3° Contenuto riservato: Mobilità scolastica: Principi di diritto

DIRITTO DEL LAVORO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16835 del 23 giugno 2025

1. In tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto i trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure quali disciplinati dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento, sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l’attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 o mediante successive mobilità;

2. Il docente che agisca nei confronti del Ministero per l’adempimento a quanto deriva dalle regole di disciplina della mobilità per un dato anno scolastico ha l’onere di allegare con specificità l’obbligo inadempiuto, come ad es. quello di assegnare ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente, spettando in ragione di ciò al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi anche per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta da chi agisce, quei posti sarebbero stati, in caso di assegnazione, da destinare ad altri.

Avv. Mariangela Di Biase

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