3° Contenuto Riservato: L’incertezza giuridica frena il credito alle imprese

L’OPINIONE

DI ALESSANDRO PESCARI | 18 FEBBRAIO 2026

Nel 1996 è stato istituito il Fondo di garanzia PMI, per agevolare l’accesso al credito bancario mediante garanzie pubbliche sui finanziamenti concessi da intermediari finanziari. Negli anni immediatamente successivi anche SACE è stata trasformata quale Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, autorizzata anche a rilasciare garanzie alle banche per finanziamenti concessi a soggetti operanti in Italia o a controparti estere.
Nel periodo pandemico (emergenza Covid-19), l’utilizzo di queste garanzie è stato potenziato per facilitare l’accesso al credito delle PMI, tuttavia negli ultimi anni dinanzi a procedure concorsuali, si sono registrati orientamenti giurisprudenziali diversi con l’effetto che diverse banche si trovano di fronte a contenziosi, piuttosto che nel rivedere la gestione dei finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche.

L’incertezza giuridica dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica

Le più recenti pronunce dei tribunali in materia di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica segnalano un rischio che va ben oltre il singolo contenzioso concorsuale. Il pericolo concreto è l’innesco di un nuovo credit crunch, in particolare per le PMI, derivante dall’incertezza giuridica che grava oggi sull’operato degli intermediari finanziari.

Invero, i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI e da SACE hanno rappresentato, negli anni dell’emergenza pandemica, uno strumento essenziale per la sopravvivenza di moltissime imprese. Tuttavia, a distanza di tempo, l’emersione di procedure concorsuali (rectius di liquidazione giudiziale) stanno spostando l’attenzione dal sostegno alla liquidità alla legittimità delle modalità di concessione del credito.

I diversi orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza di merito si muove oggi lungo tre direttrici profondamente diverse. Un primo orientamento, sempre più rigoroso, ritiene che la concessione di credito in assenza di un’adeguata valutazione del merito creditizio integri violazione di norme imperative, con conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e inammissibilità del credito al passivo.

Questa impostazione – fatta propria, da ultimo, dal Tribunale di Lecce – valorizza l’art. 5 TUB sulla sana e prudente gestione come norma cogente. La garanzia pubblica, in tale prospettiva, non attenua, ma rafforza il dovere di diligenza dell’operatore bancario qualificato.

Un secondo filone spinge ancora oltre l’analisi, richiamando l’art. 2035 c.c. e configurando la concessione di credito a imprese non meritevoli, coperte da garanzia statale, come condotta contraria al buon costume e all’ordine pubblico economico. Le conseguenze sono tranchant: non solo la perdita degli interessi, ma l’irripetibilità dello stesso capitale erogato.

Un terzo orientamento, più prudente, riconduce invece tali violazioni nell’alveo delle regole di condotta, con possibili profili di responsabilità risarcitoria, ma senza incidere sulla validità del contratto né sull’ammissione al passivo.

Il rischio sistemico per il credito

Il problema non è stabilire quale orientamento sia, in astratto, preferibile. Il vero nodo è l’assenza di un indirizzo univoco. In un contesto nel quale la banca rischia, ex post, di vedersi azzerato il credito – e, potenzialmente, di perdere anche la copertura della garanzia pubblica – la reazione fisiologica è restringere l’erogazione del credito.

Si tratta di un credit crunch difensivo, che colpisce soprattutto le PMI e le imprese con profili economico-finanziari meno solidi, cioè quelle che più necessitano di soccorso finanziario. L’effetto, per certi versi paradossale, è che lo “strumento” nato per favorire l’accesso al credito rischia di diventare un “collo di bottiglia”, con ricadute difficili da gestire per gli attori coinvolti.

Il ruolo della Cassazione

L’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione appare ormai indispensabile, quanto meno per delimitare in modo chiaro il confine tra violazioni rilevanti sul piano della validità del contratto e semplici carenze istruttorie sanzionabili sul piano risarcitorio.

In gioco non vi è solo l’interesse delle banche o delle imprese insolventi, ma anche quello pubblico, considerato che le garanzie sono alimentate da ingenti risorse statali.

Domande presentate al Fondo di garanzia

A conferma di quanto sopra sostenuto, soltanto nel 2025 il Mediocredito centrale (MCC) ha accolto 247.808 domande per 45,7 miliardi di finanziamenti e 31,7 miliardi d’importi garantiti a favore di 168.612 imprese. Di conseguenza il rischio che il contenzioso accresca attorno alle operazioni di credito interessate dall’assistenza delle garanzie pubbliche è da ritenere fondato e l’auspicio è quello che un intervento nomofilattico sia sempre più urgente, in modo tale da assicurare la certezza del diritto.

La responsabilità del commercialista

In questo scenario, il commercialista è chiamato a prestare la propria consulenza qualificata, richiamando quelle imprese che ritengono di presentare delle domande di accesso al credito, ritenendo (erroneamente) che le “garanzie pubbliche” possano sopperire anche ad assetti deficitari.

Pertanto, nell’assistere l’impresa nella ricerca di finanziamenti garantiti, occorre valutare ex ante la sostenibilità dell’operazione, la coerenza dei dati economico-finanziari (passati e futuri), ovvero il c.d. andamentale, ponendo attenzione anche alle risultanze della Centrale rischi di Banca d’Italia.

Inoltre, nelle procedure concorsuali, il professionista – spesso nel ruolo di curatore o advisor – diventa presidio essenziale per la verifica critica dei crediti bancari, in un equilibrio delicato tra tutela della massa e rispetto della certezza dei rapporti giuridici.

In un simile quadro operativo, oggi più che mai, occorre: competenza tecnica, prudenza operativa e chiarezza interpretativa.

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