PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 10 DICEMBRE 2025
Con Messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724 , l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di accesso al contributo di finanziamento per la partecipazione di lavoratori a programmi formativi, approvati dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
| Quadro normativo | Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, istituito dall’articolo 6, comma 1 , lettera d), del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103594, può provvedere, tra le altre, al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”. Il Comitato amministratore del Fondo, con la delibera dello scorso 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. |
| Presentazione della domanda | La domanda per l’accesso alla prestazione può essere inviata: a decorrere dal 9 dicembre 2025; dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro; tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale Inps (accesso nella sezione “CIG e Fondi di solidarietà” – “Fondi di solidarietà”). Una volta effettuato l’accesso nella sezione interessata, dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto. Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva. La domanda deve contenere: i dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante; il periodo di formazione; il numero dei lavoratori coinvolti; il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, i relativi dati identificativi, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie; come allegato, copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi. La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato. Il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente. In tale calcolo si deve tenere conto anche della contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (c.d. tetto aziendale). |
| Modalità di finanziamento del programma formativo e compilazione del flusso Uniemens | Per le istanze di finanziamento del programma formativo, i datori di lavoro richiedenti (posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z”) o i loro consulenti/intermediari devono associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato dal servizio web o generato dall’apposita funzione. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia conforme autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro. I datori di lavoro devono valorizzare all’interno del flusso Uniemens nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”, e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio. |
Riferimenti normativi:
- D.M. 9 agosto 2019, n. 103594, art. 6, comma 1 , lettera d)
- Regolamento programmi formativi del Fondo 21 luglio 2025
- INPS, Messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724
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