3° Contenuto Riservato: Non imponibilità IVA per i servizi resi in porti e aeroporti

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 24 NOVEMBRE 2025

Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972, si applica solo ai servizi che presentano una diretta connessione con il funzionamento e la manutenzione degli impianti portuali o aeroportuali, oppure con il movimento di beni, persone o mezzi di trasporto. La norma, supportata da disposizioni integrative, prassi amministrativa e giurisprudenza della Cassazione, individua un ambito applicativo molto ristretto. Restano esclusi i servizi che soddisfano esigenze proprie del committente e non riflettono l’operatività dell’infrastruttura. Nel caso di servizi come pulizie e manutenzioni generiche, qualora non ricorra tale collegamento funzionale, prevale l’imponibilità IVA, ancorché con applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972.

Il quadro generale dell’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972

L’applicazione del regime di non imponibilità IVA ai servizi resi nei porti e negli aeroporti pone numerose questioni interpretative, in quanto l’art. 9del D.P.R. n. 633/1972 subordina tale regime alla presenza di requisiti specifici.

In particolare, l’art. 9, comma 1, n. 6 individua i servizi non imponibili nei:

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (…).

Tale formulazione evidenzia già un ambito applicativo ristretto, basato su una correlazione diretta tra la prestazione e l’operatività tecnico-funzionale dell’infrastruttura.

Estensioni normative: D.L. n. 90/1990 e Legge n. 296/2006

Il legislatore è intervenuto ampliando il perimetro delle prestazioni rilevanti. L’art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990 (conv. Legge n. 165/1990) stabilisce, infatti, che tra i servizi agevolabili rientrano anche quelli di rifacimento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, anche se realizzati in area diversa da quella originaria, purché all’interno delle aree portuali o aeroportuali.

La Legge n. 296/2006, art. 1, comma 992, ha ulteriormente chiarito che le opere previste nel piano regolatore portuale, o nelle sue varianti, costituiscono interventi qualificabili come ampliamento o ammodernamento del porto.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

La prassi amministrativa conferma la lettura restrittiva della norma.

Nelle Risposte a interpello n. 467/2021 e n. 501/2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di non imponibilità riguarda solo prestazioni “squisitamente tecniche”, aventi come finalità immediata la funzionalità degli impianti o il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto.

La risoluzione n. 176/2000, inoltre, esclude dall’agevolazione i servizi resi nell’esclusivo interesse del committente, non riconducibili alle esigenze operative dell’infrastruttura.

Il contributo della giurisprudenza: Cassazione n. 9525/2022

La sentenza della Cassazione n. 9525/2022 offre un importante chiarimento, individuando due criteri fondamentali:

  1. requisito oggettivo: natura e scopo della prestazione, che deve riflettere direttamente il funzionamento o la manutenzione degli impianti o il movimento dei beni/mezzi;
  2. requisito territoriale (locus): l’esecuzione deve aver luogo in un’area portuale o aeroportuale qualificata, intesa come “territorio non statale” mediante fictio iuris; il requisito soggettivo del committente è irrilevante.

La Corte precisa anche che possono rientrare nella norma prestazioni eseguite in aree diversepurché siano direttamente strumentali alle attività tipiche dell’infrastruttura.

I servizi di pulizia: un ambito di interpretazione delicato

La circolare n. 37/2015 (par. 16) afferma che il regime di non imponibilità può applicarsi ai “servizi di pulizia effettuati all’interno di edifici siti in porti o aeroporti”. Tuttavia, la Risposta a interpello n. 456/2021 ridimensiona questa affermazione, chiarendo che la semplice ubicazione dell’edificio non è sufficiente.

Occorre infatti accertare se il servizio di pulizia contribuisca al funzionamento degli impianti o alla movimentazione di beni o mezzi, ossia se rappresenti un’attività tipica del ciclo operativo dell’infrastruttura. In assenza di tale collegamento diretto, la prestazione resta imponibile.

L’alternativa: applicazione del reverse charge

Se il servizio non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 9, comma 1, n. 6, si applicano le regole ordinarie. Per i servizi relativi a edifici, quali pulizie o manutenzione, interviene il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (fermo restando il fatto che se l’operazione rientrasse nel regime di non imponibilità IVA andrebbe effettuato sempre il reverse charge da parte del committente ancorché con la non imponibilità IVA).

Pertanto, anche se la prestazione viene resa in un porto o aeroporto, l’assenza del nesso diretto con le attività tecnico-funzionali dell’infrastruttura comporta:

  • l’imponibilità IVA;
  • l’applicazione obbligatoria dell’inversione contabile.

Tabella riepilogativa

ElementoCondizione richiestaFonte normativa/interpretativa
Requisito oggettivoConnessione diretta con funzionamento/manutenzione impianti o movimento beni/mezziArt. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/1972
Interventi tecnici qualificatiAmmodernamento, ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione impiantiArt. 3, comma 13, D.L. n. 90/1990
Servizi assimilatiMovimento persone e assistenza mezziArt. 3, comma 13, D.L. n. 90/1990
Opere portuali programmateOpere del piano regolatore = ammodernamentoArt. 1, comma 992, Legge n. 296/2006
Requisito territorialePrestazione in area portuale/aeroportuale o luogo strumentaleCass. n. 9525/2022
EsclusioniServizi resi nell’esclusivo interesse del committenteRisoluzione n. 176/2000
Pulizie e servizi genericiNon imponibilità solo se direttamente funzionali agli impiantiCircolare n. 37/2015Risposta a interpello n. 456/2021
Regime alternativoReverse charge per servizi relativi agli edificiArt. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972

Il caso

Domanda

Una società consortile per azioni che opera in regime di concessione per conto dell’Autorità di Sistema Portuale gestisce, all’interno di un porto nazionale, un edificio destinato ad archivio operativo e un capannone adibito allo stoccaggio temporaneo di materiali funzionali ai servizi marittimi. La società riceve da fornitori italiani servizi di pulizia periodica e di manutenzione ordinaria relativi ai suddetti immobili. Si richiede di chiarire se tali prestazioni debbano essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile con applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, oppure se possano beneficiare della non imponibilità prevista dall’art. 9, comma 1, n. 6, del medesimo Decreto.

Risposta

Nel caso della società consortile che opera in concessione all’interno del porto e utilizza un edificio adibito ad archivio e un capannone destinato allo stoccaggio di materiali di servizio, la qualificazione IVA delle prestazioni di pulizia e manutenzione rese da soggetti nazionali impone una verifica puntuale della compatibilità di tali interventi con il regime di non imponibilità previsto dall’art. 9, comma 1, n. 6  del D.P.R. n. 633/1972, rispetto alla disciplina del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), dello stesso Decreto.

L’art. 9, comma 1, n. 6, individua un regime di non imponibilità circoscritto ai “servizi prestati nei porti (…) che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”, precisando un ambito oggettivo che la normativa successiva ha ampliato includendo, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990, gli interventi di “rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti” e, purché resi all’interno dell’areaportuale, i servizi relativi all’assistenza ai mezzi di trasporto e al movimento delle persone.

L’art. 1, comma 992, della Legge. 296/2006 considera inoltre le opere previste dal piano regolatore portuale come attività di ampliamento e ammodernamento del porto, contribuendo a delineare l’ambito tecnico-funzionale dei servizi agevolabili.

La Cassazione, con la sentenza n. 9525/2022, ha ribadito che l’applicazione della norma dipende sia dal requisito oggettivo – natura e finalità della prestazione, che deve essere strettamente collegata alle funzioni portuali – sia dal locus, che deve essere un’area portuale qualificata, precisando che il profilo soggettivo del committente non rileva.

Anche la prassi conferma tale impostazione: l’Agenzia delle Entrate, nelle Risposte a interpello n. 467/2021 e n. 501/2020, ha chiarito che la non imponibilità si applica solo a prestazioni “squisitamente tecniche” indispensabili per la funzionalità degli impianti o per il movimento delle merci, mentre restano escluse le prestazioni eseguite nell’esclusivo interesse dell’utilizzatore dell’immobile (risoluzione n. 176/2000).

La circolare n. 37/2015, al par. 16, menziona i servizi di pulizia negli edifici portuali quali esempi di possibili operazioni non imponibili, ma la successiva Risposta n. 456/2021 ha puntualizzato che la mera ubicazione dell’immobile nell’area portuale non è sufficiente: è necessario verificare che tali attività siano direttamente funzionali agli impianti portuali o ai servizi tipici di movimentazione.

Nel caso degli immobili adibiti ad archivio e magazzino operativo, i servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria appaiono riferiti ad esigenze interne della società concessionaria e non risultano connessi alla manutenzione degli impianti portuali né al movimento delle merci in senso tecnico.

Mancando quindi il nesso diretto richiesto dall’art. 9, comma 1, n. 6, tali prestazioni devono considerarsi imponibili e, in quanto servizi relativi ad edifici, devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, che si applica anche quando l’operazione – astrattamente – non sia imponibile, poiché l’inversione contabile rimane obbligatoria per le prestazioni di pulizia e manutenzione rese su immobili.

Ne consegue che i servizi in esame non possono beneficiare della non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6 e devono essere trattati con inversione contabile con IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter).

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