole sui dividendi e sulle participation exemption nel TUIR, riportando il sistema alla logica dell’esclusione al 95% dei dividendi percepiti da società IRES. Vengono modificate numerose disposizioni: art. 58, 59, 87 e 89 del DPR 917/1986, con l’eliminazione dei complessi requisiti aggiuntivi introdotti dalla legge 199/2025 (commi 51–55, ora abrogati). Per le società, gli utili percepiti non concorrono al reddito per il 95%, mentre le plusvalenze su partecipazioni che rispettano la PEX restano esenti secondo il nuovo testo dell’art. 87. È anche riformata la disciplina delle ritenute su dividendi corrisposti a soggetti UE/SEE, fissando un’aliquota dell’1,20% a titolo d’imposta e coordinando le norme sulla riscossione. Le nuove regole decorrono dal 1° gennaio 2026 e producono effetti finanziari significativi, ma restituiscono un quadro più stabile e competitivo per i gruppi societari nazionali e internazionali. |
| Art. 12 – Modifica dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche | L’articolo aumenta l’imposta di bollo dovuta sui conti correnti e rapporti assimilati intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.). In particolare, nei riferimenti alla tariffa allegata al DPR 642/1972 e alla tariffa del Testo unico dell’imposta di registro (D.Lgs. 123/2025), la misura fissa l’imposta annua a 118 euro, in luogo dei precedenti 100 euro. L’aumento incide sui rendiconti e sugli estratti conto emessi dalla data di entrata in vigore della norma, con effetto prospettico. Per gli intermediari finanziari è necessaria l’adeguata informativa ai clienti e l’aggiornamento dei sistemi di rendicontazione e di calcolo dei costi periodici. I professionisti dovranno considerare l’aggravio di costo nei piani economico-finanziari dei soggetti con molti conti operativi. |
| Art. 13 – Misure urgenti per fondazioni lirico-sinfoniche e CONSAP | L’articolo introduce proroghe e adeguamenti finanziari a favore delle fondazioni lirico‑sinfoniche e dell’operatività di CONSAP. Viene esteso al 2028 un termine già previsto dalla legge 207/2024 per interventi in favore del settore, prolungando la durata del sostegno. Si aggiornano, inoltre, gli stanziamenti e gli anni di riferimento di un contributo per garantire la stabilità finanziaria del comparto nel triennio 2023‑2025, ora rimodulato. È prorogata fino al 2026 la previsione relativa ad alcune misure per CONSAP, con conseguenti oneri per il bilancio statale. Le coperture sono assicurate dall’art. 18, con oneri specifici quantificati per gli anni 2026 e 2027. |
| Art. 14 – Misure in materia di crediti contributivi e esigenze indifferibili MAECI | La norma aumenta di due punti la maggiorazione prevista dall’art. 13, primo comma, D.L. 402/1981, con effetti sui crediti contributivi e sul relativo gettito. Gli oneri derivanti dall’intervento sono rilevanti e crescono nel tempo, con importi via via maggiori dal 2026 in avanti, coperti tramite il meccanismo di cui all’art. 18. Viene poi riconosciuta una specifica facoltà per gli uffici pubblici con sede in Tunisia di stipulare contratti disciplinati esclusivamente dal diritto locale per servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione immobiliare, quando non sia possibile il ricorso all’appalto secondo il diritto italiano. È esclusa la possibilità di utilizzare tali contratti per mansioni riconducibili al personale in servizio all’estero secondo il DPR 18/1967, salvaguardando il perimetro delle funzioni del personale di ruolo. Per questa operatività sono autorizzate spese crescenti nel periodo 2026‑2036, con coperture tramite riduzioni di fondi speciali di bilancio. |
| Art. 15 – Disposizioni in materia di educazione finanziaria | L’articolo riforma l’art. 24‑bis del D.L. 237/2016 sul Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria, rafforzandone il focus sulla qualità degli interventi. Viene esplicitato che gli obiettivi includono, oltre alla continuità e sistematicità, anche il miglioramento della qualità delle iniziative, con attenzione a standard adeguati alla complessità dei contenuti. La composizione del Comitato viene ampliata da 11 a 12 membri, includendo un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza, in considerazione del ruolo di presidio di legalità economica che esso svolge. È introdotta la possibilità di avvalersi di consulenti o esperti esterni, anche non appartenenti alla PA, con compenso massimo annuo di 30.000 euro e limite di spesa di 180.000 euro annui complessivi. È inoltre prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute dal direttore o da altro membro delegato per la partecipazione a eventi strettamente connessi alle funzioni istituzionali, a valere sulle risorse già destinate al Comitato. |
| Art. 16 – Continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità | L’articolo autorizza, in via transitoria per il 2026, una spesa di 1,6 milioni di euro per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. La misura è finanziata utilizzando risorse già stanziate presso il MEF ai sensi della legge 91/2025, evitando la creazione di nuovi oneri strutturali. L’intervento assicura che gli aventi diritto possano continuare a ottenere il documento nel corso del 2026, senza interruzioni nel regime di riconoscimento delle agevolazioni collegate. Per gli operatori (INPS, enti locali, strutture sanitarie) ciò significa continuità gestionale e procedurale nel rilascio e nella gestione della Carta. La norma ha un contenuto essenzialmente finanziario-organizzativo, ma con forte impatto sociale. |
| Art. 17 – Contributo unificato per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato | L’articolo stanzia, a partire dal 2026, 500.000 euro annui a favore dell’Avvocatura dello Stato per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti da essa patrocinate. L’obiettivo è garantire il rispetto delle tempistiche processuali, evitando che la mancanza di fondi possa rallentare iscrizioni a ruolo o altri adempimenti. La misura incide soprattutto sugli enti pubblici rappresentati dall’Avvocatura, che potranno beneficiare di una gestione più fluida dei costi di giustizia. Gli oneri sono coperti attraverso le disposizioni finanziarie dell’art. 18 e non comportano nuove strutture organizzative. Per i professionisti esterni può cambiare il coordinamento con l’Avvocatura nei contenziosi con pluralità di difensori. |
| Art. 18 – Disposizioni finanziarie | Questa norma raccoglie le coperture finanziarie di tutte le misure onerose del decreto. Viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica per il 2035 e vengono indicati, in modo analitico, gli importi per singola annualità derivanti dagli articoli che generano maggiori oneri o minori entrate. Le coperture avvengono tramite: utilizzo di maggiori entrate prodotte dallo stesso decreto (es. modifiche IVA, bollo, ecc.), riduzione di fondi preesistenti (Fondo interventi strutturali, Fondo ex L. 190/2014) e riduzioni di specifici accantonamenti. La struttura dell’articolo garantisce la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento nel periodo 2026‑2036, secondo i vincoli di finanza pubblica. È inoltre previsto che, salvo alcuni casi specifici, le amministrazioni attuino le misure senza nuovi oneri di personale o strutture, utilizzando risorse già disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 19 – Entrata in vigore | L’articolo finale stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 28 marzo 2026. È prevista la presentazione alle Camere per la conversione in legge, in linea con l’art. 77 Cost., con la conseguente possibilità di modifiche in sede parlamentare. Il testo richiama la formula di rito sul sigillo dello Stato e sull’obbligo di osservanza del decreto da parte di tutti i soggetti interessati. Per gli operatori professionali è fondamentale considerare l’immediata efficacia delle norme a partire dal 28 marzo 2026, salvo le specifiche decorrenze previste dai singoli articoli (es. 1° gennaio 2026, 1° luglio 2026, ecc.). Ciò comporta l’esigenza di un aggiornamento tempestivo di procedure, modulistica e consulenza ai clienti. |
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise