3° Contenuto Riservato: Principali scadenze 1-15 marzo 2026 – Focus sulla registrazione dei contratti dei fondi rustici

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 25 FEBBRAIO 2026

Nel periodo che va dal 1° al 15 marzo 2026 non ci sono particolari scadenze degne di nota, oltre ai consueti adempimenti di inizio e metà mese. In particolare, vale la pena di citare: la registrazione e il pagamento dell’imposta di registro, entro il 2 marzo, sui contratti di affitto dei fondi rustici; la trasmissione, entro il 2 marzo, della comunicazione relativa alla liquidazione periodica IVA (LIPE) del quarto trimestre 2025; la regolarizzazione, entro il 2 marzo, mediante ravvedimento operoso del versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Mod. Redditi 2025 entro il termine ultimo del 1° dicembre 2025 e la presentazione, entro il 9 marzo, dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Le principali scadenze del periodo

1 marzo – Domenica

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

1 marzo – Domenica

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

2 marzo – Lunedì

COMUNICAZIONE – Comunicazione periodica intermediari finanziari

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.

2 marzo – Lunedì

COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

2 marzo – Lunedì

DICHIARAZIONI – Modello Redditi SC – Presentazione

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 30 aprile 2025 (il termine è l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio).

Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Modalità – La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

2 marzo – Lunedì

COMUNICAZIONE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

2 marzo – Lunedì

COMUNICAZIONE – Fondi rustici – Registrazione e versamento per contratti di affitto

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – I contratti d’affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell’anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell’imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).

Soggetti obbligati – Soggetti che risultano essere titolari di contratti d’affitto di fondi rustici.

Modalità – La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l’oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell’imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

2 marzo – Lunedì

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità – Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

2 marzo – Lunedì

IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di gennaio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

  1. il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
  2. l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
  4. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  • nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

2 marzo – Lunedì

IVA – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell’anno precedente.

È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.

Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Modalità – Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

2 marzo – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Pagamento della terza rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell’anno precedente.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

2 marzo – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.

Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità – Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente.

2 marzo – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.

Soggetti obbligati – Compagnie di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

2 marzo – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta di bollo su fatture elettroniche – Versamento trimestrale

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno precedente.

Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.

Modalità – Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

2 marzo – Lunedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento secondo acconto imposte – Entro 90 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Mod. Redditi 2025.

Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo, la sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I codici tributo da utilizzare per l’indicazione della sanzione sono i seguenti:

  • 8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF;
  • 8907 – Sanzione pecuniaria IRAP;
  • 8942 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
  • 8943 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
  • 8944 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011;
  • 8945 – Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive;
  • 8918 – IRES – Sanzione pecuniaria;
  • 8908 – Sanzione pecuniaria altre imposte dirette.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:

  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF;
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES;
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP;
  • 1940 – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011;
  • 1942 – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
  • 1943 – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
  • 1944 – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011;
  • 1945 – Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.

3 marzo – Martedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2026.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

9 marzo – Lunedì

DICHIARAZIONI – 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie

La scadenza originaria è l’8 marzo slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati – L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Modalità – Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata:

  1. dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  2. entro il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato), comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

15 marzo – Domenica

IVA – Fatturazione differita

Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

15 marzo – Domenica

IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

15 marzo – Domenica

SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di febbraio.

Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

L’Approfondimento
Contratti dei fondi rustici – Registrazione e versamento

I contratti relativi ai fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata stipulati nel corso dell’anno devono essere registrati entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
In tal caso una delle parti contraenti deve presentare una denuncia in doppio originale da presentare a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, contestualmente alla presentazione della denuncia deve essere esibita la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro.

Adempimento

In caso di stipula di contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata occorre procedere con la registrazione seguendo particolari regole (art. 17, comma 3-bis, D.P.R. n. 131/1986; per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 21, D.Lgs. n. 123/2025).

Infatti, a differenza delle altre tipologie di contratti di locazione che vanno registrati entro 30 giorni dalla stipula, per la registrazione telematica dei contratti di affitto dei fondi rustici stipulati nel corso dell’anno è possibile adempiere entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

La denuncia annuale è alternativa alla registrazione in via ordinaria dei singoli contratti non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Pertanto, è lasciata al contribuente la facoltà di scegliere la registrazione di ogni singolo contratto ovvero di presentare la denuncia annuale.

Modalità operative

L’onere della registrazione è a carico di una delle parti contraenti.

La denuncia annuale dei contratti di affitto di fondi rustici può essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate avvalendosi del software gratuito messo a disposizione sul sito internet: in tal caso, va fatta la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, o della denuncia, entro il termine previsto per la registrazione.

In alternativa la denuncia può essere presentata da una delle parti del contratto ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, è necessario presentare, a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, una denuncia in doppio originale.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere:

  • le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti;
  • il luogo e la data di stipulazione;
  • l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

La registrazione in modalità telematica (con il contestuale pagamento on line dell’imposta di registro) è obbligatoria per i possessori di oltre 10 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti. Sono, altresì, tenuti a adottare la procedura di registrazione telematica gli agenti di affari in mediazione. La registrazione telematica si può fare direttamente o incaricando un intermediario.

Versamento dell’imposta di registro

Contestualmente alla presentazione della denuncia deve essere esibita la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro, da effettuare con il Modello F24 “Elementi identificativi” per via telematica, oppure presso banche, Uffici postali o Agenti della riscossione.

In caso di registrazione online il pagamento va eseguito esclusivamente tramite addebito in conto corrente.

L’imposta da versare è pari allo 0,50% dell’importo complessivo dei corrispettivi indicati nella denuncia cumulativa e, comunque, non può essere inferiore a 67 euro.

Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando il codice tributo:

  • “1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI -Imposta di Registro per prima registrazione”.

Sanzioni

Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce è punito con la sanzione amministrativa del 120% dell’imposta dovuta con un minimo di 250 euro (art. 69, D.P.R. n. 131/1986; per la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 41, D.Lgs. n. 173/2024).

Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.

Ravvedimento

Se ne ricorrono le condizioni, è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso fruendo delle riduzioni a tal fine previste (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997; per la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 14, D.Lgs. n. 173/2024).

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