RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 25 LUGLIO 2025
CONTRATTO A PROGETTO
Prescrizione
Accertamento della nullità di numerosi contratti a progetto stipulati senza soluzione di continuità – Cass., Sez. Lav., ord. 7 luglio 2025, n. 18531
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento della nullità di numerosi contratti a progetto stipulati senza soluzione di continuità con una società, sostenendo la genericità del progetto e lo svolgimento di mansioni proprie del lavoro subordinato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la società proponeva ricorso per Cassazione.
Il Diritto
In tema di prescrizione del credito, la Corte ribadisce che la stabilità reale, che consente la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, è legata alla possibilità di reintegrazione per i dipendenti di aziende di determinate dimensioni illegittimamente licenziati, e non si applica a situazioni di collaborazione autonoma o parasubordinata a termine riqualificate in rapporti di lavoro subordinato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
DIRIGENTE
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento disciplinare del dirigente e la verifica della sussistenza degli addebiti – Cass., Sez. Lav., ord. 28 giugno 2025, n. 17419
Il Fatto
Un dirigente impugnava il licenziamento intimato per giusta causa.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione osserva che l’accertata sostanziale insussistenza delle condotte addebitate quale espressione di violazione dei doveri del dirigente e di malafede o conflitto di interessi esclude in radice la configurabilità di una giusta causa di recesso, pure considerata la particolare natura in cui essa si atteggia rispetto alla figura dirigenziale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Contributi
Il diritto di opzione previsto in tema pensionistico e le conseguenze sugli oneri del datore – Cass., Sez. Lav., sent. 30 giugno 2025, n. 17703
Il Fatto
Una società si opponeva avverso un avviso dell’INPS per il recupero di contributi eccedenti il massimale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte di osserva che la modalità di esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, consente ai lavoratori, la cui pensione sia liquidata con il sistema retributivo (pro-rata o interamente), di optare per la liquidazione dell’intera pensione con il sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. L’opzione ha ricadute anche sull’obbligo contributivo del datore di lavoro, con la previsione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Data la portata della scelta e i suoi riflessi, anche di natura pubblicistica, la manifestazione di volontà deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’Ente previdenziale. Tale forma scritta è un onere proporzionato alla rilevanza dell’atto e non è surrogabile dalla comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale orientamento, la corte rigetta il ricorso.
Maternità
La prescrizione delle indennità dovute a titolo di maternità – Cass., Sez. Lav., ord. 7 luglio 2025, n. 18436
Il Fatto
Una lavoratrice, assistente di volo, adiva il Tribunale chiedendo la riliquidazione dell’indennità di maternità dovutale dall’INPS, in quanto questa era stata calcolata includendo l’indennità di volo solo al 50% anziché al 100%.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639/70 per mancata rilevazione della decadenza dall’azione.
Il Diritto
La corte ricorda che nei casi relativi al calcolo dell’indennità di maternità, la decadenza annuale ex art. 47, comma 6 D.P.R. n. 639/70 decorre dal pagamento parziale della prestazione, senza rilevanza dei termini del procedimento amministrativo. La corte evidenzia che ai sensi degli art. 22, comma 2 D.Lgs. n. 151/2001 e art. 1, comma 1 D.L. n. 663/1979, l’indennità di maternità è erogata dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa dell’INPS, al momento della corresponsione della retribuzione “per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa”.
Durante il periodo di astensione, il datore corrisponde solo un’anticipazione, la cui misura è stabilita dalla contrattazione collettiva, non inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente. Il datore di lavoro conguaglia quanto pagato a titolo di anticipazione e saldo tramite la compensazione dei contributi dovuti all’INPS.
La Corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso dell’INPS perché non indicava le date precise delle singole anticipazioni mensili e non specificava se le anticipazioni corrisposte fossero pari all’intero importo riconosciuto dall’INPS o se fossero solo parziali.
LAVORO SUBORDINATO
Retribuzione
Il tetto retributivo previsto per i dipendenti pubblici e la sua applicazione – Cass., Sez. Lav., sent. 3 luglio 2025, n. 18070
Il Fatto
Gli eredi di un dirigente di una società a partecipazione pubblica adivano il Tribunale per il pagamento di differenze retributive.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo inapplicabile ai contratti di lavoro preesistenti la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita dall’art. 13 del D.L. n. 66/2014.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’art. 13 del D.L. n. 66/2014 ha una portata sostitutiva e abrogativa della precedente disciplina in materia di tetti retributivi per il personale delle società partecipate. La norma non si limita ad aggiornare i tetti, ma stabilisce una nuova disciplina generale, applicabile a tutti i rapporti in essere e senza fare salve precedenti esenzioni o discipline transitorie.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
LICENZIAMENTO
Giustificato motivo oggettivo
Il limite di adibizione a mansioni diverse del lavoratore in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Cass., Sez. Lav., sent. 3 luglio 2025, n. 18075
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo provata l’impossibilità per la società datrice di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, considerando l’organizzazione aziendale e le competenze professionali.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che i giudici di merito hanno ampiamente ricostruito le attività svolte dal lavoratroe ha valutato le sue capacità professionali sulla base di tale esperienza, concludendo che lo stesso non possedeva le competenze per mansioni diverse.
La corte ribadisce poi che l’obbligo di repêchage deve essere verificato in riferimento a mansioni equivalenti e inferiori esistenti nell’organico aziendale. Il datore di lavoro è tenuto a prospettare il demansionamento in caso di mansioni inferiori. Tuttavia, l’obbligo di repêchage non si estende alla ricollocazione in una posizione di livello superiore a quella rivestita dal lavoratore, né comporta un obbligo di fornire una formazione specifica per mansioni superiori.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
L’onere di repêchage gravante sul datore di lavoro – Cass., Sez. Lav., sent. 3 luglio 2025, n. 18064
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda ritenendo che la società non avesse adempiuto all’onere del repêchage.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l’onere del repêchage impone al datore di lavoro di verificare la possibilità di reimpiegare il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo in mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con il suo bagaglio professionale, e di prospettare al lavoratore un eventuale demansionamento in un’ottica di continuità del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la proposta di una “nuova assunzione” successiva al licenziamento, con conseguente azzeramento dei diritti pregressi, non integra un valido tentativo di repêchage.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Giusta causa
La valutazione della proporzionalità tra comportamento del lavoratore e sanzione disciplinare applicata – Cass., Sez. Lav., ord. 30 giugno 2025, n. 17548
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per un episodio di eccesso di ira.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il giudizio di proporzionalità tra il licenziamento disciplinare e l’addebito contestato è rimesso al giudice di merito, e che tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione mancante, contraddittoria o incomprensibile. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente motivato la sua decisione, escludendo la proporzionalità della sanzione espulsiva in considerazione dell’assenza di danno e dell’atteggiamento del datore di lavoro. Inoltre la corte osserva che la scala valoriale concordata dalle parti sociali nella parte in cui descrive condotte suscettibili di sanzione conservativa, costituisce un indispensabile testo che il giudice deve interpretare ed analizzare sul serio, in modo dettagliato e approfondito, allo scopo di ricostruire la graduazione operata dall’autonomia collettiva nel campo degli illeciti disciplinari dei lavoratori, cui corrisponde il potere sanzionatorio attribuito al datore di lavoro.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Domande giudiziali
Il principio del ne bis in idem nelle domande giudiziali – Cass., Sez. Lav., ord. 3 luglio 2025, n. 18091
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio dei dipendenti per ottenere il risarcimento del danno causato da una gestione errata dei lavoratori convenuti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello respingeva le domande rilevando che le stesse erano già state oggetto di un precedente giudizio.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi a tutto quanto rientri nel perimetro della controversia già decisa, inclusi fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti, purché vi sia identità di persone. Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria della società, seppur con diverse specificazioni, era riconducibile alla medesima “cattiva gestione, utilizzo e negoziazione di strumenti finanziari” già oggetto di un precedente giudizio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Conciliazione giudiziale
Le conseguenze della conciliazione giudiziale sulle richieste successive del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 11 luglio 2025, n. 19051
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio la sua ex datrice di lavoro chiedendone la condanna al pagamento del TFR asseritamente spettante in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improponibile la domanda, fondando la propria decisione sulla preclusione ad agire per la rivendicazione di tale emolumento a seguito di una precedente conciliazione giudiziale tra le parti.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La corte evidenzia che la statuizione di improponibilità dell’originario ricorso risulta del tutto coerente le motivazioni della sentenza di merito, incentrata sull’accertamento della esistenza di valido accordo transattivo avente ad oggetto (anche) il TFR, conseguendo da tale accertamento la preclusione per il lavoratore ad azionare in via giudiziale la relativa pretesa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.