3° Contenuto Riservato: Circolare per il Cliente 5 giugno 2026, n. 489

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 5 GIUGNO 2026

IN BREVE

VERSAMENTI

Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario

D.L. 22 maggio 2026, n. 89, art. 6

L’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, in vigore dal 23 maggio, prevede che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Da quest’anno quindi, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio fino al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppiorispetto al canonico 0,4%.
Il nuovo calendario dei versamenti è il seguente:

ScadenzaAdempimento / Descrizione
30 giugnoScadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 (redditi 2025) per i contribuenti persone fisiche non interessati dalla proroga.
20 luglioNuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati.
19 agostoNuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati con la maggiorazione dello 0,8%.
30 novembreScadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

ADEMPIMENTI

Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze

Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 si delinea con importanti novità. Tra la conversione in legge del D.L. n. 38/2026 (decreto Fiscale) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 maggio 2026, per i contribuenti arrivano tutele, limiti di incremento e più tempo per aderire.
La legge di conversione ha introdotto significativi correttivi a favore dei contribuenti. In particolare, vengono fissati dei tetti massimi alla proposta di reddito concordato:

  • punteggio ISA tra 6 e 8: la proposta non può eccedere il 30% del reddito dichiarato nel periodo precedente (opportunamente rettificato);
  • punteggio ISA tra 1 e 6: il limite massimo di incremento è fissato al 35% del reddito del periodo precedente.

Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni legate all’iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, rientrando tra le voci di rettifica. Per dare più respiro a imprese e professionisti, il termine per aderire alla proposta per il biennio 2026-2027 viene ufficialmente differito al 31 ottobre 2026.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha invece approvato i criteri di calcolo con cui l’Agenzia delle Entrate formulerà le proposte. Oltre alla storia reddituale del contribuente, peseranno indicatori ISA specifici come i ricavi per addetto e la durata delle scorte.
Il decreto introduce importanti tutele in caso di sospensione dell’attività economica dovuta a eventi straordinari, prevedendo tagli automatici della proposta del 10%, 20% o 30% in base alla durata del blocco. Vengono infine definite le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del concordato, come eventi calamitosi, liquidazioni, sospensioni dell’attività o impatti economici negativi legati alla situazione geopolitica in Medio Oriente (se generano un incremento dei prezzi superiore al 5%).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 10-quinquies

L’approvazione della legge di conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto un’importantissima novità per il tessuto imprenditoriale e per i privati: l’estensione della rottamazione-quinquies ai carichi affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Sarà così possibile regolarizzare in forma agevolata non solo i debiti erariali, ma anche i mancati pagamenti legati a tributi locali come IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni patrimoniali e violazioni del Codice della Strada.
La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati alla riscossione nel lungo periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L’adesione consente di estinguere la pendenza versando esclusivamente il capitale originariamente dovuto e le spese di notifica o esecutive, beneficiando dello stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio.
A differenza dei debiti con lo Stato, l’inclusione delle tasse locali non è automatica e richiede attenzione alle finestre temporali stabilite dal legislatore:

  • entro il 30 giugno 2026: i Comuni e le Regioni devono approvare e pubblicare la specifica delibera consiliare per aderire alla sanatoria. Gli enti non potranno selezionare singole annualità o tributi, ma dovranno recepire l’intera misura;
  • dal 16 settembre al 31 ottobre 2026: si aprirà la finestra telematica sul portale AdER per consentire ai contribuenti di presentare la domanda di adesione;
  • piani di pagamento: l’importo dovuto potrà essere saldato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure dilazionato in un piano straordinario fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con l’applicazione di un tasso di interesse fisso al 3% annuo.

AGEVOLAZIONI

Benefici “prima casa” estesi ai fabbricati collabenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2026, n. 108

Con la risposta ad interpello n. 108 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria catastale F/2. Ricordiamo che le unità collabenti indentificate nella categoria catastale F/2 sono fabbricati fatiscenti, ruderi o edifici collabenti (ad esempio, con tetto crollato); si tratta dunque di immobili in uno stato di degrado così avanzato da non poter essere abitati o utilizzati, e di conseguenza sono inagibili e non producono reddito.
La citata risposta ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” spetta a condizione che il fabbricato sia effettivamente destinato a uso abitativo entro tre anni dall’acquisto, cioè nel termine entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento.
In passato la prassi amministrativa aveva tradizionalmente identificato le “case di abitazione” con i fabbricati censiti nelle categorie abitative del catasto fabbricati (categorie A ad eccezione di A/10, e con esclusione di A/1, A/8, A/9), escludendo l’accesso all’agevolazione “prima casa” per gli F/2, sul presupposto che tali immobili non fossero neppure astrattamente idonei all’uso abitativo al momento del trasferimento.

SOCIETÀ

Claims di sostenibilità e Codice del Consumo: nuove regole contro le pratiche scorrette

La trasparenza sui temi della sostenibilità e del rispetto dei parametri ESG diventa un obbligo sempre più stringente per le aziende.
Le ultime comunicazioni professionali evidenziano l’introduzione di importanti modifiche al Codice del Consumo, emanate in attuazione della Direttiva (UE) 2024/82. La nuova normativa punta a regolamentare in modo rigido i cosiddetti “claims di sostenibilità”, contrastando efficacemente le pratiche commerciali scorrette e i fenomeni di “greenwashing”.
Per le imprese, questo cambio di passo si traduce nella necessità di validare oggettivamente ogni dichiarazione pubblica o istituzionale relativa all’impatto ambientale e sociale delle proprie attività, dei processi o dei prodotti. Dichiarazioni non supportate da dati concreti e verificabili rischiano infatti di incorrere in pesanti sanzioni commerciali.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

PEC in arrivo con le nuove lettere di compliance sugli aiuti di Stato 2022

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 maggio 2026, n. 143075

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova e massiccia operazione di controllo e promozione dell’adempimento spontaneo, che questa volta prende direttamente di mira i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis.
Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143075, emanato il 14 maggio 2026, l’Amministrazione finanziaria ha infatti definito i criteri e il contenuto di una nuova e capillare tornata di comunicazioni di compliance.
Le missive stanno già pervenendo via PEC ai domicili digitali dei contribuenti coinvolti e vengono contestualmente messe a disposizione dei cittadini all’interno del proprio cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il meccanismo che ha fatto scattare i controlli risiede nella mancata o errata iscrizione delle agevolazioni nei registri nazionali dedicati, ossia il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), il SIAN (specifico per il settore agricolo) o il SIPA (riservato a pesca e acquacoltura).
L’Agenzia delle Entrate ha incrociato i flussi informatici e i dati indicati dai contribuenti all’interno dei modelli Redditi, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2022. Da questo monitoraggio sono emerse numerose incoerenze e discordanze rispetto alla specifica disciplina agevolativa di riferimento. In estrema sintesi, a causa di questi errori nei dichiarativi ordinari, il sistema ha rifiutato l’iscrizione automatica del beneficio nei registri ufficiali. Non si tratta di una questione puramente formale o statistica: senza la corretta iscrizione in questi database, l’agevolazione rischia di essere revocata, con conseguenze economiche pesanti per l’attività.
Tra le anomalie puramente compilative, una delle più frequenti evidenziate dall’Agenzia riguarda l’uso improprio del codice aiuto residuale “999” nel quadro RS della dichiarazione dei redditi. Questo identificativo jolly è utilizzabile unicamente per indicare aiuti di natura fiscale automatica che non sono espressamente ricompresi e tipizzati nella “Tabella codici Aiuti di Stato” fornita dal Ministero. Molti contribuenti, tuttavia, lo hanno impiegato per dichiarare aiuti che in realtà possedevano un proprio codice specifico in Tabella.
A questa fattispecie si affiancano i classici errori di compilazione formale dei campi obbligatori del quadro RS, quali:

  • Codice attività ATECO;
  • Settore di appartenenza;
  • Codice Regione e Codice Comune;
  • Dimensione dell’impresa e Tipologia dei costi sostenuti.

In tutte queste ipotesi, la violazione di errore formale può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa a rettifica, esponendo i dati corretti. Una volta eseguito l’invio, gli aiuti saranno regolarmente iscritti nei relativi registri (RNA, SIAN o SIPA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa stessa.
Ben più delicata è la seconda macro-categoria, che si configura laddove si riscontri un errore sostanziale. In questo scenario, l’iscrizione nei registri nazionali è stata rifiutata poiché il contribuente era privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
L’esempio classico è quello di un aiuto concesso in via esclusiva agli operatori del comparto agricolo che viene invece indicato nel quadro RS da un contribuente che svolge un’attività totalmente differente. L’assenza del presupposto soggettivo rende l’aiuto illegittimamente fruito. In circostanze come questa, la regolarizzazione non si limita a una correzione di righi: il contribuente deve rettificare la dichiarazione originaria cancellando l’aiuto e procedere alla restituzione integrale del beneficio ottenuto, maggiorato di sanzioni e interessi di legge.
Sulle reali conseguenze della mancata o errata compilazione della sezione Aiuti di Stato del quadro RS sussistono forti divergenze interpretative tra l’Amministrazione finanziaria e i professionisti del settore.
Secondo le istruzioni ministeriali dell’Agenzia, l’esatta e completa indicazione degli aiuti nel prospetto rappresenta una condizione essenziale ai fini della legittima fruizione degli stessi. Di conseguenza, se il contribuente decide di ignorare la compliance e non rettifica i dati inesatti, l’iscrizione nei Registri non si perfeziona, determinando la decadenza dal diritto all’aiuto e il conseguente recupero dell’importo.
Al contrario, un solido orientamento della dottrina evidenzia come le istruzioni alla compilazione siano prive di una reale base normativa primaria. In assenza di una specifica previsione di legge, il disconoscimento totale del beneficio non potrebbe scaturire in automatico da una svista compilativa nel quadro RS, originando al massimo una sanzione fissa per dichiarazione inesatta. Nonostante il dibattito sia aperto, appare evidente che, al fine di scongiurare il rischio di accertamenti e recuperi ben più gravosi, la strada della regolarizzazione spontanea rimanga quella decisamente più opportuna.
Un aspetto normativo di fondamentale importanza riguarda il regime sanzionatorio applicabile, profondamente influenzato dalla data in cui le violazioni sono state commesse. Trattandosi di errori commessi nel periodo d’imposta 2022 (quindi antecedentemente al 1° settembre 2024), trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024. Il quadro che ne deriva è differenziato:

  • in caso di aiuto spettante (errore formale nel quadro RS): l’incompleta o inesatta compilazione del prospetto dà luogo alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Questa sanzione si applica una sola volta, a prescindere dal numero di violazioni commesse all’interno del prospetto. Ricorrendo al ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione base si abbatte a 1/6 del minimo, riducendosi a soli 41,67 euro. Il versamento va eseguito tramite Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento il 2022;
  • in caso di aiuto non spettante: qualora sia necessaria la restituzione del beneficio, le sanzioni proporzionali sono decisamente più severe e vanno da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’aiuto indebitamente fruito (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). In questo caso andrà riversato l’intero ammontare dell’aiuto, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale annuo e della relativa sanzione proporzionale ridotta tramite ravvedimento.

Se la propria azienda dovesse ricevere una di queste comunicazioni di compliance, è essenziale muoversi con metodo e senza fretta. Un errore comune è pensare di poter rispondere direttamente alla PEC mittente dell’Agenzia delle Entrate: tale casella non è abilitata alla ricezione di messaggi. Qualsiasi comunicazione o elemento utile deve essere trasmesso esclusivamente con le specifiche modalità telematiche indicate all’interno della lettera stessa, direttamente o tramite intermediari incaricati.
La determinazione dell’esatta natura dell’errore (formale o sostanziale), il calcolo degli interessi legali e l’applicazione delle riduzioni da ravvedimento operoso richiedono competenze tecniche approfondite. L’obiettivo della compliance è proprio quello di consentire un allineamento spontaneo prima che l’ufficio emani atti impositivi ben più severi. Il consiglio per tutti i contribuenti è quindi quello di non tentare risoluzioni autonome, ma di sottoporre immediatamente la comunicazione al proprio Commercialista per analizzare la specifica posizione e pianificare la corretta strategia di regolarizzazione.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Contributi pubblici significativi e obblighi di verifica

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il D.P.C.M. stabilisce che i requisiti relativi alla destinazione e all’importo devono sussistere cumulativamente. Un contributo è considerato rilevante se:

  • proviene da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse controllate direttamente a maggioranza (escluse le quotate e loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni centrali (art. 1, comma 1);
  • è finalizzato alla realizzazione di specifici progetti o scopi di interesse pubblico (art. 1, comma 1, lett. a);
  • è di importo superiore a 1 milione di euro annui oppure, se inferiore, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario (art. 1, comma 1, lett. b).

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i contributi (art. 1, comma 1, lett. a):

  1. destinati a una generalità di soggetti;
  2. aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  3. concessi sotto forma di credito d’imposta;
  4. erogati a società quotate (e loro controllate), Enti del Terzo Settore (ETS), ONLUS iscritte all’anagrafe, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti delle confessioni religiose con intese con lo Stato.

In presenza di un contributo rilevante gli organi di controllo (anche monocratici) di società, enti, organismi e fondazioni beneficiari sono tenuti ad effettuare verifiche specifiche per accertare che l’uso dei contributi sia coerente con le finalità per cui sono stati concessi o con la realizzazione dei progetti previsti nonché ad inviare al MEF, con modalità non ancora definite, una relazione annuale con le risultanze dei controlli entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione (art. 2, comma 1).
Al fine di garantire gli adempimenti richiesti il soggetto beneficiario dei contributi rilevanti è tenuto a costituire un organo di controllo qualora ne sia sprovvisto modificando se necessario lo statuto ovvero le norme regolamentari e organizzative (art. 2, comma 2).
Il mancato invio della relazione o la segnalazione del mancato rispetto delle finalità/progetti legati al contributo possono comportare l’esclusione dall’erogazione di altri finanziamenti pubblici o dello stesso contributo per l’annualità successiva.

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Le novità dopo la conversione in legge del decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.
Di seguito un riepilogo sistematico delle principali novità.

Trattamento IVA delle permute e dazioni in pagamento
La disciplina delle operazioni permutative è stata profondamente riscritta, abrogando le precedenti disposizioni della legge di Bilancio n. 199/2025:

  • base imponibile: è ora costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi (valore monetario di beni e servizi oggetto di ciascuna operazione) determinati dal contratto;
  • valore minimo: la base imponibile non può essere inferiore ai costi riferibili alle cessioni effettuate o alle prestazioni rese, calcolati al momento dell’operazione;
  • decorrenza: la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla previgente normativa.

Restrizioni per i lavoratori impatriati

  • Viene esteso il divieto di cumulo tra l’agevolazione per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023) e il regime di flat tax per i neo-residenti.
  • La misura si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027.

Agevolazioni per i lavoratori marittimi

  • Viene disposta l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi da lavoro dipendente per i marittimi italiani imbarcati per oltre 183 giorni(nell’arco di 12 mesi) su navi battenti bandiera estera.
  • Sono escluse dal beneficio le sole navi iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 6-ter, comma 2, del D.L. n. 457/1997.

Rateizzazione dell’avviamento negativo (badwill)

  • Per le compravendite di aziende o rami d’azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e occupazionale, i soggetti IAS/IFRS possono rateizzare in 5 quote annue la tassazione (IRES e IRAP) dell’avviamento negativo rilevato a conto economico.
  • La misura ha effetto retroattivo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Semplificazione dei pagamenti delle PA
Viene introdotta una soglia di tolleranza per le verifiche preventive sui pagamenti della PA agli esercenti arti e professioni:

  • soglia di esenzione: le PA non devono verificare l’eventuale presenza di cartelle di pagamento scadute se l’ammontare complessivo del debito del professionista è pari o inferiore a 5.000 euro;
  • impatto normativo: il blocco dei pagamenti con versamento diretto all’agente della riscossione (introdotto dalla legge di Bilancio 2026 con decorrenza 15 giugno 2026) opererà esclusivamente per debiti superiori a 5.000 euro.

Rinvio del contributo sulle spedizioni extra-UE

  • È differita al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro sui pacchi di valore dichiarato inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE (inizialmente introdotto dalla legge di Bilancio 2026).

Ritenuta sulle provvigioni di agenzia e mediazione
La legge di Bilancio 2026 aveva esteso l’obbligo di ritenuta a soggetti precedentemente esenti (agenzie di viaggio, mediatori marittimi/aerei, agenti petroliferi). La legge di conversione dispone che:

  • l’entrata in vigore dell’obbligo è posticipata dal 1° marzo al 1° maggio 2026;
  • viene reintrodotta l’esenzione per le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alle provvigioni percepite per la vendita, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio e trasporti di persone.

Premi agli atleti dilettanti

  • Dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, i premi corrisposti agli atleti dilettanti sono esenti dalla ritenuta alla fonte del 20% se l’importo complessivo annuo erogato dal medesimo sostituto d’imposta non supera i 300 euro.
  • In caso di superamento della soglia, la ritenuta si applica sull’intero importo percepito.

Iperammortamento

  • Viene eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). La novità si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
  • Ai fini del Concordato Preventivo Biennale (CPB), viene stabilito che le maggiorazioni da iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d’impresa concordato.

Nuovi tetti per la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Vengono introdotti limiti massimi per la proposta di reddito concordato, calcolati in base al punteggio ISA del periodo precedente:

Livello di affidabilità fiscale (ISA)Limite massimo di incremento del reddito proposto
Punteggio da 6 a 8 (escluso)Non oltre il 30% del reddito del periodo precedente
Punteggio da 1 a 6 (escluso)Non oltre il 35% del reddito del periodo precedente

Sostegno alle imprese e Transizione 5.0

  • Transizione 5.0: incrementati gli stanziamenti per le imprese che hanno trasmesso le comunicazioni relative al Piano Transizione 5.0 (anno 2025).
  • Nuovo contributo straordinario: istituito un fondo integrativo proporzionale alle spese sostenute dalle imprese, pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
  • America’s Cup – Napoli 2027: introdotte specifiche agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento sportivo.

Emergenza prezzi carburanti e credito d’imposta agricoltura

  • Accise: prorogato fino al 1° maggio 2026 il taglio delle accise su benzina, gasolio e GPL. Azzerata l’accisa sul metano per autotrazione e allineate le aliquote ridotte per biocarburanti e biodiesel.
  • Monitoraggio: dal 1° giugno 2026, il Garante Prezzi segnalerà tempestivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le anomalie legate a eventi straordinari.
  • Agricoltura: introdotto un credito d’imposta straordinario del 20% sulle spese per l’acquisto di carburante effettuato a marzo 2026 (al netto dell’IVA). Il credito è compensabile liberamente in F24, entro un tetto massimo globale di 30 milioni di euro per il 2026.

Finanza (Sistemi di garanzia dei depositanti)

  • Interessi e proventi dei titoli obbligazionari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti (ai sensi del TUB) sono esenti dall’imposta sostitutivasui redditi di capitale fino al 31 dicembre 2028.

Ripristino del regime dividendi e PEX

  • Eliminato con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2026) il requisito dimensionale introdotto dalla scorsa legge di Bilancio. Viene ripristinata la precedente disciplina sulla ritenuta dell’1,20% per i dividendi corrisposti a società dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Incremento imposta di bollo su conti correnti aziendali

  • L’imposta di bollo fissa dovuta sugli estratti conto e rendiconti di conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti) viene aumentata da 100 a 118 euro.
  • L’aumento si applica agli estratti conto emessi a partire dal 28 marzo 2026.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 16 giugno 2026IMU – VersamentoTermine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2026.Possessori (es. proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Martedì 30 giugno 2026IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta).Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2026 – Soggetti NO ISA.Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026IRESVersamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – Soggetti NO ISA.Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2026Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese – Soggetti NO ISA.Mod. F24

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