3° Contenuto Riservato: Scissione: responsabilità tributaria senza limiti

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 23 LUGLIO 2026

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23171/2026, ribadisce che la società beneficiaria di una scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi ai periodi d’imposta precedenti all’operazione. La pronuncia chiarisce inoltre i limiti delle eccezioni sulla notifica degli atti e conferma la possibilità di condannare la parte che promuove un contenzioso manifestamente infondato per abuso del processo.

Premessa

La riorganizzazione aziendale, e in particolare l’istituto della scissione, non è e non può mai trasformarsi in una comoda lavanderia per le pendenze erariali.

Il legislatore tributario, ben consapevole del rischio di derive elusive volte a svuotare le casse dei debitori principali, ha da tempo blindato la pretesa impositiva fissando un principio inderogabile.

La norma parla chiaro: la società beneficiaria della scissione, anche qualora parziale, risponde in solido e in modo illimitato per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e i debiti della società scissa riguardanti i periodi d’imposta antecedenti all’operazione straordinaria.

Si tratta di una responsabilità oggettiva che si trasferisce per “contagio” societario, rendendo la beneficiaria un coobbligato a tutti gli effetti, su cui l’Amministrazione finanziaria può legittimamente e direttamente rivalersi.

La responsabilità solidale della società beneficiaria nella scissione

A ricordarci quanto sia impervio il tentativo di sottrarsi a questa vera e propria tagliola normativa, interviene una recente e tranciante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 23171 pubblicata nel luglio 2026.

La vicenda trae origine dalla notifica di un’intimazione di pagamento a una società beneficiaria di scissione, per il recupero di imposte assortite(IRPEF, IRES, IVA) cristallizzate in ben dieci cartelle esattoriali originariamente emesse a carico della società scissa.

Di fronte alla pretesa dell’Agente della riscossione, la beneficiaria ha tentato di difendersi sfoderando un armamentario di eccezioni che, a voler essere generosi, potremmo definire destinate al naufragio sin dal principio.

Le eccezioni sulla notifica telematica respinte dalla Cassazione

Il primo, disperato baluardo difensivo si è infranto sullo scoglio del formalismo legato alla notifica telematica.

La parte intimata eccepiva l’inesistenza giuridica della notifica per il solo fatto che l’indirizzo PEC del mittente non risultasse iscritto nei pubblici registri.

La Suprema Corte, confermando un orientamento ormai granitico che mal tollera le perdite di tempo, ha smontato questa tesi. Non vi è alcuna nullità se l’indirizzo telematico è palesemente e testualmente riconducibile all’Ente della riscossione.

Per invalidare l’atto, il contribuente non può limitarsi a una sterile caccia all’errore di rubrica, ma deve dimostrare di aver subito un pregiudizio sostanziale e concreto al proprio diritto di difesa.

Se la posta certificata arriva a destinazione e il mittente è inequivocabile, aggrapparsi all’assenza dall’elenco pubblico è un mero esercizio di stile.

Cartelle di pagamento e obblighi del coobbligato solidale

Ma è sui restanti motivi di doglianza che i giudici di legittimità offrono gli spunti più critici e severi. La società beneficiaria lamentava l’invalidità derivata dell’intimazione per la mancata notifica, nei propri confronti, delle cartelle di pagamento prodromiche, accusando altresì l’atto finale di un insanabile difetto di motivazione per via del mero richiamo per relationem ad atti asseritamente sconosciuti.

Su questo punto la Cassazione è stata lapidaria: ai fini della riscossione contro il coobbligato solidale illimitatamente responsabile, è ampiamente sufficiente la notifica della cartella di pagamento al debitore principale.

Non sussiste alcun obbligo per il Fisco di duplicare gli adempimenti notificando nuovamente gli atti pregressi alla società beneficiaria.

Allo stesso modo, l’intimazione ad adempiere è un atto vincolato e standardizzato per il quale basta il puro e semplice richiamo alla cartella già regolarmente notificata alla scissa.

La chiosa della Corte sul punto è particolarmente pungente e suona come un monito per i professionisti che tentano la via dell’amnesia strategica: chi subentra in un’operazione di scissione ha la piena possibilità e il dovere, attraverso i propri organi societari, di acquisire l’esatta cognizionedella situazione debitoria della scissa, ivi incluse tutte le pendenze tributarie.

In parole povere: chi pone in essere un’operazione straordinaria deve fare le dovute verifiche interne. Giocare a fare lo struzzo, sostenendo in giudizio di non conoscere i debiti pregressi per difetto di notifica diretta, è un azzardo processuale che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento.

Abuso del processo e condanna aggravata

Un azzardo che, in questa fattispecie, ha presentato un conto decisamente salato. I Supremi Giudici non si sono limitati a respingere il ricorso bollandolo come manifestamente infondato, ma hanno ravvisato i palesi estremi per una condanna per abuso del processo.

Oltre alle spese di giudizio liquidate in diecimila euro, la società è stata colpita da un’ulteriore sanzione equitativa di diecimila euro a favore delle controparti e dal versamento di ulteriori cinquemila euro alla Cassa delle ammende.

La morale di questa vicenda è tanto amara quanto inequivocabile: nell’era della riscossione telematica e della solidarietà passiva inesorabile, imbastire contenziosi fondati su cavilli formali di bassissima lega e su finte ignoranze non è soltanto un esercizio inutile, ma si trasforma invariabilmente in un doloroso boomerang economico.

Riferimenti normativi: 

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.