COMMENTO
di Ettore Sbandi, Giuliano Vassallo | 1 Agosto 2025
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025 ha offerto una chiara interpretazione della natura dello strumento della confisca amministrativa nell’ambito delle sanzioni doganali. Nonostante la Consulta abbia cercato di attenuarne la portata, nell’ottica di una sua applicazione in conformità alla normativa IVA e doganale, l’Agenzia delle Dogane, a mezzo della circolare n. 18/D del 25 luglio 2025, ne fornisce, invece, una lettura restrittiva, effettuando dei distinguo in merito alla contestazione dei tributi e cercando di mantenerne un’applicazione rigida e poco proporzionale nei casi di contestazione di maggiori diritti evasi a titolo di IVA e dazi, congiuntamente, o a titolo dei soli dazi.
La lettura della sentenza della Corte Costituzionale
L’Agenzia delle Dogane pubblica la circolare n. 18/D del 25 luglio 2025, prendendo posizione sui contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025. L’arresto giurisprudenziale si pronuncia su alcuni dei punti più importanti per gli operatori, i quali ricevono chiarezza in merito all’IVA all’importazione, poiché la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio, laddove veniva previsto il cumulo automatico dell’imposta evasa, della sanzione pecuniaria e della confisca obbligatoria del bene importato, in relazione alle norme di cui all’art. 70 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto “IVA”), in combinato disposto con gli artt. 282 e 301 del D.P.R. n. 43/1973 (precedente TU Leggi Doganali).
La Dogana ripercorre infatti i punti più importanti della sentenza, ribadendo la diversità tra l’IVA all’importazione e i dazi ed allineandosi finalmente in maniera chiara al principio per cui l’IVA ha natura diversa dai dazi, poiché è incentrata sul principio della neutralità fiscale e consente l’applicazione del meccanismo del diritto alla detrazione, ma non ha natura diversa rispetto all’IVA interna. Si sofferma, poi, sul D.Lgs. n. 141/2024, il cui sistema sanzionatorio doganale è stato ritenuto – ad una lettura comparata con il precedente sistema – sproporzionato, poiché eccessivamente gravoso e non trova un corrispettivo, né per l’IVA interna, né nella disciplina applicabile ai dazi.
Infatti, vengono richiamati i principi di proporzionalità ed equità che devono informare le sanzioni tributarie in rapporto alla gravità dell’infrazione stessa, coerentemente a quanto è già indicato nelle altre norme tributarie nazionali come il D.Lgs. n. 87/2024.
Il punto è la questione dell’applicazione della sanzione della confisca, la quale, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 633/1972, comporta un cumulo sanzionatorio sproporzionato. Tuttavia, non può essere esclusa del tutto questa misura sanzionatoria poiché essa garantisce uno strumento per la lotta all’evasione dell’IVA all’importazione.
Pertanto, come ripreso dalla circolare, la misura della confisca non è illegittima nel momento in cui il contribuente non abbia provveduto al pagamento integrale dell’imposta evasa, degli accessori e della sanzione, in linea anche con quanto disposto dall’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 per l’IVA interna, ma lo è ove il contribuente, invece, versi il tributo (IVA) evaso per causa del contrabbando e, dunque, di base, per una omessa dichiarazione.
Le indicazioni operative dell’Agenzia – la circolare 18/D/2025 – le ipotesi di omesso versamento IVA
Alla luce dei principi espressi e richiamati dalla Dogana in interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, dunque, con la circolare 18/D del 2025 sono state fornite alcune indicazioni operative per l’uniformità interpretativa di tutti gli Uffici.
Viene richiamato l’art. 96 dell’Allegato I del D.Lgs. n. 141/2024, il quale disciplina l’applicabilità della confisca nei casi di violazioni della normativa doganale ed è affermato che in caso di fattispecie penale l’Agenzia deve trasmettere la notizia di reato e i relativi atti all’Autorità giudiziaria.
Poiché la pronuncia non attiene ai profili dei dazi doganali, l’Agenzia effettua una distinzione nei casi in cui sia in contestazione la sola IVA all’importazione dai casi in cui sia in contestazione l’IVA e i dazi ovvero solo i dazi.
Le ipotesi di contestazione della sola IVA all’importazione potranno incorrere nei seguenti scenari:
- se la merce si trova ancora in vigilanza doganale e il contribuente abbia provveduto a pagare l’IVA evasa, gli accessori e le sanzioni, allora gli Uffici possono procedere allo svincolo della merce:
- se la merce, invece, non si trova in vigilanza doganale, allora gli Uffici provvedono al sequestro della merce, redigendo apposito PVC e fornendo tutte le garanzie al contribuente. Se il contribuente paga l’IVA evasa, gli accessori e le sanzioni, allora gli Uffici possono disporre il dissequestro. In caso di mancanza di pagamento dei maggiori diritti, accessori e sanzioni, gli Uffici dovranno intraprendere tutte le azioni necessarie per assicurare la confisca dei beni.
Tabella di sintesi:
Contrabbando per omessa dichiarazione, merce in dogana – pagamento diritti, sanzioni ed interessi per evitare confiscaContrabbando per omessa dichiarazione, merce non in dogana – PVC per pagamento diritti, sanzioni e interessi per evitare confiscaContrabbando per infedele dichiarazione, merce in dogana – pagamento diritti, sanzioni ed interessi per evitare confiscaContrabbando per infedele dichiarazione, merce non in dogana – PVC per pagamento diritti, sanzioni e interessi per evitare confisca |
L’evasione di dazi ed IVA o solo dazi
Il regime applicativo prospettato dalla Dogana, nei casi di evasione di dazi e IVA o dei soli dazi, è invece rappresentato come molto più stringente e afflittivo per il contribuente.
A causa della differenza giuridica intercorrente tra IVA e dazi, il contribuente non potrebbe, ad avviso dell’autorità, invocare il principio di proporzionalità espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma troveranno applicazione i principi espressi dalla CGUE C-489/20 e dalla circolare n. 13/D del 2024, con cui è stato precisato che la portata dell’art. 124 del CDU, che prevede l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di sequestro o confisca delle merci, non è estensibile all’IVA o alle accise.
In particolare, l’IVA all’importazione è ritenuta esigibile nel momento in cui la merce è immessa in consumo nel territorio doganale, anche nel caso di introduzione irregolare. Quindi, l’IVA all’importazione rimane dovuta anche nei casi di estinzione dell’obbligazione doganale per effetto del sequestro o della confisca.
Quanto ai dazi, invece, la loro presenza – ed il loro omesso versamento – osta all’accesso di una sanatoria, per così dire, a posteriori, rendendo possibile la confisca e non rendendo possibile, invece, il pagamento del tributo (con sanzioni e interessi) per riottenere il bene.
Per questo,
- in caso di sola IVA, il bene è liberabile, corrispondendo il tributo;
- in caso di IVA e dazio, il bene non è mai liberabile, perché il dazio non può essere corrisposto ed il bene non può essere restituito.
Attenzione!
Ciò a dire che, per esempio, nel caso dell’importazione di un orologio in contrabbando, la situazione non sarebbe sanabile anche pagando i diritti, perché il dazio (pari ad 80 centesimi a prescindere dal valore del bene) renderebbe inestinguibile il contesto e, dunque, ci spingiamo oltre, proporzionata la misura, evento questo difficile da sostenere sulla base di principi se non di proporzionalità, per lo meno di equità e ragionevolezza.
La Dogana interpreta però la normativa in maniera estremamente restrittiva, poiché afferma che, anche nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a pagare la maggiore IVA, gli accessori e le sanzioni, egli non matura il diritto ad evitare il sequestro e la successiva confisca del bene ovvero alla restituzione del bene sequestrato o confiscato, salva l’applicazione dell’art. 118 del DNC.
È palese, quindi, come a causa dell’interpretazione della diversa natura dei tributi sussistano delle differenze applicative nel regime sanzionatorio, nonostante il novellato art. 27 dell’Allegato 1 del DNC abbia provveduto a definire l’IVA all’importazione come un diritto di confine, come i dazi.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70;
- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282 e 301;
- D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 118, Allegato 1, artt. 27 e 96;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 25 luglio 2025, n. 18/D;
- Corte Cost., 3 luglio 2025, n. 93.
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