COMMENTO
DI DEVIS NUCIBELLA | 6 OTTOBRE 2025
Nel corso della Videoconferenza con la stampa specializzata del 18 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini della verifica del superamento degli 85.000 euro di compensi (ed anche del maggior limite di 100.000 euro) per l’accesso e permanenza nel regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014i compensi si computano in base al principio di cassa, considerando il momento dell’incasso, a prescindere da quando la prestazione è stata eseguita.
La soglia dei ricavi
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per l’accesso o per la permanenza nel regime agevolato i ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente ragguagliati ad anno in presenza di periodo d’imposta inferiore ad un anno solare e riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate) non devono superare il limite di 85.000 euro.
I contribuenti forfetari che percepiscono un ammontare di ricavi o compensi superiore a 85.000 euro fuoriescono dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo.
A decorrere dal 2023 è stata aggiunta una nuova fattispecie di fuoriuscita dal regime forfetario in base alla quale al superamento del limite di ricavi e compensi percepiti di 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione con decorrenza immediata.
| Ricavi o compensi percepiti | Effetti |
| Pari o inferiori a 85.000 euro | Nell’anno successivo si può continuare ad applicare il regime forfetario. |
| Superiori a 85.000 euro pari o inferiori a 100.000 euro | Regime forfetario cessa dal 1° gennaio dell’anno successivo. |
| Superiori a 100.000 euro | Ai fini IVA il regime forfetario cessa a partire dall’incasso della fattura che comporta il superamento di 100.000 euro. Ai fini reddituali si applica il regime ordinario già per l’anno in cui il limite è stato superato. |
Individuazione dei ricavi
In sede di primo accesso al regime, il limite di 85.000 euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo.
Con circolare 4 aprile 2016,n. 10, è stato, infatti, chiarito che per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.
In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, o la contabilità semplificata, deve utilizzare il criterio di cassa.
| Circolare 19 febbraio 2015, n. 6, quesito 9.6 |
| D. Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è l’ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (art. 27 del D.L. n. 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime?R. Ai sensi dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 non possono applicare il regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori alle soglie fissate, per ciascuna attività, nell’Allegato 4. Il legislatore, nell’individuare questo parametro di verifica, ha inteso far riferimento alle dimensioni dell’attività svolta dal contribuente, per consentire l’accesso al regime forfetario solo a realtà economiche di piccole dimensioni.Si ritiene, quindi, che l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfetario, debba essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la verifica richiesta dalla Legge di Stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di imputazione. |
Permanenza nel regime
Una volta all’interno del regime forfetario per la verifica del superamento dei limiti di 85.000/100.000 euro, vanno verificati i ricavi o compensi incassati nell’anno. L’art. 1, comma 71, della Legge n. 190/2014 fa, infatti, esplicito riferimento ai ricavi o ai compensi percepiti.
Alcuni dubbi sono sorti a seguito delle modifiche portate alla disciplina del reddito di lavoro autonomo professionale prevista dal TUIR ad opera del D.Lgs. n. 192/2024 e il conseguente impatto della modifica intervenuta (in maniera più generale) sulle regole di determinazione del reddito professionale.
Nel corso del Videoforum che l’Agenzia delle Entrate ha tenuto lo scorso 18 settembre è stato infatti chiesta:
- conferma dell’applicazione dei predetti criteri “rispetto alle fatture incassate ad inizio anno riferite a prestazioni effettuate nell’esercizio precedente”,
- lasciando supporre che l’incertezza vertesse sull’applicabilità nel regime agevolato dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR.
L’art. 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR dispone che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di operare la ritenuta.
Correttamente, l’Agenzia ribadisce:
- la stretta applicazione del principio di cassa per la verifica del superamento del limite di 85.000/100.000 euro;
- a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state effettuate nell’anno precedente.
| Videoconferenza del 18 settembre 2025 – Forfetari, per il reddito rileva il principio di cassa |
| D. Ai fini del limite del regime dei forfetari per i professionisti, i compensi devono essere considerati rispetto alle fatture di competenza o alle fatture incassate? Più in particolare, la questione è legata all’eventuale superamento del limite degli 85 mila euro rispetto alle fatture incassate ad inizio anno riferite a prestazioni effettuate nell’esercizio precedente.R. La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha sottolineato che “per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa”. Poiché la medesima circolare n. 10/E/2016, nel paragrafo 4.3 “Determinazione del reddito imponibile”, ha chiarito che nel regime forfetario i ricavi o i compensi percepiti si determinano secondo il principio di cassa, la verifica del limite di 85 mila euro andrà effettuata tenendo conto di detto principio (i.e., quello di cassa). Di conseguenza, concorreranno al superamento del limite di 85 mila euro previsto dall’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (e, al pari, quello di 100 mila euro di cui all’art. 1, comma 71, della Legge n. 190/2014) le somme incassate nell’anno di riferimento a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state effettuate nell’anno precedente. |
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54 e 71;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54;
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con mod., dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 27;
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 aprile 2016, n. 10/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E.
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