3° Contenuto Riservato: Monitoraggio fiscale e responsabilità professionale: quando l’incertezza normativa non è uno scudo

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 9 FEBBRAIO 2026

Il quadro RW del modello Redditi rappresenta da anni uno dei terreni più scivolosi nel rapporto tra Fisco e contribuente, trasformandosi sovente in una trappola per il professionista che si trovi a dover navigare tra norme criptiche e prassi amministrative ondivaghe. La materia del monitoraggio fiscale, disciplinata dal D.L. n. 167/1990, impone obblighi dichiarativi per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero suscettibili di produrre reddito, ma la perimetrazione di tale obbligo è stata spesso oggetto di interpretazioni altalenanti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Proprio in questo contesto di nebbia interpretativa si inserisce una recentissima pronuncia della Suprema Corte, depositata il 21 gennaio 2026, che segna un punto di non ritorno nella definizione della diligenza professionale. Se fino a ieri si riteneva che l’oscurità della norma potesse esonerare il professionista da responsabilità in caso di errore interpretativo, oggi i giudici di legittimità ci dicono che il “dubbio” non giustifica l’omissione, ma anzi amplifica il dovere di informazione.

Il caso: lo yacht, il leasing e il cambio di rotta del Fisco

La vicenda trae origine da una fattispecie che molti colleghi ricorderanno come controversa: l’obbligo di monitoraggio per imbarcazioni da diporto detenute all’estero (nel caso di specie, battenti bandiera inglese) tramite contratti di leasing.

Il professionista incaricato, omettendo la compilazione del quadro RW per tre annualità consecutive, si era basato su una prassi amministrativa che, in passato (segnatamente nel 2009), sembrava escludere l’obbligo dichiarativo per i beni non utilizzati in modo idoneo a generare plusvalenze imponibili.

Tuttavia, come spesso accade nel nostro ordinamento tributario, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente mutato orientamento, contestando la violazione e irrogando le sanzioni, seppur ridotte al minimo edittale in ragione della riconosciuta “particolare difficoltà” interpretativa della norma.

Il cliente, vistosi recapitare l’atto di contestazione, ha citato in giudizio il professionista chiedendo il ristoro dei danni.

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano respinto la richiesta risarcitoria.

La Corte d’Appello, in particolare, aveva salvato il professionista argomentando che il mutamento di indirizzo dell’Amministrazione e l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale rendevano la questione talmente complessa da escludere la colpa grave, riconducendo la fattispecie nell’alveo dell’art. 2236 c.c.

La Cassazione ribalta il tavolo: la diligenza informativa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1365/2026, ha demolito la tesi difensiva avallata dai giudici di merito, accogliendo il ricorso del contribuente.

Il ragionamento degli Ermellini è tagliente e non lascia spazio a repliche di comodo: il problema non è se l’interpretazione del professionista fosse tecnicamente sostenibile all’epoca dei fatti, ma se egli abbia posto il cliente nelle condizioni di scegliere la strada più sicura.

Il principio di diritto affermato è cristallino: l’obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., impone al commercialista non solo di eseguire la prestazione tecnica, ma di fornire al cliente “l’informazione più ampia possibile” sulle diverse strade percorribili.

Di fronte a un quadro normativo incerto o a una prassi in evoluzione, il professionista non può arrogarsi il diritto di scegliere unilateralmente la via del silenzio (l’omessa dichiarazione) se esiste un’alternativa (la compilazione del quadro RW) che tutela integralmente il cliente senza comportare oneri aggiuntivi.

Nel caso specifico, l’indicazione dello yacht nel quadro RW non avrebbe comportato alcuna tassazione aggiuntiva, trattandosi di mero monitoraggio, ma avrebbe blindato il contribuente da qualsiasi contestazione sanzionatoria.

La Corte sottolinea come l’atto dell’Agenzia riguardasse esclusivamente le sanzioni per omesso monitoraggio e non l’emersione di redditi occulti.

Spunti pratici: verso una consulenza difensiva?

La sentenza in commento impone una riflessione amara ma necessaria.

La responsabilità del professionista non viene meno neppure quando è lo stesso Fisco a generare confusione.

Se l’Amministrazione finanziaria riconosce la difficoltà interpretativa tanto da abbattere le sanzioni, sembrerebbe logico che anche la colpa professionale ne uscisse attenuata.

Invece, la Cassazione ci dice che è proprio in presenza di dubbi che il professionista deve eccellere in prudenza.

L’errore del consulente non sta nell’aver interpretato male una norma oscura, ma nel non aver detto al cliente: «Attenzione, la norma è ambigua. Possiamo non dichiarare e rischiare, oppure dichiarare questo bene “dubbio” nel quadro RW. Dato che indicarlo non ti costa un euro di imposte ma ti salva dalle sanzioni, ti consiglio questa seconda via».

È il trionfo della forma sulla sostanza o, se vogliamo, l’apoteosi della “consulenza difensiva”.

Il professionista è chiamato a prevenire non solo i rischi certi, ma anche le potenziali schizofrenie dell’Amministrazione finanziaria.

Se la scelta “prudenziale” (indicare il bene) è a costo zero per il cliente e abbatte il rischio sanzionatorio, la mancata prospettazione di tale opzione costituisce inadempimento contrattuale.

In conclusione, la lezione è severa: non basta aver ragione in punto di diritto o potersi appigliare a circolari datate. Bisogna dimostrare di aver condiviso il dubbio con il cliente.

E poiché, come insegna l’esperienza, verba volant, sarà onere del professionista provare di aver fornito tale informativa.

In assenza di prova scritta, il consulente rischia di trasformarsi nel parafulmine delle incertezze sistemiche, chiamato a rispondere in prima persona delle incongruenze di un sistema fiscale che punisce chi interpreta, ma assolve chi legifera in modo oscuro.

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