3° Contenuto Riservato: Principali scadenze 17-31 ottobre 2025 – Focus sul modello 730 integrativo

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 14 OTTOBRE 2025

Nel periodo che va dal 17 al 31 ottobre 2025, oltre a quelle periodiche, ci sono alcune importanti scadenze tutte calendarizzate il 31.
Si tratta, in particolare, dell’invio, in modalità telematica, del modello 770/2025,  del modello Redditi 2025 (dichiarazione dei redditi 2024) e del modello IRAP 2025.
Inoltre, va segnalata la presentazione al Caf o professionista abilitato, entro il 27 ottobre, del modello 730 integrativo da parte dei contribuenti che si sono accorti di aver commesso errori o omissioni relativamente al modello presentato entro il 30 settembre.

Le principali scadenze del periodo

27 ottobre – Lunedì

DICHIARAZIONI – Modello 730 – Integrativo

La scadenza originaria è il 25 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale.

Soggetti obbligati – I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

Modalità – Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF).

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

27 ottobre – Lunedì

IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

La scadenza originaria è il 25 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a settembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

  • ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
  • non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

27 ottobre – Lunedì

IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale

La scadenza originaria è il 25 ottobre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

  • ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
  • non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 ottobre – Martedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività – Pagamento della terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5159-prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

31 ottobre – Venerdì

COMUNICAZIONE – Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 3° trimestre

Attività – Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati – Hanno diritto al beneficio fiscale:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità – L’istanza va presentata, alternativamente:

  • in formato cartaceo (anche utilizzando l’apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest’ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

  • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane
    oppure
  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare.

31 ottobre – Venerdì

COMUNICAZIONE – Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.

31 ottobre – Venerdì

COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 10.000,00.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

31 ottobre – Venerdì

COMUNICAZIONE – Opzioni IVA ed imposte dirette

Attività – Comunicazione, in via telematica, dell’esercizio o della revoca dell’opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.

Soggetti obbligati – I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l’opzione per regimi di determinazione dell’Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.

Modalità – I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.

31 ottobre – Venerdì

COMUNICAZIONE – Remissione in bonis

Attività – Termine ultimo per “sanare” l’eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l’accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.

Soggetti obbligati – Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.

Modalità – Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:

  • essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
  • effettuare la comunicazione (o l’adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
  • versare “contestualmente”, mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta disponibili.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:

  • la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;
  • non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Dichiarazione IRAP – Presentazione telematica

Attività – Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l’anno d’imposta 2024.

Soggetti obbligati – I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Modalità – La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Modello 770 – Presentazione

Attività – Presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti d’imposta inerente l’anno 2024.

Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Modalità – Invio telematico del modello direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Modello Redditi ENC – Presentazione

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l’anno d’imposta 2024.

Soggetti obbligati – Sono tenuti all’adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’IRES.

Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Modello Redditi PF – Presentazione telematica

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF relativo l’anno d’imposta 2025.

Soggetti obbligati – Persone fisiche.

Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate abilitato a fornire il servizio telematico.

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Modello Redditi SC – Presentazione

Attività – Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 dicembre dell’anno precedente.

Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Modalità – La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Modello Redditi SP – Presentazione telematica

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l’anno d’imposta 2024.

Soggetti obbligati – Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Modalità – La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

31 ottobre – Venerdì

DICHIARAZIONI – Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello

Attività – Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2024.

Soggetti obbligati – Sono tenute all’adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.

Modalità – Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

31 ottobre – Venerdì

IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese di ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

31 ottobre – Venerdì

IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari

Attività – Presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).

Soggetti obbligati – Aziende e istituti di credito.

Modalità – La dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

31 ottobre – Venerdì

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità – Presentazione telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

31 ottobre – Venerdì

IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile

Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di settembre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

  1. il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
  2. l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
  4. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  • nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

31 ottobre – Venerdì

IVA – Rimborsi infrannuali

Attività – Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.

Soggetti obbligati – I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

Modalità – Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento direttamente o tramite intermediari abilitati.

31 ottobre – Venerdì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche

Attività – Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:

  • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;
  • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;

il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di settembre.

Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità – La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:

  • le delegazioni dell’Automobile Club Italia;
  • le agenzie di pratiche auto incaricate;
  • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);
  • gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).

31 ottobre – Venerdì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di settembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di agosto.

Soggetti obbligati – Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

31 ottobre – Venerdì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
  • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
  • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

L’Approfondimento
Modello 730 integrativo – Modalità operative

Se il contribuente che ha presentato un modello 730 entro il 30 settembre si accorge di aver commesso qualche errore o omissione può presentare, entro il 25 ottobre (27 ottobre 2025 per il modello 730/2025) un modello 730 integrativo solo nel caso in cui con le correzioni scaturisce un maggior credito o un minor debito o un risultato invariato.
Invece, se la riliquidazione dà come risultato un maggior debito o un minor credito, la soluzione è quella di presentare un Modello Redditi PF.
In presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza, il contribuente deve darne comunicazione allo stesso affinché questi possa procedere all’elaborazione di un Mod. 730 rettificativo.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata

Il primo caso è quello in cui, con le integrazioni ci si ritrova con una nuova liquidazione della dichiarazione da cui risulta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

In questo caso, è possibile, in alternativa:

1) presentare entro il 25 ottobre (in realtà, per il 2025, il termine è 27 ottobre in quanto il 25 cade di sabato) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il Codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per permettere il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;

2) presentare un modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso:

  • entro il 31 ottobre (si parla di dichiarazione correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo Mod. 730/2025 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso dovrà indicare il Codice 2 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del Mod. 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo Mod. 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso dovrà indicare il Codice 3 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior debito o un minor credito

Nei casi in cui il contribuente riscontri nel Mod. 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, deve presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il Mod. Redditi PF e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta), con l’aggiunta delle eventuali sanzioni e degli interessi legali dovuti.

Il contribuente può presentare il Mod. Redditi integrativo del Mod. 730 entro i seguenti termini:

  • 31 ottobre 2025 – correttiva nei termini: il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;
  • 31 ottobre 2026 (ovvero termine per la presentazione del Mod. Redditi relativo all’anno successivo c.d. “dichiarazione integrativa”): anche in tal caso il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e delle sanzioni ridotte previste in materia di ravvedimento operoso;
  • 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Operazioni di conguaglio

In caso di presentazione di un Mod. Redditi rettificativo o integrativo non sono comunque sospese le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non viene meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o di trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

Inoltre, le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione vengono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

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