SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 16 FEBBRAIO 2026
A decorrere dal 22 gennaio 2026 è operativo il portale ENEA attraverso cui trasmettere la comunicazione degli interventi che beneficiano delle seguenti detrazioni fiscali:
– risparmio energetico (“Ecobonus”);
– recupero del patrimonio edilizio che comporti un risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
– acquisto di grandi elettrodomestici con particolari requisiti energetici (“Bonus mobili”).
Fonti ufficiali
Art. 16-bis, TUIR; artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013; Art. 119, D.L n. 34/2020
La comunicazione
Come noto, il contribuente che intende fruire delle detrazioni previste:
- per il risparmio energetico (“Ecobonus”);
- per il recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico (“Bonus Casa”);
- per il bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici;
è tenuto ad inviare apposita comunicazione all’ENEA.
Il portale ENEA attraverso il quale inviare la documentazione richiesta (schede descrittive e asseverazioni) viene periodicamente aggiornato al fine di allineare lo stesso alla normativa vigente. L’ultimo aggiornamento è avvenuto in data 22 gennaio 2026.
Interventi da comunicare
| BONUS RISPARMIO ENERGETICO | ||||
| Categoria intervento | Componenti e tecnologie | Aliquota di detrazione | ||
| 2024 | 2025 – 2026 | 2027 | ||
| Serramenti e infissi | 50% | 50 o 36% (*) | 36% o 30% (*) | |
| Schermature solari | ||||
| Caldaie a condensazione | 50% | – | – | |
| Riqualificazione globale dell’edificio | Pompe di calore Scaldacqua a PDC Coibentazione involucro opaco Collettori solari Generatori ibridi Sistemi di building automation Microcogeneratori | 65% | 50% o 36%(*) | 36% o 30% (*) |
| Caldaie condensazione classe A+ sistema di termoregolazione evoluto Generatori di aria calda a condensazione | 65% | – | – | |
| Interventi su parti comuni dei condomini | Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente | 70% | 50% o 36% (*) | 36% o 30% (*) |
| Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro | 75% | |||
| Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico | 80% | |||
| Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico | 85% | |||
| (*) A seconda che si tratti dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale oppure di “altri immobili” (diversi dall’abitazione principale). | ||||
| BONUS CASA / BONUS MOBILI | |
| Intervento | Descrizione |
| Coibentazione dell’involucro opaco disperdente | riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno |
| Sostituzione degliinfissi | riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi |
| Impianti tecnologici | installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto (detrazione ammissibile per le spese sostenute entro il 2024) sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto (detrazione ammissibile per le spese sostenute entro il 2024) pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto microcogeneratori (Pe < 50 kWe) scaldacqua a pompa di calore generatori di calore a biomassa installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo, i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019) teleriscaldamento installazione di sistemi di termoregolazione e building automation |
| Elettrodomestici (spesa sostenuta nel 2026 collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato dal 1° gennaio 2025) | forni frigoriferi lavastoviglie piani cottura elettrici lavasciuga lavatrici asciugatrici |
Il portale
Si tratta di un portale unico (https://bonusfiscali.enea.it/) per l’inserimento dei dati relativi sia all’Ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica sia al Bonus Casa (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986).
Tramite tale indirizzo web si accede ad un’area di smistamento unica, nella quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione relativa:
- agli interventi di risparmio energetici classici (compreso il bonus facciate);
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico (compreso il bonus arredi).
L’obiettivo è fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.
È possibile accedere al servizio on line solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Termine per l’invio
La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti.
| DATA FINE LAVORI | |
| Bonus casa | Si può considerare la dichiarazione di fine lavori del direttore dei lavori se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista; per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico |
| Ecobonus | La decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del collaudo finale dei lavori che può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per es. vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. n. 37/2008 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta a tal fine) |
| No autocertificazione | Non è ritenuta valida un’autocertificazione del contribuente |
| Lavori a cavallo d’anno | Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta e relativi al medesimo intervento, l’invio all’ENEA va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione. Nella Comunicazione all’ENEA vanno indicate le spese complessivamente sostenute durante i lavori, fermo restando che, per quanto riguarda le detrazioni, trova applicazione il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà essere detratto con la dichiarazione dei redditi da presentare l’anno successivo e relativa all’anno di sostenimento della spesa |
| Lavori conclusi nell’anno con spese nell’anno successivo | Per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda va inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente può integrare la scheda originariamente inviata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione |
Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026:
- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio);
- per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
| Attestazione del corretto invio |
| E-mail di avvenuto ricevimento della scheda che ENEA invia al contribuente |
| Stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) e la data di invio. Il codice CPID, infatti, viene assegnato quando l’invio dei dati è andato a buon fine |
Omessa comunicazione
In caso di omessa comunicazione di dati inerenti i lavori ammessi al Bonus Casa non si decade dall’agevolazione. Per quanto riguarda invece l’ecobonus, l’Agenzia delle entrate ha espresso la sua posizione in diversi documenti di prassi. Da ultimo nella C.M. n. 17/2023. In dettaglio:
| Tipologia di detrazione | Decadenza per omessa comunicazione | Remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) |
| Ecobonus ordinario | SI | Applicabile |
| Super-ecobonus | SI | Non applicabile (interpello n. 406/2023) |
| Recupero patrimonio edilizio con risparmio energetico | – |
Giurisprudenza
Se l’orientamento della prassi dell’Agenzia appare ben delineato, lo stesso non si può sostenere per la giurisprudenza. Diverse sono le pronunce che hanno avallato la decadenza ed altre che la hanno negata, in caso di omessa comunicazione all’ENEA (pronunce ora applicabili anche all’omissione della nuova comunicazione all’ENEA di cui al citato art. 3, D.L. n. 39/2024).
Si riporta, di seguito, un quadro riassuntivo delle posizioni espresse nelle pronunce della Cassazione nel merito, fino alla recente Ordinanza n. 19309/2024 del 12 luglio 2024.
| Pronuncia | Decadenza | Rif. Cass. |
| La comunicazione non trasmessa entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite la remissione in bonis va considerato un inadempimento ad un obbligo imprescindibile, che comporta la decadenza dalla detrazione fiscale | SI | Ord. n. 34151/2022 |
| Dall’esame della normativa (Legge n. 296/2006 e successive modifiche) e delle corrispondenti disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod.), non si deduce la perdita del diritto alla detrazione al mancato/ritardato invio di una comunicazione che ha una mera finalità statistica | NO | Sent. n. 7657/2024 |
| La mancata trasmissione della comunicazione comporta la perdita del diritto al beneficio, poiché tale obbligo serve a prevenire possibili frodi ed a permettere la verifica della presenza dei requisiti richiesti. | SI | Ord. n. 15178/2024 |
| A conferma della Sent. 21 marzo 2024, n. 7657, viene ribadito che: in assenza di una chiara disposizione normativa in tal senso, la decadenza non può essere dedotta neanche attraverso un’interpretazione complessiva della normativa primaria e secondaria. La comunicazione all’ENEA ha, peraltro, una mera finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, e non costituisce un requisito essenziale per accedere al beneficio fiscale. | NO | Ord. n. 19309/2024 |
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise