3° Contenuto Riservato: Premi INAIL: fissata al 13,02% la misura 2026 per raggi X, radioattività e agricoltura

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 13 NOVEMBRE 2025

Con la Circolare INAIL n. 53 del 28 ottobre 2025, l’Istituto fissa gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione dei premi e contributi per il solo anno 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 128, della Legge n. 147/2013. La riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali per l’uso di raggi X e sostanze radioattive e ai contributi assicurativi agricoli, per i quali le tariffe non sono state ancora aggiornate.

Premessa

La riduzione dei premi INAIL è prevista dall’art. 1, comma 128 della Legge n. 147/2013, in attesa dell’aggiornamento delle tariffe di premio. A tal fine, con il D.M. 30 settembre 2025, approvato sulla base della Delibera n. 128 del CdA INAIL del 27 giugno 2025, è stata confermata la possibilità di riduzione per alcuni premi speciali, fissando gli Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028 e la percentuale di riduzione al 13,02% per il 2026.

Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2026

Per l’anno 2026, la riduzione non si applica in generale, ma è limitata a:

  1. Premi speciali per l’assicurazione contro malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive, ai sensi della Legge n. 93/1958.
  2. Contributi agricoli della gestione INAIL agricoltura riscossi in forma unificata dall’INPS.

Esclusi dalla riduzione i premi/contributi che subiranno un aggiornamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2026.

Indici di Gravità Medi 2026-2028 e misura della riduzione 2026

Gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 sono stati aggiornati e approvati con il decreto interministeriale 30 settembre 2025. Tali indici sono il parametro di riferimento per valutare la riduzione spettante.

Per l’anno 2026, la riduzione è fissata al 13,02%.

Essa è applicabile esclusivamente ai premi/contributi sopra menzionati e solo se le tariffe di riferimento non sono state ancora oggetto di revisione.

Criteri di applicazione della riduzione

La Circolare INAIL n. 25/2014 e la Circolare congiunta INAIL n. 32 e INPS n. 83/2014 individuano due criteri distinti, a seconda dell’anzianità dell’attività.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per imprese attive da oltre 2 anni (cioè prima del 3 gennaio 2024):

  • si confronta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) con l’Indice di Gravità Medio (IGM);
  • il confronto serve a premiare chi ha avuto un minor tasso infortunistico, applicando la riduzione solo se l’IGA è inferiore all’IGM.

Attività iniziata da non oltre un biennio

Per imprese con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024:

  • la riduzione è richiedibile su domanda;
  • il richiedente deve attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la domanda deve essere presentata entro la scadenza del primo biennio di attività.

Se la richiesta di riduzione era già stata presentata e accolta nel biennio 2024-2025non è necessario ripresentarla per ottenere lo sgravio 2026 al 13,02%.

Modalità operative di richiesta

Le modalità variano in base al settore come sotto indicato.

Settore Raggi X e Sostanze Radioattive

  • Presentazione tramite servizio online “Riduzione Legge 147/2013 Polizze Speciali” su www.inail.it → servizi online.

Settore Agricoltura

  • Compilazione del modulo “Riduzione Legge 147-2013 primo biennio Agricoltura”, disponibile sul sito INAIL.
  • Invio tramite PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale: dcod@postacert.inail.it
  • L’INAIL provvederà poi a comunicare all’INPS l’elenco dei soggetti aventi diritto.

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