COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 13 NOVEMBRE 2025
Con la Circolare INAIL n. 53 del 28 ottobre 2025, l’Istituto fissa gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione dei premi e contributi per il solo anno 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 128, della Legge n. 147/2013. La riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali per l’uso di raggi X e sostanze radioattive e ai contributi assicurativi agricoli, per i quali le tariffe non sono state ancora aggiornate.
Premessa
La riduzione dei premi INAIL è prevista dall’art. 1, comma 128 della Legge n. 147/2013, in attesa dell’aggiornamento delle tariffe di premio. A tal fine, con il D.M. 30 settembre 2025, approvato sulla base della Delibera n. 128 del CdA INAIL del 27 giugno 2025, è stata confermata la possibilità di riduzione per alcuni premi speciali, fissando gli Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028 e la percentuale di riduzione al 13,02% per il 2026.
Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2026
Per l’anno 2026, la riduzione non si applica in generale, ma è limitata a:
- Premi speciali per l’assicurazione contro malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive, ai sensi della Legge n. 93/1958.
- Contributi agricoli della gestione INAIL agricoltura riscossi in forma unificata dall’INPS.
Esclusi dalla riduzione i premi/contributi che subiranno un aggiornamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2026.
Indici di Gravità Medi 2026-2028 e misura della riduzione 2026
Gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 sono stati aggiornati e approvati con il decreto interministeriale 30 settembre 2025. Tali indici sono il parametro di riferimento per valutare la riduzione spettante.
Per l’anno 2026, la riduzione è fissata al 13,02%.
Essa è applicabile esclusivamente ai premi/contributi sopra menzionati e solo se le tariffe di riferimento non sono state ancora oggetto di revisione.
Criteri di applicazione della riduzione
La Circolare INAIL n. 25/2014 e la Circolare congiunta INAIL n. 32 e INPS n. 83/2014 individuano due criteri distinti, a seconda dell’anzianità dell’attività.
Attività iniziata da oltre un biennio
Per imprese attive da oltre 2 anni (cioè prima del 3 gennaio 2024):
- si confronta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) con l’Indice di Gravità Medio (IGM);
- il confronto serve a premiare chi ha avuto un minor tasso infortunistico, applicando la riduzione solo se l’IGA è inferiore all’IGM.
Attività iniziata da non oltre un biennio
Per imprese con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024:
- la riduzione è richiedibile su domanda;
- il richiedente deve attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la domanda deve essere presentata entro la scadenza del primo biennio di attività.
Se la richiesta di riduzione era già stata presentata e accolta nel biennio 2024-2025, non è necessario ripresentarla per ottenere lo sgravio 2026 al 13,02%.
Modalità operative di richiesta
Le modalità variano in base al settore come sotto indicato.
Settore Raggi X e Sostanze Radioattive
- Presentazione tramite servizio online “Riduzione Legge 147/2013 Polizze Speciali” su www.inail.it → servizi online.
Settore Agricoltura
- Compilazione del modulo “Riduzione Legge 147-2013 primo biennio Agricoltura”, disponibile sul sito INAIL.
- Invio tramite PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale: dcod@postacert.inail.it
- L’INAIL provvederà poi a comunicare all’INPS l’elenco dei soggetti aventi diritto.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 128
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1121 e 1122
- D.M. 22 aprile 2014
- D.M. 30 settembre 2025
- INPS, Circolare 1 luglio 2014, n. 83
- INAIL, Circolare 1 luglio 2014, n. 32
- INAIL, Circolare 25 luglio 2014, n. 25
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