MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 14585 del 30 maggio 2025
L’inopponibilità della fonte contrattuale a termini dell’art. 2704 cod. civ. che attenga a contratti per i quali la forma scritta sia imposta sotto pena di nullità – è il caso dell’art. 117 TUB – comporta quoad effectum che il creditore sprovvisto della fonte documentale avente data certa non può tout court opporre alla massa dei creditori, a tutela del proprio credito, la fonte contrattuale.
Fonte: Massima Redazionale
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