3° Contenuto Riservato: Rassegna di Giurisprudenza 12 settembre 2025, n. 613

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 12 SETTEMBRE 2025

Quanto percepito sotto forma di Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) non rientra nel regime degli impatriati; tali somme non soddisfano i requisiti stabiliti dalla disciplina sui lavoratori impatriati, non potendo essere in nessun modo equiparate ai redditi percepiti a seguito di attività lavorativa. Con la risposta a Interpello n. 228/2025  , l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati.

CONTRIBUZIONE

Sanzioni

Le sanzioni dovute in caso di omissione contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2025, n. 23639

Il Fatto

Un professionista ricorreva in giudizio per contestare l’obbligo contributivo e le sanzioni applicate dall’INPS sui redditi prodotti e non versati alla Gestione Separata.

La Corte d’Appello confermava l’obbligo contributivo ma riformava la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. A, Legge n. 388/2000) e non quello più grave per evasione (art. 116, comma 8, lett. B).

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce la distinzione tra omissione ed evasione contributiva, sottolineando che l’evasione presuppone un’intenzione specifica di occultare i rapporti di lavoro o le retribuzioni al fine di non versare i contributi. Nel caso specifico, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, ritenendo non sussistente l’intento fraudolento del professionista, che aveva regolarmente denunciato i redditi.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

DEMANSIONAMENTO

Onere della prova

L’onere della prova in caso di demansionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23582

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il proprio demansionamento.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte di cassazione confermato che il regime dell’art. 2103 c.c. applicabile al caso (precedente al D.Lgs. n. 81 del 2015 )  richiedeva che fosse il datore di lavoro a provare l’assenza di demansionamento, e che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’inattività lavorativa e ravvisato mansioni confacenti alla qualifica.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Contributi

Attività di natura agricola: contribuzione – Cass., Sez. Lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23605

Il Fatto

Una società impugnava il verbale di accertamento di INPS e chiedeva l’accertamento negativo per contestare la debenza di contributi previdenziali.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda, ritenndo applicabile il contratto collettivo indicato dall’ente previdenziale.

La società ha proposto ricorso in Cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’inquadramento ai fini contributivi deve essere correlato all’attività effettivamente svolta dall’impresa, secondo un criterio oggettivo e predeterminato che non lascia spazio a scelte discrezionali.

La corte ribadisce che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (c.d. minimale contributivo) ex art. 1 D.L. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla Legge n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 c.c.

Pertanto, la corte rigetta il ricorso.

Rapporto di lavoro subordinato

L’onere della prova in caso di disconoscimento da parte di INPS del lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 26 agosto 2025, n. 23919

Il Fatto

Un datore di lavoro impugnava il verbale di accertamento di INPS che disconosceva il rapporto di lavoro subordinato agricolo con alcuni lavoratori, tra cui il figlio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano solo parzialmente il ricorso, confermando l’accertamento per il figlio del datore, ritenendo che la prova della subordinazione non potesse fondarsi esclusivamente sulle buste paga e sulla cessata convivenza.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

Il Diritto

La Corte ha ribadito che, nel  giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, l’onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo (ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso).la corte aggiunge poi che a fronte dell’annullamento di rapporti di lavoro subordinato, quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell’esercizio del potere di autotutela dell’INPS, spetta all’interessato dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato, con tutti gli elementi costitutivi del rapporto, inclusa l’onerosità, la quale non può essere dimostrata dal solo dato formale delle buste paga, ma richiede l’effettivo pagamento delle retribuzioni.

la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Rapporto associativo

Il lavoro subordinato del socio di cooperativa – Cass., Sez. Lav., ord. 27 agosto 2025, n. 24012

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in giudizio una cooperativa sociale per l’accertamento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava la natura subordinata del rapporto, condannando la cooperativa al pagamento delle differenze retributive.

La cooperativa proponeva ricorso per Cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che il versamento dei contributi previdenziali in qualità di lavoratore dipendente costituisce un elemento indiziario importante., inoltre Il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d’impresa, non esclude che, all’interno dell’organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato.

La corte pertanto rigetta il ricorso

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Insubordinazione

Legittimo il licenziamento della guardia giurata che si presenta in servizio senza radio trasmittente e senza giubbotto antiproiettile – Cass., Sez. Lav., ord. 19 agosto 2025, n. 23565

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primi grado, riteneva legittimo il licenziamento, ritenendo i fatti di grave entità sia oggettivamente (data la professione del lavoratore) che soggettivamente (per la condotta reiterata e la “deliberata indifferenza” mostrata verso le prescrizioni datoriali), qualificandoli come insubordinazione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la nozione di insubordinazione è una nozione ampia che  non si limita al rifiuto di ordini, ma include qualsiasi comportamento che pregiudichi il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, in cui rientra anche la “deliberata indifferenza” alle prescrizioni datoriali. Inoltre, ha sottolineato che il giudizio di proporzionalità tra il licenziamento e l’addebito contestato è rimesso al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo in caso di totale mancanza o vizio giuridico della motivazione, circostanza non riscontrata nel caso in esame.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Procedimento disciplinare

Le conseguenze della violazione delle garanzie procedurali – Cass., Sez. Lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23576

Il Fatto

Un dirigente impugnava il licenziamento intimato  per giusta causa.

La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il licenziamento “ingiustificato”. La società ricorreva per Cassazione lamentando l’erronea valutazione del comportamento del lavoratore.

Il Diritto

La Corte ribadisce che in tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione – con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento .

La corte pertanto rigetta il ricorso.

ORARIO DI LAVORO

Lavoro notturno

La retribuzione della reperibilità del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 25 agosto 2025, n. 23845

Il Fatto

Una cooperativa sociale si opponeva a un verbale unico di accertamento di INPS e al conseguente avviso di addebito per recuperi contributivi e sanzioni, ritenendo che ai lavoratori non spettasse l’indennità di lavoro notturno.

Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano l’opposizione, e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte di cassazione, ricorda che la reperibilità con pernottamento in azienda costituisce “orario di lavoro” da retribuire adeguatamente. Infatti, le nozioni di “orario di lavoro” e di “riposo” si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.,

poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Decorrenza

La decorrenza della pensione di reversibilità – Cass., Sez. Lav., ord. 25 agosto 2025, n. 23851

Il Fatto

L’ex coniuge di un pensionato defunto, ricorreva in giudizio per la ripartizione della pensione di reversibilità con la coniuge superstite.

Il Tribunale gli aveva riconosciuto una quota del 20%, mentre la Corte d’Appello aveva parzialmente accolto il suo reclamo, innalzando la percentuale al 35% in virtù di correttivi equitativi. La Corte territoriale, tuttavia, aveva omesso di pronunciarsi sulla decorrenza del diritto alla pensione, che era stata fissata dal giudice di primo grado a partire dalla data di deposito del ricorso.

Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione lamentando, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla decorrenza e la non corretta quantificazione della pensione.

Il Diritto

La corte ricorda che nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato.

Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell’ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest’ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall’ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

RETRIBUZIONE

Ferie

Il pagamento di retribuzioni e ferie in caso di illegittima cessione di ramo di azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 19 agosto 2025, n. 23563

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere il riconoscimento di retribuzioni non percepite e a e ferie maturate, a seguito di un precedente accertamento giudiziale che aveva stabilito il trasferimento del loro rapporto di lavoro, non essendo intervenuta la riammissione in servizio presso la società cessionaria.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che  in caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, il datore di lavoro cedente è obbligato a corrispondere la retribuzione anche in caso di mancata ricezione della prestazione. Inoltre, la Corte ricorda che i al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute anche in assenza di lavoro effettivo, purché l’impossibilità di svolgere la prestazione sia dovuta a cause imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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