3° Contenuto Riservato: Plastic e sugar Tax: nuovo rinvio al 31 dicembre 2026

COMMENTO

DI ETTORE SBANDI, FEDERICA DI GIUSEPPE, GIUSEPPE FRIGIONE | 28 OTTOBRE 2025

Il Governo propone la proroga della sugar e della plastic tax, le imposte indirette sul consumo di manufatti con singolo impiego e sulle bevande edulcorate, che sono state introdotte nel 2020 ed oggetto di continui rinvii ormai giunti al quinto anno. Si tratta di un intervento chiesto da più parti associative e che, tuttavia, si presenta come ennesimo rinvio e non come abrogazione dei due tributi, evento che costringe le imprese ad un attento monitoraggio, perché la gestione della tematica è complessa e non usuale. Lo schema dei tributi, infatti, segue quello delle accise e, più precisamente, delle imposte di fabbricazione e di consumo, pur restando estranei all’alveo di applicazione del TU delle Accise n. 504/1995. Restano però forti analogie e, in aggiunta, molti temi aperti, tra i quali il corretto inquadramento del soggetto obbligato, dei fenomeni di traslazione, dei rimborsi o delle esclusioni oggettive.

La genesi delle due imposte

Le due misure sono state introdotte per mezzo della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 634652), nell’ambito della strategia di fiscalità ambientale volta a incentivare comportamenti sostenibili:

  • la plastic tax è un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), ossia i prodotti in plastica monouso destinati a contenere o proteggere merci o alimenti. L’aliquota prevista è pari a 0,45 €/kg di plastica vergine;
  • la sugar tax trova applicazione per le bevande edulcorate, con aliquote fissate in 10 €/hl per i prodotti finiti e 0,25 €/kg per i concentrati. Il Decreto “MEF” 12 maggio 2021 ha disciplinato le modalità applicative della sugar tax, definendo termini dichiarativi, modalità di versamento e casistiche di esenzione.

Come funzionano le due imposte

Plastic tax

La plastic tax si applica ai manufatti con singolo impiego contenenti plastica vergine, come bottiglie, tappi, vaschette, pellicole e imballaggi monouso. Sono esclusi i prodotti compostabili certificati e i MACSI (Manufatti a Singolo Impiego) realizzati con materiale riciclato, sebbene siano previsti obblighi di reportistica.

I soggetti obbligati al pagamento sono:

  • fabbricanti nazionali dei manufatti;
  • gli importatori di prodotti provenienti da Paesi terzi;
  • gli acquirenti intracomunitari, per gli acquisti effettuati in ambito UE;
  • cedenti dei MACSI nelle operazioni B2C, se il fornitore non è residente in Italia.

L’imposta diventa esigibile al momento della cessione o dell’importazione ed è previsto il diritto a rimborso in caso di distruzione o esportazione dei prodotti.

Proprio la complessità di rilevazione delle quantità e dei movimenti rappresenta una delle principali criticità operative: le imprese dovrebbero predisporre sistemi informatici dedicati per registrare pesi, materiali e destinazioni, al fine di garantire la corretta determinazione dell’imposta e l’eventuale richiesta di rimborso.

Sugar tax

La sugar tax, invece, riguarda il consumo di bevande analcoliche con zuccheri o edulcoranti aggiunti, siano esse finite o destinate a essere diluite, di cui alle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea.

I soggetti passivi sono i fabbricanti nazionali e gli importatori, che devono presentare una dichiarazione periodica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e versare l’imposta sulla base delle quantità immesse in consumo.

Anche in questo caso emergono criticità di tracciamento e misurazione: i produttori dovrebbero rilevare i volumi esatti di zuccheri o edulcoranti presenti nelle bevande, gestendo flussi di dati complessi e dichiarazioni che richiedono uniformità analitica nei controlli di laboratorio.

Le due imposte condividono dunque una struttura tecnica articolata, che comporta un significativo onere amministrativo e tecnologico per i soggetti obbligati, oltre a una necessaria revisione dei sistemi ERP e dei processi di rendicontazione interna.

Una lunga serie di rinvii

Dalla loro introduzione, le due imposte non sono mai divenute operative. Il Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, art. 133) ne differì per la prima volta l’applicazione al 1° gennaio 2021, per sostenere le imprese durante l’emergenza pandemica.

Negli anni successivi la decorrenza è stata più volte rinviata – dapprima al 2022, poi al 2023, successivamente al 2024 e al 2025 – attraverso provvedimenti di bilancio e decreti di proroga.

Nel giugno 2025 il Governo aveva già posticipato la sugar tax al 1° gennaio 2026; ora, con la decisione anticipata nel DPB 2026, entrambe le imposte vengono rinviate al 31 dicembre 2026, mantenendone sospesa l’efficacia per l’intero esercizio 2026.

La scelta conferma la linea di continuità adottata negli ultimi anni, volta a evitare impatti economici immediati su comparti produttivi e distributivi già caratterizzati da margini ridotti e costi crescenti.

La proroga risponde a esigenze di politica economica e industriale, sostenendo la competitività delle imprese operanti in settori sensibili – packaging, beverage e grande distribuzione.

Sul piano contabile, la misura comporta la sterilizzazione del gettito potenziale, già previsto ma mai realizzato, senza incidere sui saldi di bilancio.

Il Governo conferma così la volontà di preservare la stabilità dei costi di produzione nel breve periodo, pur rinviando strumenti di fiscalità ecologica che avrebbero potuto contribuire agli obiettivi di transizione ambientale.

Il quadro europeo

Nel contesto europeo la situazione è diversa.

La Dir. UE n. 2019/904  (Single-Use Plastics Directive) ha spinto numerosi Stati membri ad adottare tributi ambientali.

In Spagna, dal 2023, è in vigore un’imposta di 0,45 €/kg sulla plastica non riciclata, sostanzialmente analoga a quella italiana ma già operativa.

FranciaRegno UnitoBelgio e Portogallo applicano contributi o tariffe ambientali su imballaggi monouso, mentre nel comparto delle bevande edulcorate diversi Paesi – tra cui FranciaRegno UnitoIrlanda e Paesi Bassi – impongono tasse proporzionali al contenuto zuccherino.

La frammentazione dei regimi fiscali europei impone alle imprese una mappatura puntuale delle normative nazionali, con impatti diretti su prezzietichettatura e pianificazione logistica.

Per i gruppi italiani che operano in più Paesi UE (o, se si vuole, extra UE), la compliance ambientale e fiscale diventa quindi essenziale per garantire uniformità di trattamento e per ridurre i rischi di disallineamento normativo, perché il quadro unionale è ad oggi frammentato, come lo è quello internazionale, e la mappatura dei ruolidei beni e dei regimi territoriali è fondamentale anche per la corretta gestione degli adempimenti commerciali, di pricing o nella scelta di esplorazione di nuovi mercati.

Osservazioni operative

Il rinvio al 31 dicembre 2026 rappresenta una sospensione temporanea, che pone in capo alle imprese dei settori interessati l’onere di continuare a monitorare gli sviluppi normativi, valutando sin d’ora l’impatto potenziale delle future applicazioni e predisponendo strumenti di tracciabilità dei materiali e rendicontazione ambientale.

La fase di proroga può diventare un’occasione per anticipare l’adeguamento dei processi produttivi, in linea con le best practice europee e con le strategie ESG ormai integrate nei modelli di business.

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