COMMENTO
DI MATTEO RIZZARDI | 30 LUGLIO 2025
Il quadro sanzionatorio relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali, le cosiddette “quote a carico” del lavoratore, ha subito nel corso degli anni significative modifiche. Comprendere l’evoluzione normativa e le recenti pronunce giurisprudenziali è fondamentale per i professionisti che operano nel diritto del lavoro e della previdenza sociale.
La disciplina delle sanzioni: evoluzione normativa
La previsione di una sanzione in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori risale al 1983, con l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983. Fino al 2016, il meccanismo prevedeva che l’INPS contestasse al datore di lavoro il mancato versamento e che quest’ultimo potesse regolarizzare la propria posizione entro 3 mesi. In caso di mancato versamento entro tale termine, l’INPS procedeva con la denuncia alla Procura della Repubblica, configurando un reato punibile con la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 euro.
Un cambiamento epocale è stato introdotto nel 2016 con il D.Lgs. n. 8/2016 (art. 3, comma 6), che ha operato una depenalizzazione del reato qualora la somma annuale omessa fosse inferiore a 10.000 euro. In questa fattispecie, l’omissione non era più un reato penale, ma comportava l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che variava da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, emessa tramite ordinanza ingiunzione. Tale assetto poteva generare situazioni paradossali, come un datore di lavoro che, avendo omesso di versare 200 euro, si trovava a dover affrontare una sanzione minima di 10.000 euro. Per importi omessi superiori a 10.000 euro, il vecchio quadro normativo penale rimaneva in vigore.
La “svolta” più recente si è avuta con l’art. 23 del Decreto Legge n. 48/2023 (Decreto “Lavoro”), convertito nella Legge n. 85/2023. Questa norma ha modificato in modo significativo le sanzioni per gli omessi versamenti inferiori a 10.000 euro annui. Le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite da “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”. Questo ha introdotto un criterio di proporzionalità tra l’entità dell’omissione e l’importo della sanzione. Ad esempio, per un omesso versamento di 200 euro, la sanzione amministrativa ora varia da 300 euro (1,5 volte) a 800 euro (4 volte). L’INPS ha chiarito, con il Messaggio n. 1931 del 24 maggio 2023, che la nuova disposizione si applica retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Decreto “Lavoro” , comportando una rideterminazione degli importi delle sanzioni già notificate.
Per le omissioni annuali superiori a 10.000 euro, la disciplina è rimasta invariata: in caso di mancato pagamento entro 3 mesi dalla contestazione dell’INPS, si procede con la denuncia alla Procura della Repubblica, con pene che possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 1.032 euro.
È importante sottolineare che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, qualora provveda al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Questo aspetto, introdotto nel 1983, è rimasto inalterato.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla proporzionalità delle sanzioni
La modifica apportata dal Decreto “Lavoro” ha generato dibattito, in particolare sulla ragionevolezza del nuovo regime sanzionatorio. Tale discussione è sfociata, recentemente, nella pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 103, pubblicata l’8 luglio 2025 (decisione del 10 giugno 2025).
La Corte, investita del tema della proporzionalità dele sanzioni previste dal legislatore, si è specificatamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, come modificato dall’art. 23, comma 1, del D.L. n. 48/2023.
La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, che lamentava una presunta sproporzione della sanzione amministrativa pecuniaria (da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso per somme inferiori a 10.000 euro annui) rispetto alla gravità dell’illecito, con riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza). Il Tribunale aveva evidenziato che il minimo edittale non fosse graduabile in relazione alle condizioni soggettive del trasgressore, potendo condurre a un trattamento più severo rispetto alla sanzione penale (in caso di importi superiori a 10.000 euro) qualora la pena detentiva fosse convertita in pena pecuniaria.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, respingendo i rilievi di incostituzionalità. I punti salienti della motivazione della Corte sono i seguenti:
- Discrezionalità del legislatore e proporzionalità: La Corte ha ribadito che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione delle sanzioni, sia penali che amministrative, a patto che sia mantenuto un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito.
- Particolare disvalore della condotta: La Corte ha sottolineato il “particolare disvalore” della condotta sanzionata, ovvero l’omesso versamento delle ritenute. Questo perché si tratta della “distrazione di somme delle quali egli [il datore di lavoro] ha la disponibilità, benché le stesse facciano già ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all’erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili”. La condotta incide su beni di rango costituzionale, legati alla tutela del lavoro e dei lavoratori (artt. 1, 4, 35 e 38 della Costituzione). Per tali ragioni, la misura della sanzione minima è stata ritenuta giustificata e commisurata al rango del bene protetto.
- Graduabilità della sanzione: In merito alla lamentata impossibilità di graduare il minimo edittale, la Corte ha osservato che ciò è “coessenziale a tutte le sanzioni per le quali l’ordinamento prevede una cornice edittale, proprio al fine di adeguare la sanzione alle particolarità della fattispecie concreta”. Eventuali “circostanze esterne” che abbiano influito sull’omesso versamento non rilevano per la graduazione della sanzione, ma piuttosto per escludere la responsabilità in caso di mancanza dell’elemento soggettivo (art. 3, Legge n. 689/1981).
- Comparazione con la sanzione penale: La Corte ha respinto la comparazione meramente aritmetica tra la sanzione amministrativa e una potenziale pena pecuniaria derivante dalla conversione di una pena detentiva in sede penale. Ha evidenziato le “ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa”. La responsabilità penale è “maggiormente afflittiva” per la sottoposizione a indagini, giudizio, e per le conseguenze sul piano dell’immagine e delle capacità di contrattare (es. per l’imprenditore), oltre a eventuali pene accessorie o obblighi di risarcimento. La conversione della pena detentiva in pecuniaria, inoltre, non è automatica ma frutto di una valutazione giudiziale. Pertanto, la mera possibilità aritmetica di un importo inferiore in sede penale non rende irragionevole la sanzione amministrativa.
Conclusioni
La sentenza della Corte Costituzionale n. 103/2025 rappresenta un punto fermo nell’interpretazione e nell’applicazione del regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali. La pronuncia conferma la legittimità costituzionale del nuovo sistema introdotto dal Decreto “Lavoro” per le omissioni inferiori a 10.000 euro, consolidando il criterio di proporzionalità che lega la sanzione all’ammontare dell’omesso versamento.
Per gli operatori del diritto (in particolare, nel caso di specie, commercialisti e consulenti del lavoro), questo significa maggiore chiarezza e stabilità nel quadro normativo. È essenziale continuare a monitorare le specificità delle casistiche in cui possono trovarsi i legali rappresentanti (ad esempio, a seconda che si tratti di nuove notifiche, rettifiche, o annualità ante/post 2016). La ripresa delle attività di notifica e recupero da parte dell’INPS con il nuovo sistema sanzionatorio richiede una conoscenza approfondita delle diverse situazioni e dei tempi previsti per il pagamento, che possono ulteriormente ridurre la sanzione, specialmente per le annualità anteriori al 2016 sotto il “regime intertemporale”. La possibilità di estinguere l’illecito attraverso il versamento entro 3 mesi dalla contestazione resta la via principale per evitare le sanzioni, sia amministrative che penali.
La Corte ha, dunque, avallato una scelta legislativa che, pur prevedendo sanzioni significative, è ritenuta necessaria per tutelare beni giuridici di primario rilievo costituzionale, riaffermando la validità di un sistema sanzionatorio che mira a essere proporzionato, ma fermo, di fronte a condotte lesive dei diritti dei lavoratori.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8;
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod. dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 23;
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con mod. dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2;
- Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 103.
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