3° Contenuto riservato: Nuove istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette

COMMENTO

DI ARMANDO URBANO | 30 LUGLIO 2025

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), in data 3 luglio 2025, ha sottoposto a consultazione pubblica le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire integralmente il Provvedimento del 4 maggio 2011.

Avvio della consultazione pubblica sulle nuove Istruzioni UIF

Le nuove Istruzioni mirano a recepire l’evoluzione normativa europea e le prassi operative più avanzate in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, riformulando in modo sistemico gli obblighi, le fasi e le responsabilità che incombono sui soggetti obbligati per rafforzare la qualità e l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valorizzando l’approccio professionale e responsabile da parte dei soggetti obbligati.

Struttura del provvedimento e nuovi obblighi per i professionisti

Il nuovo impianto regolatorio prevede in apertura le disposizioni preliminari, a seguire vi sono le tre parti del Provvedimento e si chiude con le disposizioni finali che stabiliscono quando entreranno in vigore le Istruzioni e prevedono la pubblicazione sul sito istituzionale della UIF di indicazioni operative di dettaglio per l’attuazione delle Istruzioni stesse.

Nella Parte prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; sono altresì previste specifiche disposizioni relative alle fasi di: i) individuazione delle anomalie; ii) esame di queste ultime e iii) segnalazione delle operazioni sospette. Ulteriori previsioni riguardano la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché i rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e gli obblighi derivanti da altre previsioni normative.

La Parte seconda contiene disposizioni relative agli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente funzionali alla segnalazione di operazioni sospette, con particolare riferimento alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di SOS. Tali disposizioni sono rivolte ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Per i destinatari sottoposti alla predetta supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate dalle medesime Autorità.

La Parte terza disciplina la registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.

Le nuove Istruzioni mettono al centro un principio fondamentale: la collaborazione attiva.

La segnalazione di un’operazione sospetta non può essere più il frutto di automatismi o cautela eccessiva, ma deve derivare da un processo valutativo documentato e ragionato, strutturato in tre fasi:

  • individuazione delle anomalie;
  • esame delle stesse;
  • eventuale segnalazione alla UIF.

Il Documento chiarisce che l’attenzione va concentrata sulle anomalie soggettive e oggettive, osservabili:

  • nell’identità del cliente (strutture opache, PEP, titolari effettivi non trasparenti);
  • nel comportamento (reticenze, operatività incoerente);
  • nella tipologia dell’operazione (movimenti ingiustificati, trasferimenti a soggetti non collegati, cryptoasset).

Un passaggio particolarmente rilevante è l’enfasi sulla verifica continua dei rapporti. La SOS può infatti riguardare non solo operazioni isolate, ma anche l’intera evoluzione del rapporto professionale, con la UIF che invita ad osservare i “cambiamenti significativi nel comportamento” del cliente.

Viene richiesto al professionista di motivare chiaramente i sospetti e di conservare traccia delle valutazioni, introducendo un livello di formalizzazione e trasparenza molto più elevato rispetto al passato.

Gli automatismi sono espressamente esclusi: la presenza di indicatori di anomalia, il superamento di soglie di importo, il semplice uso del contante, l’appartenenza del cliente a settori “a rischio” o la presenza di notizie negative non bastano, da sole, a giustificare una segnalazione di operazione sospetta.

Questo approccio responsabilizza i professionisti, ma al contempo li espone a un maggiore rischio interpretativo.

Collaborazione attiva, tracciabilità e digitalizzazione delle SOS

Per i commercialisti, le nuove disposizioni si traducono in una maggiore complessità operativa. Le attività di consulenza, assistenza fiscale o contabile devono ora essere analizzate anche in termini di coerenza con il profilo economico del cliente, valutando ogni operazione anomala rispetto al contesto in cui avviene.

La UIF invita i professionisti a:

  • dotarsi di procedure interne documentate (tracciabilità del processo valutativo e l’adozione di strumenti – anche informatici – per la selezione delle anomalie, compatibili con le dimensioni dello studio);
  • nominare un responsabile SOS, ove necessario [figura interna allo studio (non esterna), dotata di requisiti di indipendenza, autorevolezza e continuità operativa];
  • adottare strumenti di rilevazione delle anomalie coerenti con le dimensioni e i rischi dell’attività.
  • formalizzare il processo istruttorio (con la possibilità di utilizzare banche dati, strumenti informatici e anche modelli predittivi).

Inoltre, è previsto:

  • l’obbligo di riservatezza rafforzato: la segnalazione non deve contenere riferimenti identificabili ai soggetti coinvolti nel processo interno (ad esempio il nome del professionista segnalante);
  • la tempestività e qualità delle segnalazioni: la UIF valuterà non solo la quantità, ma anche la pertinenza e l’adeguatezza delle SOS, attraverso feedback periodici e flussi di ritorno personalizzati.

Il nuovo schema rafforza l’infrastruttura digitale e organizzativa della segnalazione:

  • tutte le SOS vanno inviate tramite il portale Infostat-UIF, con dati strutturati, allegati e sezioni narrative specifiche;
  • sono previsti flussi di ritorno e schede di feedback periodiche, per valutare la qualità della collaborazione attiva;
  • viene ribadita l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante e la necessità di tracciare tutte le comunicazioni.

La UIF introduce inoltre la facoltà di richiedere la sospensione di un’operazione sospetta non ancora eseguita, uno strumento già previsto ma poco utilizzato, che richiederà riflessione nei casi urgenti.

Il nuovo schema delle Istruzioni è in consultazione pubblica aperta fino a 60 giorni dalla pubblicazione del Documento e le osservazioni e le proposte, da parte dei soggetti obbligati, possono essere trasmesse tramite PEC, all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it, ovvero in forma cartacea, al seguente indirizzo: Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Divisione Normativa e rapporti istituzionali, Largo Bastia, 35, 00181, Roma. Nel caso di invio in forma cartacea una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail NCI.NRI@bancaditalia.it.

Il Documento della UIF è, senza dubbio, ambizioso, rende più coerente il sistema delle segnalazioni con il principio dell’“approccio basato sul rischio” e valorizza il giudizio professionale del segnalante.

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