RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 25 LUGLIO 2025
ACCERTAMENTO
Analitico-induttivo
Prova contraria per la detrazione dei costi – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2025, n. 19574
Un contribuente si duole del mancato riconoscimento di maggiori costi sul reddito rettificato. Sarebbe un accertamento induttivo puro, che consentirebbe di dedurre i costi, per via induttiva; anche a condividere l’ipotesi accertativa, spetterebbe un’analoga deduzione dei costi.
In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 2023, n. 10, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo un’incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno, quindi, detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.
La più recente giurisprudenza di Cassazione, formatasi alla luce della sent. n. 10 del 2023 della Corte costituzionale cit., consente al contribuente l’opposizione di costi forfetari in forma di presunzione contraria.
In caso di accertamento induttivo puro, l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è l’Ufficio a essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.
In caso contrario, deriverebbero esiti irragionevoli, perché si prevederebbe un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento induttivo puro, ha omesso qualsiasi contabilità o ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18653; Cass. ord. 23 febbraio 2023, n. 5586).
ACCISE
Energia elettrica
Rimborsi dell’addizionale provinciale – Cass., Sez. III, Ord. 24 giugno 2025, n. 16992
Si discute della qualificazione giuridica dell’addizionale provinciale alle accise e si chiede se comunque, ove costituisca un autonomo tributo, il giudice nazionale possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono, per contrasto con la direttiva europea.
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 , lett. c), e 2 , del D.L. n. 511/1988.
Una volta affermata l’autonomia strutturale dell’addizionale all’accisa per il consumo di energia elettrica rispetto all’accisa stessa, nella vigenza dell’ormai espunto art. 6 del D.L. n. 511/1988, tramite un consolidato orientamento, che le addizionali provinciali avrebbero dovuto comunque rispondere a una o più finalità specifiche, in conformità al disposto dell’art. 1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalla CGUE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolassero indebitamente gli scambi (Cass. 4 giugno 2019, n. 15198).
AGEVOLAZIONI
Detassazione degli investimenti
Rimborsi Tremonti ambientale – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2025, n. 19564
Si pone la questione della tempestività dell’istanza di rimborso avanzata sul presupposto della mancata fruizione, al momento della dichiarazione dei redditi, dell’agevolazione Tremonti ambientale.
Nella detassazione degli investimenti ex art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, cd. Tremonti ambiente, il termine per chiedere il rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 si computa non dal precedente versamento della maggiore imposta, indebito in ragione della fruizione del beneficio, ma dal D.M. 5 luglio 2012, che, risolvendo l’incertezza normativa preesistente, riconosceva la possibilità di cumulare conto energia e Tremonti ambientale; tuttavia, se la fruizione del beneficio non ha fatto emergere alcun precedente indebito versamento d’imposta effettivo, ma tale versamento indebito è emerso dopo, a seguito del riporto in avanti della maggiore perdita, in applicazione dell’art. 84 del TUIR, il rimborso non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta successivo nel quale – a seguito del riporto in avanti della maggiore perdita – emerge il versamento indebito e solo da tale momento decorre il termine di decadenza ex art. 38 cit.
La mancata immediata fruizione del beneficio nel relativo anno d’imposta non è imputabile a una scelta discrezionale della società, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante del conto energia e della detassazione degli investimenti in esame cd. Tremonti ambiente, risolta solo con l’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, anche con domanda di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, laddove non fosse stata presentata nei termini dichiarazione integrativa (Cass. 29 novembre 2023, n. 33277; Cass., Sez. trib., 25 settembre 2023, n. 27308; Cass., Sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2023, n. 2931; Cass., Sez. trib., ord. 15 novembre 2022, n. 33660).
Il rimborso d’imposta non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta successivo in cui – dopo il riporto in avanti della maggiore perdita – emerge il versamento indebito (Cass. ord. 2 febbraio 2021, n. 2230).
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Vendita di fabbricato da demolire – Cass., Sez. trib., Ord. 17 luglio 2025, n. 19953
Si contesta la riqualificazione della compravendita di fabbricato in compravendita di area edificabile in base a elementi extratestuali (rilascio permesso di ampliamento) e futuri (demolizione e ricostruzione fabbricato).
In linea con una ricostruzione uniforme, ai fini sia delle imposte dirette, che delle imposte indirette, la vendita di fabbricato da demolire non è, di per sé, riqualificabile come vendita di terreno edificabile attraverso l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017, e dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte costituzionale, sent. 21 luglio 2020, n. 158, e 16 marzo 2021, n. 39), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato o la costruzione di un nuovo fabbricato (con diverse caratteristiche, dimensioni e destinazioni) sull’area di risulta dalla demolizione di quello preesistente.
La vendita di fabbricato da demolire non è riqualificabile come vendita di terreno edificabile attraverso l’art. 20 del TUR, secondo cui l’imposta di registro si applica in relazione all’intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, considerando solo gli elementi desumibili dall’atto stesso e prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati (Cass., Sez. trib., 22 maggio 2023, n. 14004).
Non si può interpretare il contratto in base a elementi extra-testuali, quali il comportamento delle parti anteriore o successivo alla stipulazione del contratto, rilevanti per l’interpretazione civilistica del contratto, ma non anche per quella imposta dal diritto tributario per applicare l’imposta di registro. Un eventuale collegamento negoziale con altri atti, così come gli eventuali elementi extra-testuali, possono rilevare solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, con le relative garanzie procedurali e previa dimostrazione dei relativi presupposti applicativi (Cass., Sez. trib., 22 maggio 2023, n. 14004).
IVA
Detrazione
Acquisti di carburante – Cass., Sez. trib., Sent. 17 luglio 2025, n. 19827
Una società contesta il diniego della deduzione di costi relativi a carburante per auto, eccependone l’inerenza alla propria attività d’impresa e invocando l’inapplicabilità delle norme sulla tenuta della scheda carburante.
In tema di imposte dirette e IVA, prima dell’abrogazione del D.P.R. n. 444/1997, dal 1° gennaio 2019, la detrazione dall’imposta dovuta di quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all’art. 1 del decreto cit., anche se i mezzi sono destinati alla vendita, non distinguendo la norma tra carburanti acquistati per automezzi impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell’oggetto sociale e automezzi destinati alla vendita.
Il diverso trattamento attribuito agli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 444/1997, non può sospettarsi di violare gli artt. 53 e 3 Cost., perché la previsione dei limiti di applicabilità del regolamento cit. in relazione a determinate categorie di contribuenti, esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi, costituisce un elemento di differenziazione idoneo a legittimare il diverso trattamento.
Ai fini della deducibilità dei costi in esame, le fatture non rilevano, non essendo ammessi equipollenti alle schede carburante. La possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le schede carburanti, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; Cass. 26 settembre 2018, n. 22918; Cass. 19 settembre 2020, n. 22918; Cass. 10 giugno 2021, n. 16461; Cass. 30 marzo 2023, n. 9052; Cass. 20 febbraio 2024, n. 4569; Cass. 26 febbraio 2024, n. 5012; Cass. 21 marzo 2025, n. 7548).
ONLUS
Presupposti
Distribuzione indiretta di utili – Cass., Sez. trib., Ord. 14 luglio 2025, n. 19399
Secondo l’Agenzia, per negare il regime fiscale dell’associazione sportiva, era sufficiente la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai CCNL.
In tema di organizzazioni non lucrative, l’art. 10, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 460/1997, che fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili nel caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, va interpretato nel senso che questi ultimi non tengono conto degli oneri fiscali, contributivi e assistenziali a carico del datore di lavoro, dovuti per effetto dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
In tema di ONLUS, la lett. e) della norma cit. fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili in caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, mentre il mancato superamento di detta soglia non prova il contrario né consente di ritenere automaticamente congrua e corretta l’erogazione dei compensi ove – con valutazione del giudice di merito – dal complesso degli elementi emerga che l’ente svolge in concreto un’attività commerciale e la corresponsione delle somme è sproporzionata e ingiustificata, così da assorbire gran parte dei proventi, distogliendoli dai fini istituzionali e rivelando l’effettiva finalità lucrativa dell’ente (Cass. 11 marzo 2021, n. 6835; 6 luglio 2023, n. 19222).
La disposizione in esame, nel generico rinvio ai contratti collettivi, di cui non specifica la natura, non prevede la necessità di operare obbligatoriamente una media tra vari contratti collettivi, non espressamente indicata, né essa è imposta dall’uso del plurale, utilizzato solo per concordare con il riferimento ai lavoratori e alle loro qualifiche (Cass. 16 maggio 2019, n. 13163).
La norma fonda una presunzione di distribuzione indiretta per una serie di casi e la lett. e), in particolare, che prevede la corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% a quelli previsti dai contratti collettivi, va interpretata nel senso che il superamento di tale soglia comporta in sé l’esclusione del regime di favore.
PROCESSO TRIBUTARIO
Sentenza
Istanza di discussione orale non accolta – Cass., Sez. trib., Sent. 9 luglio 2025, n. 18769
Un contribuente che ha presentato istanza di trattazione della lite in pubblica udienza da remoto con modalità audiovisiva deduce nullità della sentenza pronunciata con trattazione in camera di consiglio, senza la presenza del difensore, per violazione del diritto costituzionale di difesa e del diritto al contraddittorio.
L’art. 27, comma 2, del D.L. n. 137/2020, disponeva che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
Per fare sì che la causa non passasse in decisione sulla base degli atti, dunque, il contribuente avrebbe dovuto assolvere un duplice onere: la notificazione di un’istanza di discussione orale alle altre parti costituite e il deposito della stessa nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.
Il contribuente ha dedotto solo di avere depositato tre istanze di discussione del ricorso in appello, non anche di avere notificato tali istanze alle altre parti costituite (Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione), con la conseguenza che il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
La parte che intenda impugnare per nullità la sentenza del giudice tributario che, nonostante il deposito di un’istanza di discussione orale, si sia pronunciato sulla base degli atti, deve dedurre e dimostrare, a pena di inammissibilità del motivo, sia di avere notificato detta istanza alle altre parti costituite nel giudizio tributario, sia di averla depositata nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.
RISCOSSIONE
Rateazione
Inadempimenti alla rateazione: decadenza dal potere di riscossione – Cass., Sez. trib., Sent. 16 luglio 2025, n. 19703
L’A.F. è stata ritenuta decaduta dalla potestà di riscossione in un caso di emissione di cartella di pagamento per inadempimento del piano di rateazione stabilito da comunicazione ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.
In caso di rateazione del debito fiscale ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per notificare le cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4, a seguito di inadempimento del contribuente alla rateazione, deve intendersi a pena di decadenza della potestà di riscossione.
Per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l’esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del Fisco (Cass. n. 28529 del 2018). E’ necessario, infatti, che il contribuente non resti indefinitamente esposto all’azione esecutiva del Fisco (Cass. ord. 15 febbraio 2023, n. 4739). Tale decadenza è sancita in generale dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in virtù del quale la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Lo specifico termine stabilito dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 non costituisce norma speciale rispetto a quella generale, con sostanziale abrogazione implicita della disposizione stessa. L’unica interpretazione possibile è costituita da ciò che nel caso specifico dell’inadempimento alla rateazione, il termine decadenziale della potestà di riscossione è sostituito da quello speciale preveduto dalla norma in commento, e ciò spiega la mancata espressa indicazione della sua natura decadenziale, evincibile peraltro dalla relativa funzione.
Il termine in esame ha carattere decadenziale (Cass., ord. 28 marzo 2025, n. 8263).
Pur mancando espressioni normative che attestino la natura decadenziale del termine, questa può comunque essere desunta da precise espressioni (Cass. n. 8680 del 2000), laddove nella specie si stabilisce che “la notificazione … è eseguita entro”, nonché dalla stessa ratio della previsione.
SETTORI E REGIMI SPECIALI
Associazioni sportive
Obbligo di comunicazione del modello EAS – Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2025, n. 20027
Una ASD sostiene che, per godere del regime agevolato nel periodo 1/07/2007-30/6/2008, non era necessario comunicare il Mod. EAS, bastando i requisiti sostanziali, di cui era titolare in virtù del riconoscimento CONI.
L’onere di trasmissione all’Agenzia delle entrate del modello EAS da parte dei circoli privati – tra cui le ASD – che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, ed è entrato in vigore (senza considerare le proroghe) solo a fare data dal provvedimento 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Pertanto, per gli anni d’imposta antecedenti all’introduzione di tale onere, nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello, mentre, per gli anni successivi, l’omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’A.F., nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell’ente dal regime agevolativo.
L’obbligo di trasmissione del modello EAS ha lo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell’associazione (Cass. 22 ottobre 2019, n. 26924); la mancata comunicazione del modello può rilevare per la decadenza dell’ASD dal regime agevolativo e come innesco alla verifica, ma non può costituire, di per sé, l’unico elemento indiziario da cui fare derivare la decadenza.
L’onere di trasmettere il Mod. EAS, istituito dall’art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, è entrato in vigore solo con la predisposizione del modello, da parte di AE, nel settembre del 2009, con termine successivamente più volte prorogato; pertanto, tale onere non può riguardare l’esercizio concernente il periodo nella specie oggetto di accertamento (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4913; Cass. 25 novembre 2021, n. 36569). Si finirebbe, altrimenti, per collegare l’efficacia del beneficio a un onere imposto solo dopo l’epoca in cui se ne è usufruito.
Il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali va condotto con una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti sostanziali, a prescindere dalla semplice esistenza di quelli formali, qual è la trasmissione del Mod. EAS.
Regime del margine
Calcolo del prezzo di acquisto – Cass., Sez. trib., Ord. 16 luglio 2025, n. 19725
L’Ufficio sostiene che la società abbia erroneamente applicato il regime del margine globale, includendo nel prezzo di acquisto anche le spese accessorie relative alla fase di vendita.
Ai fini dell’applicazione del regime speciale IVA del margine, disciplinato dagli artt. 36–40 del D.L. n. 41/1995, di recepimento della Dir. n. 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994, non devono essere computati in aumento sul prezzo di acquisto, quale valore da portare in diminuzione, tra le spese accessorie, quelle relative alla vendita, che soggiacciono, invece, al regime ordinario IVA.
Il regime speciale è stato introdotto per evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione IVA per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti a un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con ulteriore imposizione IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato. Si applica ai beni mobili usati, suscettibili di reimpiego, agli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, sempre che l’acquisto sia avvenuto senza applicazione dell’IVA o con IVA indetraibile. La base imponibile IVA è il margine di utile che residua a favore del rivenditore, cioè la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto del bene oggetto di rivendita, comprese eventuali spese di riparazioni e accessorie.
La norma indica, quale valore da portare in diminuzione, il prezzo di acquisto aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, senza menzionare i costi relativi alla fase di vendita. Né può operarsi una lettura analogica del precetto, trattandosi di un regime speciale, derogatorio rispetto a quello ordinario.
Per spese di riparazione e accessorie devono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore che hanno una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riattazione dello stesso, tali dovendo intendersi, ad esempio, gli oneri tributari, eventuali costi di intermediazione (peritali, notarili, di agenzia) e le spese di trasporto, mentre restano escluse le spese afferenti alla vendita del bene e le spese generali di amministrazioni e utenze, che soggiacciono al regime ordinario IVA.
SOCIETÀ
Estinzione
Crediti di società cancellata dal Registro imprese – Cass., SS.UU., Sent. 16 luglio 2025, n. 19750
Risolto il contrasto di giurisprudenza circa la configurabilità di una tacita rinuncia ai crediti della società non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione dal Registro delle imprese, con conseguente estinzione della società, in pendenza del giudizio volto a farli accertare.
L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tale fine, non risulta, tuttavia, sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.
Preferibile risulta l’orientamento, che, escludendo l’operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: poiché, infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., è la parte che resiste alla pretesa a dovere fare valere l’avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un’inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.
TASSE E IMPOSTE VARIE
Contributi consortili
Utenti di strade vicinali: ripartizione dei contributi – Cass., Sez. trib., Ord. 25 giugno 2025, n. 17121
Si assume che – venendo in considerazione il piano di ripartizione delle spese approvato alla costituzione del consorzio e costituendo tale piano l’espressione dei criteri di imputazione delle spese consortili – la sentenza ha subordinato la riscossione dei contributi consortili a oneri procedurali non prescritti ex lege.
Circa i contributi dovuti dagli utenti di strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa, cui si deve conformare la formazione dei ruoli dei contributi consortili, è elemento imprescindibile della delibera di istituzione del consorzio, adottata dal Consiglio comunale, che conserva il potere di apportavi modifiche.
Il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale – cui devono conformarsi le iscrizioni a ruolo dei contributi dovuti dai consorziati – altro non è che il piano che va allegato alla domanda per la costituzione del consorzio e che forma oggetto di approvazione con gli atti di costituzione del consorzio; costituzione che, a sua volta, è obbligatoria per le strade vicinali di uso pubblico (art. 14 della legge n. 126/1958), con conseguente configurazione del consorzio quale ente pubblico (Cass. 13 ottobre 2014, n. 21593).
Pertanto, il piano di ripartizione costituisce il parametro cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili da parte del consorzio. Il Comune non esaurisce la propria potestà provvedimentale con la delibera istitutiva del Consiglio comunale, ma conserva il potere di incidere, sempre attraverso atti amministrativi autoritativi, sulla vita del consorzio, potendo deliberare il suo scioglimento o sue modificazioni oggettive o soggettive (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1623).
Nella specie, la verifica che il giudice ha illegittimamente condotto con riferimento a (supposti) piani di ripartizione annuali, quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli ai fini della riscossione, va (diversamente) incentrata sul piano di ripartizione approvato con la delibera comunale di costituzione del consorzio o con (ulteriore) atto deliberativo che ne abbia recato una modifica.
TRIBUTI LOCALI
IMU
Elenco dei Comuni montani per l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali – Cass., Sez. trib., Ord. 10 luglio 2025, n. 18855
Si eccepisce che l’esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale è subordinata alla condizione dell’ubicazione nei Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT.
In tema di IMU, l’art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, quale aggiunto dall’art. 4, comma 1-ter, del D.L. n. 16/2012, limitando l’esenzione ai fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ha incorporato tale elenco nella fattispecie tipizzata dalla norma legislativa con l’eccezionale attribuzione di rango primario nella gerarchia delle fonti. In tale caso, infatti, l’atto amministrativo assurge al ruolo di elemento costitutivo o integrativo della norma legislativa, per il quale si applica, comunque, il principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.), con la conseguenza che, in sede giudiziale, la parte che invochi l’applicazione della disposizione richiamante non è onerata dall’allegazione e dalla produzione dell’atto amministrativo.
In linea di principio, l’obbligo del giudice di cercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi (Cass., Sez. 3, 12 febbraio 2015, n. 2737; Sez. 5, 15 ottobre 2019, n. 25995; Sez. 3, 18 febbraio 2020, n. 3997; Sez. 5, 14 ottobre 2021, n. 27965; Sez. trib., 20 luglio 2023, n. 21777; Sez. 1, 19 marzo 2025, n. 7387).
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