3° Contenuto riservato: Pericolo di fuga e misure cautelari nella procedura di estradizione passiva

DIRITTO PENALE

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 1921 del 16 gennaio 2025

Nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez.1 n. 50746 del 3/11/2023; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinché risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016 e Sez. 1 n. 50746 del3/11/2023). Il pericolo di fuga, pur dovendo ancorarsi a concreti elementi, non richiede l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento (o condotte prodromiche), ma è sufficiente accertare un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estradando, tale da imporre un intervento cautelare (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019;Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013). 

Avv. Mariangela Di Biase

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