SCHEDA PRATICA
DI MARCO BOMBEN | 5 GENNAIO 2026
Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato in G.U. n. 286 del 10 dicembre 2025 ed efficace dal 1° gennaio 2026, rivoluziona l’accesso alle agevolazioni fiscali per imprese esercenti arti e professioni. La novità di maggior impatto operativo riguarda senz’altro il nuovo obbligo “generalizzato” di comunicazione preventiva per i crediti d’imposta “automatici”. Per tutti i crediti d’imposta istituiti dal 1° gennaio 2026 e non soggetti ad attività istruttoria i potenziali beneficiari dovranno presentare una comunicazione ex ante (con importo del tax credit spettante e ripartizione presunta) ed una ex post (di completamento), eliminando, di fatto, l’uso automatico di tale forma agevolativa.
Fonti ufficiali
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101–111; D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184
Premessa
Il nuovo Codice degli incentivi dà attuazione alle previsioni contenute nella Legge delega del 2024 (art. 3, commi 1 e 3, lett. b, Legge n. 160/2023) e avvia per la prima volta una riforma organica dell’intero sistema degli incentivi, superando la stratificazione di regole e procedure che negli anni ha reso complesso l’accesso ai sostegni per le imprese.
La riforma opera in tre direzioni principali:
| Digitalizzazione e trasparenza | Uno dei pilastri della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già esistenti presso il Mimit: la piattaforma “Incentivi.gov.it”; e il Registro nazionale degli aiuti di Stato diventano il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”, che consentirà alle imprese di consultare, monitorare e gestire in modo integrato tutte le opportunità di sostegno disponibili. La digitalizzazione mira a semplificare le procedure, ridurre i tempi di accesso agli incentivi e garantire maggiore trasparenza e tracciabilità delle risorse pubbliche. |
| Bando-tipo e Tavolo permanente degli incentivi | Il Codice introduce: il “bando-tipo”: uno strumento standardizzato che definisce i contenuti minimi, i criteri di ammissibilità e le modalità di valutazione per tutti i procedimenti di assegnazione degli incentivi. Questo strumento permette di uniformare le procedure, ridurre le disparità tra le diverse amministrazioni e garantire una maggiore prevedibilità per le imprese; il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni, presieduta dal Ministro del Mimit, che si riunirà almeno 2 volte l’anno per definire indirizzi comuni e monitorare l’efficacia delle misure di sostegno. |
| Principio di parità lavoratori autonomi e imprese | Nel caso in cui il bando ne preveda la partecipazione: i lavoratori autonomi devono rispettare le medesime condizioni di accesso previste per le PMI ad esclusione dei requisiti il cui possesso non sia richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, che non si configurino come strettamente funzionali all’incentivo e che possano limitare la partecipazione effettiva dei lavoratori medesimi. Si stabilisce quindi la piena parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi, con impatto anche sulle quote di risorse riservate all’interno dei bandi (60% alle PMI, di cui 25% alle micro imprese). |
Il nuovo Codice mira a superare la frammentazione normativa, a ridurre i tempi di accesso agli incentivi e a garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità delle risorse pubbliche.
Nuovi adempimenti per i crediti d’imposta automatici
Il D.Lgs. n. 184/2025 si applica a tutte le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo:
- contributo a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili,
- interventi nel capitale di rischio,
- agevolazioni fiscali e contributive (applicazione parziale);
- altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
L’art. 19 del nuovo Codice prevede tuttavia una disciplina ad hoc per:
- gli incentivi fiscali e contributivi
- che si applica agli “incentivi (…) istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice” (art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 184/2025), ossia dal 1° gennaio 2026.
Rispetto ai crediti d’imposta che in linea generale rientrano tra i contributi c.d. “automatici” per i quali il Codice non trova applicazione a tutto campo, rimangono ferme oltre alla disciplina di settore, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo sopra citato che riguardano rispettivamente:
– comunicazione preventiva;
– registrazione aiuti di Stato.
A tali agevolazioni sono inoltre applicabili le definizioni di “credito inesistente” e di “credito non spettante” previste dal D.Lgs. n. 74/2000:
| NOZIONE | CARATTERISTICHE |
| Credito d’imposta inesistente | Crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. |
| Credito d’imposta non spettante | Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. |
Contenuto e tempistiche della comunicazione preventiva
L’art. 19, comma 2 del Codice prevede che nel caso di incentivi fiscali:
- istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2026
- fruiti nella forma del credito d’imposta
- che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria (c.d. “automatici”)
la fruizione dell’agevolazione “salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente”.
La comunicazione deve specificare le seguenti informazioni:
| CONTENUTO COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
| Importo totale del credito d’imposta spettante Curva di utilizzo pluriennale (presunta ripartizione negli anni della fruizione) Dati aggiuntivi ex disciplina speciale (es. CUP, fatture) |
La comunicazione deve essere trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze:
- mensilmente,
- oppure secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalle norme che disciplinano l’incentivo.
I contribuenti dovranno provvedere altresì alle ulteriori comunicazioni eventualmente previste dalla disciplina dell’incentivo, dopo l’avvenuto sostenimento delle spese previste: si tratta delle comunicazioni ex post recentemente previste, ad esempio, in relazione ai beni c.d. “Transizione 5.0” o “Industria 4.0”.
I crediti di imposta sono attivati:
– sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento,
– con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative.
I predetti provvedimenti definiscono le attività di monitoraggio nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l’attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l’illegittima fruizione.
Registrazione aiuti di Stato
Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che “l’Autorità responsabile” abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto:
- nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)
- e nei registri SIAN e SIPA.
Bisognerà attendere per capire meglio le conseguenze di tale previsione per l’utilizzo dei crediti in compensazione posto che a oggi la suddetta registrazione è anticipata dall’indicazione dell’aiuto nell’apposito prospetto del quadro RS del modello Redditi.
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