3° Contenuto Riservato: Prospetto Aiuti di Stato 2022: come regolarizzare le anomalie e le mancate iscrizioni in RNA

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DI SANDRA PENNACINI | 18 MAGGIO 2026

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via all’invio di nuove comunicazioni di compliance per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di Aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis. Sotto osservazione le problematiche che hanno impedito la corretta iscrizione dei benefici nei registri nazionali, con specifico riferimento al periodo d’imposta 2022. Per porre rimedio ad eventuali errori o omissioni, i contribuenti possono presentare dichiarazione integrativa.

Premessa

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143075/2026 del 14 maggio 2026 , è stato definito il contenuto di una nuova tornata di comunicazioni di compliance. Destinatari delle missive sono i contribuenti per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 (periodo d’imposta 2022) dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. Come di consueto, le comunicazioni perverranno via PEC all’indirizzo risultante negli indici nazionali e verranno messe a disposizione nel Cassetto Fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”.

La dichiarazione integrativa per errori o omissioni nel quadro RS

Le discordanze rilevate possono sostanzialmente distinguersi in specifiche casistiche operative.

Una prima problematica riguarda l’uso improprio del codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto”. Tale identificativo è utilizzabile unicamente per indicare Aiuti di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici Aiuti di Stato”. Laddove il contribuente si avveda di aver utilizzato il codice 999 per indicare un aiuto in realtà già presente in Tabella, dovrà presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice generico con quello specifico.

In caso di errore di compilazione formale dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”, sarà parimenti sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, con esposizione dei dati corretti.

Ad avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa a rettifica degli errori di compilazione, gli Aiuti saranno iscritti nei relativi registri (RNA, SIAN o SIPA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa stessa.

Se si ritiene che la comunicazione ricevuta non sia corretta, non è possibile rispondere direttamente alla PEC ricevuta, in quanto la casella di posta elettronica certificata utilizzata dall’Agenzia delle Entrate non è abilitata alla ricezione di messaggi. Qualora si necessiti di ulteriori informazioni o si debbano comunicare elementi utili, occorre colloquiare con l’Agenzia direttamente, o per il tramite di intermediari incaricati, esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

La dichiarazione integrativa per l’aiuto effettivamente non spettante

Se l’errore è di tipo diverso da quelli sopra elencati, e quindi si tratta di errore sostanzialel’iscrizione non è possibile a causa della mancanza dei requisiti essenziali per il riconoscimento del beneficio. In questa circostanza, è necessario rettificare la dichiarazione originariamente presentata, cancellando l’aiuto indicato. Il contribuente dovrà restituire integralmente l’aiuto ottenuto, in quanto non spettante, maggiorato di sanzioni e interessi.

Si pensi ad un aiuto che viene concesso solo agli agricoltori, e che viene invece indicato nel quadro RS da parte di un contribuente che non esercita attività agricola. In tal caso, l’assenza del presupposto soggettivo rende l’aiuto illegittimamente fruito, imponendone la restituzione.

Errata compilazione quadro RS e perdita dei benefici

Sulla mancata o errata compilazione della sezione Aiuti di Stato del quadro RS sussistono divergenze interpretative in ordine alle conseguenze.

Infatti, secondo le istruzioni ministeriali, l’indicazione degli Aiuti nel prospetto è ritenuta una condizione essenziale ai fini della legittima fruizione degli stessi. Ne consegue che nel caso in cui il contribuente non procedesse a rettificare i dati precedentemente trasmessi in modo inesatto o incompleto, non si perfezionerebbe l’iscrizione nei Registri, facendo venire meno il diritto alla fruizione dell’aiuto.

Un solido orientamento dottrinale, tuttavia, evidenzia che le istruzioni alla compilazione sono prive di base normativa: in assenza di una specifica previsione di legge primaria, il disconoscimento dell’aiuto non può scaturire in automatico dalla mancata compilazione del quadro RS, originando al massimo una sanzione da dichiarazione inesatta.

La problematica è dibattuta, ma è evidente che al fine di scongiurare il rischio di recuperi più gravosi sia opportuno regolarizzare. La presentazione della dichiarazione integrativa al fine di correggere quanto a suo tempo indicato nella sezione “Aiuti di Stato” (in presenza di aiuto spettante), prevede, peraltro, un regime sanzionatorio non particolarmente gravoso.

Se l’aiuto è spettante, e la problematica risiede solo in errori di compilazione del quadro RS, si applica una sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro, definibile tramite ravvedimento operoso. Il riferimento normativo è l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, posto che si tratta di errore o omissione formale nella compilazione del dichiarativo (dichiarazione inesatta). La sanzione si applica una sola volta, a prescindere dal numero di violazioni commesse all’interno del prospetto.

Ravvedimento operoso

Risolte le anomalie tramite dichiarazione integrativa, restano dovute le sanzioni, che possono essere ridotte facendo ricorso al ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Poiché le comunicazioni in esame si riferiscono al periodo d’imposta 2022 e quindi si tratta di violazioni risultano commesse antecedentemente al 1° settembre 2024, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024.

Il regime sanzionatorio applicabile è dunque il seguente:

  • Correzione quadro RS (aiuto spettante): l’incompleta o inesatta compilazione del prospetto dà luogo alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997).
  • Aiuto non spettante: nel caso di restituzione dell’aiuto, dovuta a beneficio sostanzialmente non spettante, le sanzioni vanno da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’aiuto indebitamente fruito (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997).

Una volta presentata la dichiarazione integrativa per la correzione degli errori di compilazione, la sanzione può essere regolarizzata con ravvedimento operoso.

La regolarizzazione, sulla base delle comunicazioni qui esaminate, può avvenire in una finestra temporale che si colloca oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Di conseguenza, la sanzione base si abbatte a 1/6 del minimo (ragguagliata, per la violazione formale da 250 euro, a 41,67 euro).

Il versamento della sanzione ridotta deve essere effettuato tramite Modello F24, utilizzando il codice tributo 8911. Ai fini di una corretta compilazione della delega di pagamento, è necessario indicare come anno di riferimento l’anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione originaria.

Nel caso di aiuto non spettante da restituire, dovrà essere riversato l’ammontare dell’aiuto indebitamente fruito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale annuo e della relativa sanzione proporzionale ridotta tramite ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi: 

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 maggio 2026, n. 143075
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 813
  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13

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