COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 31 LUGLIO 2025
La mancata lettura della lettera di contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro può incidere sulla validità della sanzione disciplinare.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Catania nella Sentenza n. 2707/2025 di cui si illustrano i contenuti.
Contestazione disciplinare: modalità di consegna
Come noto, la contestazione disciplinare disciplinata dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) rappresenta l’atto iniziale con il quale il datore di lavoro può avviare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoro. Infatti, l’art. 7 sopra citato al comma 2 prevede che il datore di lavoro, prima di irrogare una sanzione disciplinare, deve contestare l’addebito al lavoratore in forma scritta e con tempestività, garantendo a quest’ultimo un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni.
La lettera di contestazione deve contenere:
– la data certa di redazione e invio;
– la descrizione specifica e circostanziata dei fatti contestati (con indicazione di date, orari, luoghi, soggetti coinvolti);
– l’indicazione che si tratta di contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 7, Legge n. 300/1970;
– l’invito al lavoratore a presentare eventuali giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento;
– l’indicazione della facoltà di farsi eventualmente assistere da un rappresentante sindacale.
Per quel che concerne le modalità di consegna, trattandosi di un atto recettizio, la consegna della lettera deve avvenire con modalità idonee a provare la ricezione da parte del lavoratore e quindi la contestazione disciplinare può essere consegnata con le modalità di seguito indicate:
- mediante consegna a mano: in tal caso, la lettera dovrà essere consegnata dal datore di lavoro alla presenza di testimoni (idealmente due) e qualora il lavoratore dovesse rifiutarsi di sottoscrivere tale comunicazione “per ricevuta” e ritirare la lettera, in calce alla stessa dovrà essere inserita apposita annotazione (“si rifiuta di firmare”) con firma dei testimoni;
- con raccomandata A/R che rappresenta una forma sicura, poiché produce prova legale della spedizione e ricezione, con la conseguenza che in tale caso la decorrenza del termine dei cinque giorni a disposizione del lavoratore per presentare eventuali controdeduzioni inizia a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, risultante dall’avviso di ricevimento;
- a mezzo PEC, a condizione che il lavoratore abbia fornito al datore di lavoro un indirizzo PEC valido e attivo per comunicazioni di lavoro.
Analisi della Sentenza n. 2707/2025
Il fatto
La vicenda oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Catania riguarda il caso di un lavoratore operante per conto di un’Azienda municipalizzata con mansioni di autista-operaio addetto alla raccolta dei rifiuti che è stato oggetto di un procedimento disciplinare da parte del proprio datore di lavoro, determinato da un comportamento negligente tenuto dal lavoratore stesso durante lo svolgimento della prestazione lavorativa che avrebbe causato un danno tecnico (rottura del volano e della frizione) ad un mezzo aziendale.
Tale procedimento disciplinare si è concluso con l’applicazione da parte del datore di lavoro di una sanzione conservativa (multa pari a 2 ore di retribuzione), oltre all’applicazione di una trattenuta mensile sulla busta paga per l’importo complessivo di € 450,00.
Il dipendente ha impugnato la sanzione, eccependo sia l’illegittimità formale della stessa (vizi della contestazione), sia l’infondatezza nel merito (assenza di responsabilità) mediante deposito di specifico ricorso dinanzi al Tribunale.
Le argomentazioni del lavoratore contenute nel ricorso
Nel ricorso depositato presso il competente Tribunale il lavoratore ricorrente ha sostenuto l’infondatezza dell’addebito oggetto di contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro, in quanto a suo dire in esecuzione delle mansioni assegnate non aveva arrecato alcun danno al mezzo aziendale utilizzato posto che lo stesso era stato oggetto di un guasto.
Il lavoratore inoltre ha confermato di non aver voluto sottoscrivere per ricevuta né la lettera di contestazione disciplinare, né tantomeno la successiva comunicazione di applicazione della sanzione disciplinare e di aver richiesto al datore di lavoro di volerle ricevere a mezzo raccomandata a/r.
In particolare, il ricorrente ha ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare irrogato dal datore di lavoro, sostenendo che la mancata notifica a mezzo raccomandata a/r della lettera di contestazione e del successivo provvedimento disciplinare avrebbe leso il proprio diritto di difesa in sede disciplinare.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto al Giudice:
- di ritenere illegittima sia la sanzione disciplinare conservativa irrogata, che la richiesta risarcitoria avanzata dal datore di lavoro;
- di condannare la resistente al risarcimento del danno da quantificarsi nelle spettanze delle trattenute delle somme ingiustamente effettuate nelle relative buste paga;
- condannare il resistente al pagamento delle spese vive e dei compensi professionali.
La difesa del datore di lavoro convenuto
Il datore di lavoro convenuto si costituiva in giudizio depositando specifica memoria difensiva nella quale ha chiesto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il corretto svolgimento dell’iter disciplinare finalizzato all’irrogazione della sanzione oggetto della presente impugnazione;
- accertare e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande svolte dal ricorrente in ricorso introduttivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare integralmente il ricorso depositato dal lavoratore ricorrente.
Le motivazioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale
Il Tribunale accoglie il ricorso del lavoratore ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni:
- in primo luogo, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie il datore di lavoro non ha fornito prova del fatto che, a seguito del rifiuto opposto dal lavoratore di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, gli fosse stata data lettura del contenuto o, quantomeno, vi fosse stato un tentativo del datore di lavoro in tal senso;
- in secondo luogo, il Tribunale ribadisce la sussistenza dell’obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, con la conseguenza che il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. Ma, come chiarito anche da Cass. n. 7306/2019 , ciò presuppone che il contenuto dell’atto sia letto o almeno tentato di essere letto all’interessato. In assenza di tale dimostrazione, la comunicazione non può considerarsi perfezionata;
- in terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie il datore di lavoro resistente non ha fornito prova del fatto che, a fronte del rifiuto opposto dal lavoratore di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, sia stato letto al lavoratore stesso il contenuto della contestazione disciplinare.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale dichiara quindi illegittima la sanzione disciplinare della multa e condanna il datore di lavoro resistente alla restituzione in favore del ricorrente della retribuzione trattenuta in forza della sanzione disciplinare conservativa, nonché alla restituzione dell’importo di Euro 450,00 trattenuto nelle buste paga per le spese di riparazione del mezzo aziendale.
Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7
- Tribunale di Catania, Sentenza 24 giugno 2025, n. 2707
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.