COMMENTO
DI MATTEO RIZZARDI | 27 FEBBRAIO 2026
Nel dedalo del contenzioso tributario, la gestione dei termini processuali rappresenta spesso il confine sottile tra una difesa di merito e una disfatta procedurale. È fin troppo diffusa la prassi, talvolta al limite dell’abuso, di utilizzare l’istanza di accertamento con adesione come mero strumento dilatorio, un escamotage per guadagnare quei novanta giorni di ossigeno supplementare prima di incardinare il ricorso. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2778 dell’8 febbraio 2026, ha calato una scure definitiva su certe disinvolture difensive, ribadendo un principio che non ammette ignoranza: il bis in idem procedimentale non sospende i termini di impugnazione.
Il quadro normativo: la ratio dello spatium deliberandi
Per comprendere la portata della pronuncia, occorre risalire alla ratio dell’istituto. Il D.Lgs. n. 218/1997 delinea due vie per l’instaurazione del contraddittorio: l’iniziativa d’ufficio (art. 5) e l’istanza del contribuente (art. 6).
L’art. 6, comma 2, prevede che, qualora l’avviso di accertamento non sia stato preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5, il contribuente possa presentare istanza di adesione, beneficiando della sospensione di novanta giorni del termine per impugnare.
La logica è cristallina: il legislatore concede uno spatium deliberandi – un tempo tecnico protetto – per permettere al contribuente di valutare la fondatezza della pretesa e tentare una composizione bonaria senza l’ansia della scadenza processuale. Tuttavia, tale garanzia ha natura sostanziale, non formale. Se il contribuente è già stato messo nelle condizioni di interloquire, la sospensione non ha più ragion d’essere.
Il caso: l’illusione della forma sulla sostanza
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento (II.DD. e IVA) basato sugli studi di settore, notificato ad un esercente attività di commercio al dettaglio. L’Ufficio aveva ritualmente notificato l’invito al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. n. 218/1997 prima dell’emissione dell’atto impositivo. Nonostante ciò, a seguito della notifica dell’avviso, la parte privata presentava un’autonoma istanza di accertamento con adesione, confidando nell’effetto sospensivo dei termini. Il ricorso veniva così depositato ben oltre i sessanta giorni canonici, ma entro la finestra dei novanta giorni “aggiuntivi”.
I giudici di merito, con un approccio che definirei pericolosamente garantista, accoglievano le doglianze del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, riteneva che il contraddittorio preventivo, pur essendoci stato, fosse avvenuto in modo “informale”, senza la redazione di un verbale negativo ufficiale e senza tener conto delle specifiche condizioni del contribuente. Secondo i giudici d’appello, questa carenza formale legittimava la riapertura dei termini tramite la successiva istanza di parte.
La doccia fredda della Cassazione: sostanza e perentorietà
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha spazzato via ogni dubbio con un revirement che non lascia spazio a interpretazioni di comodo. Il cuore della decisione risiede nella constatazione che l’effetto sospensivo dell’istanza ex art. 6 scatta solo ed esclusivamente se l’avviso “non è stato preceduto dall’invito di cui all’articolo 5”.
Nel caso di specie, l’invito c’era stato. Il contraddittorio si era svolto. Il fatto che l’Ufficio non avesse redatto un verbale analitico o che l’incontro non avesse soddisfatto le aspettative del contribuente è, per gli Ermellini, del tutto irrilevante ai fini del calcolo dei termini. La Corte precisa che il diritto di difesa e il principio del contraddittorio sono salvaguardati dal fatto stesso che l’invito sia stato notificato e l’incontro avvenuto. Il contribuente era già “perfettamente edotto della questione” e aveva già avuto la possibilità di valutare la definizione agevolata.
Concedere ulteriori novanta giorni sol perché il contribuente presenta una nuova istanza significherebbe, di fatto, attribuire alla parte privata il potere di dilatare arbitrariamente i termini di decadenza processuale, in spregio alla certezza del diritto. Non vi è necessità di un ulteriore spatium deliberandi quando la fase amministrativa si è già consumata.
Conclusioni critiche
L’ordinanza n. 2778/2026 si chiude con l’esito più amaro per il difensore: la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata. La causa non poteva essere proposta ab origine. Il ricorso introduttivo, depositato il 19 marzo 2009 a fronte di un avviso notificato il 20 ottobre 2008, è irrimediabilmente tardivo.
L’insegnamento che ne deriva è perentorio quanto necessario: nel processo tributario, la forma non salva dalla sostanza dei fatti. Affidarsi a presunte irregolarità nella verbalizzazione del contraddittorio per “riaprire” i termini di impugnazione è un azzardo che il professionista non può permettersi.
Quando l’invito a comparire è stato notificato, il cronometro corre veloce e non ammette fermate a richiesta. Chi ignora questa regola, confondendo il diritto al contraddittorio con il diritto alla dilazione, condanna il proprio assistito all’inammissibilità, senza nemmeno l’onore delle armi nel merito.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5, 6;
- Cass. civ., ord. 8 febbraio 2026, n. 2778.
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