3° Contenuto Riservato: Portale ENEA 2026

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 16 FEBBRAIO 2026

A decorrere dal 22 gennaio 2026 è operativo il portale ENEA attraverso cui trasmettere la comunicazione degli interventi che beneficiano delle seguenti detrazioni fiscali:
– risparmio energetico (“Ecobonus”);
– recupero del patrimonio edilizio che comporti un risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
– acquisto di grandi elettrodomestici con particolari requisiti energetici (“Bonus mobili”).

Fonti ufficiali

Art. 16-bis, TUIR; artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013; Art. 119, D.L n. 34/2020

La comunicazione

Come noto, il contribuente che intende fruire delle detrazioni previste:

  • per il risparmio energetico (“Ecobonus”);
  • per il recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico (“Bonus Casa”);
  • per il bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici;

è tenuto ad inviare apposita comunicazione all’ENEA.

Il portale ENEA attraverso il quale inviare la documentazione richiesta (schede descrittive e asseverazioni) viene periodicamente aggiornato al fine di allineare lo stesso alla normativa vigente. L’ultimo aggiornamento è avvenuto in data 22 gennaio 2026. 

Interventi da comunicare  

BONUS RISPARMIO ENERGETICO
Categoria
intervento
Componenti e tecnologieAliquota di detrazione
20242025 – 20262027
 Serramenti e infissi50%50 o 36% (*)36% o 30% (*)
Schermature solari
Caldaie a condensazione50%
Riqualificazione globale dell’edificioPompe di calore
Scaldacqua a PDC  
Coibentazione involucro opaco
 Collettori solari
 Generatori ibridi
Sistemi di building automation
 Microcogeneratori
65%50% o 36%(*)36% o 30% (*)
Caldaie condensazione classe A+ sistema di termoregolazione evoluto
Generatori di aria calda a condensazione
65%
Interventi su parti comuni dei condominiCoibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente70%50% o 36% (*)36% o 30% (*)
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro75%
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico80%
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico85%
(*) A seconda che si tratti dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale oppure di “altri immobili” (diversi dall’abitazione principale).
BONUS CASA / BONUS MOBILI
InterventoDescrizione
 Coibentazione
dell’involucro opaco
disperdente
riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
Sostituzione degliinfissiriduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
 Impianti tecnologiciinstallazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto (detrazione ammissibile per le spese sostenute entro il 2024)
sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto (detrazione ammissibile per le spese sostenute entro il 2024)
pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto  
microcogeneratori (Pe < 50 kWe)
scaldacqua a pompa di calore
generatori di calore a biomassa
installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo, i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019)
teleriscaldamento
installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
Elettrodomestici (spesa sostenuta nel 2026 collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato dal 1° gennaio 2025)forni
frigoriferi
lavastoviglie
piani cottura elettrici
lavasciuga
lavatrici asciugatrici

Il portale

Si tratta di un portale unico (https://bonusfiscali.enea.it/) per l’inserimento dei dati relativi sia all’Ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica sia al Bonus Casa (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986).

Tramite tale indirizzo web si accede ad un’area di smistamento unica, nella quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione relativa:

  • agli interventi di risparmio energetici classici (compreso il bonus facciate);
  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico (compreso il bonus arredi).

L’obiettivo è fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.

È possibile accedere al servizio on line solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Termine per l’invio

La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti.

DATA FINE LAVORI
Bonus casaSi può considerare la dichiarazione di fine lavori del direttore dei lavori se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista; per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico
EcobonusLa decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del collaudo finale dei lavori che può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per es. vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. n. 37/2008 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta a tal fine)
No autocertificazioneNon è ritenuta valida un’autocertificazione del contribuente
Lavori a cavallo d’annoPer i lavori eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta e relativi al medesimo intervento, l’invio all’ENEA va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione.
Nella Comunicazione all’ENEA vanno indicate le spese complessivamente sostenute durante i lavori, fermo restando che, per quanto riguarda le detrazioni, trova applicazione il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà essere detratto con la dichiarazione dei redditi da presentare l’anno successivo e relativa all’anno di sostenimento della spesa
Lavori conclusi nell’anno con spese nell’anno successivoPer i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda va inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente può integrare la scheda originariamente inviata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione

Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026:

  • per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio);
  • per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
Attestazione del corretto invio
E-mail di avvenuto ricevimento della scheda che ENEA invia al contribuente
Stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) e la data di invio. Il codice CPID, infatti, viene assegnato quando l’invio dei dati è andato a buon fine

Omessa comunicazione

In caso di omessa comunicazione di dati inerenti i lavori ammessi al Bonus Casa non si decade dall’agevolazione. Per quanto riguarda invece l’ecobonus, l’Agenzia delle entrate ha espresso la sua posizione in diversi documenti di prassi. Da ultimo nella C.M. n. 17/2023. In dettaglio:

Tipologia di detrazioneDecadenza per omessa comunicazioneRemissione in bonis
(art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012)
Ecobonus ordinarioSIApplicabile
Super-ecobonusSINon applicabile
(interpello n. 406/2023)
Recupero patrimonio edilizio con risparmio energetico 

Giurisprudenza

Se l’orientamento della prassi dell’Agenzia appare ben delineato, lo stesso non si può sostenere per la giurisprudenza. Diverse sono le pronunce che hanno avallato la decadenza ed altre che la hanno negata, in caso di omessa comunicazione all’ENEA (pronunce ora applicabili anche all’omissione della nuova comunicazione all’ENEA di cui al citato art. 3, D.L. n. 39/2024).

Si riporta, di seguito, un quadro riassuntivo delle posizioni espresse nelle pronunce della Cassazione nel merito, fino alla recente Ordinanza n. 19309/2024 del 12 luglio 2024.

PronunciaDecadenzaRif. Cass.
La comunicazione non trasmessa entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite la remissione in bonis va considerato un inadempimento ad un obbligo imprescindibile, che comporta la decadenza dalla detrazione fiscaleSIOrd. n. 34151/2022
Dall’esame della normativa (Legge n. 296/2006 e successive modifiche) e delle corrispondenti disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod.), non si deduce la perdita del diritto alla detrazione al mancato/ritardato invio di una comunicazione che ha una mera finalità statisticaNOSent. n. 7657/2024
La mancata trasmissione della comunicazione comporta la perdita del diritto al beneficio, poiché tale obbligo serve a prevenire possibili frodi ed a permettere la verifica della presenza dei requisiti richiesti.SIOrd. n. 15178/2024
A conferma della Sent. 21 marzo 2024, n. 7657, viene ribadito che: in assenza di una chiara disposizione normativa in tal senso, la decadenza non può essere dedotta neanche attraverso un’interpretazione complessiva della normativa primaria e secondaria.
La comunicazione all’ENEA ha, peraltro, una mera finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, e non costituisce un requisito essenziale per accedere al beneficio fiscale.
NOOrd. n. 19309/2024

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